CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21383/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; L [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze rigettava la richiesta di rescissione del giudicato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza emessa dal Tribunale di Firenze in data 13 novembre 2020, irrevocabile dal 12 aprile 2021. Rettino, nel corso delle indagini preliminari, aveva dichiarato la sua abitazione di Firenze come domicilio e presso quest'ultimo gli era stato notificato, a mani proprie, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen.; mentre le notificazioni successive, a partire da quella del decreto di fissazione dell'udienza preliminare, erano state effettuate presso il difensore di ufficio, avvocato [OSCURATO:PERSONA], a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. perì., stante la sopravvenuta irreperibilità dell'interessato al domicilio dichiarato. Rettino, mai comparso in udienza, era stato giudicato in assenza e, all'esito, era stata emessa pronuncia di condanna. La Corte di appello giudicava rituale il procedimento notificatorio e riteneva che la mancata conoscenza del processo fosse dovuta a colpa dell'interessato, che aveva negligentemente omesso di aggiornare la dichiarazione di domicilio. 2. Il condannato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], sulla base di unico motivo. In esso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ribadendo di essere rimasto all'oscuro della celebrazione del processo a suo carico, non essendo la relativa conoscenza stata garantita dalla notificazione dell'atto introduttivo a un difensore di ufficio, che non lo aveva reso edotto e con il quale egli non aveva mai intrattenuto rapporti di alcun genere. Né sarebbe spettato all'interessato, peraltro mai allontanatosi dalla sua abitazione, di attivarsi per prendere cognizione di sviluppi processuali solo eventuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come osservato dal Procuratore generale nella sua pregevole requisitoria, l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, in tema di rescissione del giudicato, è nel senso che l'effettiva conoscenza del processo, ostativa alla revoca della sentenza di condanna emessa nei confronti di imputato assente, deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché ad essa non può essere equiparata l'informazione t derivante dalla mera notificazione, nel domicilio dichiarato o eletto, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quando ad essa non sia seguita la notificazione ulteriore, in detto luogo, dell'atto introduttivo del giudizio (Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680-01); fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione, né deve essersi deliberatamente sottratto alla conoscenza in discorso. La mera ricezione dell'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non implicando la precisa cognizione degli estremi dell'accusa, non è neppure significativa ai fini del rilievo della volontà abdicativa, potendo la rinuncia dirsi consapevolmente effettuata, e quindi volontaria anche se tacita, in quanto il titolare del diritto sia stato reso partecipe di una regiudicanda ormai definitiva, quale quella che accompagna la vocatio in iudicium (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01, § 12.3 del Considerato in diritto, con riferimento ai presupposti della restituzione nel termine per impugnare la ex- sentenza contumaciale; e il livello di tutela, offerto dalla rescissione del giudicato, non può essere certo di grado inferiore a quello già garantito dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen.). Né può parlarsi di deliberata sottrazione alla conoscenza del processo nel caso in cui l'atto introduttivo sia stato notificato, in vece dell'imputato, e ancorché ritualmente, al solo difensore d'ufficio, non incidendo il sistema di conoscenza legale degli atti in base a notifiche regolari sulla loro conoscenza effettiva (Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shinni, Rv. 277210-01), e dovendo il giudice, in ogni caso, verificare che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra l'interessato e il legale notificatario, tale da fargli ritenere che quest'ultimo abbia reso edotto il suo assistito dello sviluppo procedimentale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420-01, riferita ai presupposti per la corretta dichiarazione di assenza). 3. L'art. 629-bis cod. proc. pen. - anche in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 111 e 117 Cost., e agli artt. 3 e 6 CEDU - consente di ottenere la rescissione del giudicato, per il condannato già assente, che non abbia re cognita rinunciato a comparire e non si sia volutamente posto nelle condizioni di non avere adeguata notizia del processo. Trattasi di norma di chiusura del sistema, volta ad escludere l'accesso ad un nuovo giudizio solo a chi abbia effettivamente rivelato di non volervi partecipare (Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137-01). Per ritenere preclusa la rescissione, dunque, non basta un difetto di diligenza, ma occorre una volontaria - e in questo senso "colpevole" - sottrazione al processo. 4. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non può pertanto ritenersi che Rettino versasse in stato di colpevole ignoranza in merito alla celebrazione del giudizio, e non possa quindi ottenere la rescissione del giudicato di condanna, per il solo fatto di aver ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e di non aver poi allacciato, o mantenuto, i contatti con il difensore d'ufficio antecedentemente nominatogli. Segue l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice che l'ha pronunciata per rinnovata valutazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuo