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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17136/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6557-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 avverso la sentenza n. 1059/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 4763/2022Numero di raccolta generale 17136/2022 L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 14.11.2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Chieti, chiedendo di essere reintegrate nel possesso di un terreno oggetto di spoglio violento e clandestine.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in proprio favore, della proprietà dei beni controversi.

Il Tribunale dapprima denegava la tutela possessoria, che veniva poi riconosciuta in sede di reclamo, e poi, con sentenza n. 418/2015, rigettava entrambe le domande, principale e riconvenzionale.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA].

Si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, le originarie ricorrenti, spiegando appello incidentale in relazione al rigetto della loro domanda di reintegrazione.

Con la sentenza impugnata, n. 1059/2020, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione incidentale, limitatamente alla domanda di reintegrazione, rigettando invece quello principale.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 Numero sezionale 4763/2022 ACCOGLIMENTO del primo motivo del ricorso, con assorbimento Numero di raccolta generale 17136/2022Data pubblicazione 26/05/2022 degli altri due.

Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], invocando la reintegrazione nel possesso di alcune particelle di terreno site in territorio del Comune di Casalincontrada.

Nella resistenza del convenuto, che eccepiva la decadenza delle attrici dalla tutela possessoria e svolgeva domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione della proprietà delle particelle oggetto di contestazione, il Tribunale rigettava l’interdetto.

Il reclamo proposto dalle attrici avverso tale decisione veniva invece accolto.

All’esito del giudizio di merito possessorio, il primo giudice, con sentenza n. 418/2015, rigettava tanto la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, considerandola estranea al giudizio possessorio, che quella principale, ritenendola inammissibile perché tardivamente proposta oltre l’anno dal lamentato spoglio.

Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del mancato esame della domanda riconvenzionale, poiché il Tribunale non aveva tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.c., relativo al cd. divieto del cumulo tra domanda petitoria e domanda possessoria.

Si costituivano in seconde cure le appellate, resistendo al gravame principale e svolgendo impugnazione incidentale in relazione alla domanda di spoglio, erroneamente considerata tardiva dal giudice di prima istanza.

Con la sentenza impugnata, n. 1059/2020, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva l’appello incidentale, considerando tempestivamente proposta la domanda di reintegrazione nel possesso, non esaminando l’appello principale, sul presupposto che esso fosse stato proposto solo in relazione alle spese di lite.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Maccarone F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 Carlo, affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso Numero sezionale 4763/2022Numero di raccolta generale 17136/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Rosetta.

Data pubblicazione 26/05/2022 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte abruzzese avrebbe erroneamente omesso di considerare che il Maccarone non aveva censurato, con il proprio gravame, soltanto la pronuncia resa dal Tribunale in punto di governo delle spese di lite, ma anche -e soprattutto- la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa.

La censura è fondata.

Dall’esame dell’atto di appello, che il ricorrente riporta a pagg. 11 e ss. del proprio ricorso, si evince che la critica mossa dall’odierno ricorrente alla decisione di prime cure aveva ad oggetto, in secondo grado, la parte della sentenza del Tribunale con la quale era stata ritenuta inammissibile la domanda petitoria, nell’ambito del giudizio possessorio, in base ad una interpretazione dell’art. 705 c.p.c. che non teneva conto della pronuncia di illegittimità costituzionale di detta norma contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992.

Detta censura, che oggettivamente attingeva un capo della decisione del Tribunale del tutto diverso da quello relativo al governo delle spese, non è stata in alcun modo presa in esame dalla Corte di Appello, che di conseguenza è incorsa in vizio di omessa pronunzia.

Le altre due doglianze proposte dal ricorrente, con le quali si censura la decisione di seconde cure, nella parte in cui essa ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso proposta dalle ricorrenti in prime cure (secondo motivo) e lo scorretto apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti costitutivi del diritto vantato dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e Rosetta (terzo motivo) sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 Numero sezionale 4763/2022 apprezzamento dell’intera fattispecie, esaminando anche la Numero di raccolta generale 17136/2022Data pubblicazione 26/05/2022 domanda riconvenzionale di usucapione che era stata proposta, in prime cure, da [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dal controricorrente non offre spunti ulteriori rispetto alle difese esposte in controricorso.

In essa, invero, si afferma che l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto ad oggetto la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale che il medesimo aveva formulato in prime cure; tuttavia, le controricorrenti valorizzano soltanto le conclusioni rassegnate in atto di appello, e non il contenuto complessivo dello stesso, dal quale emerge la chiara intenzione del predetto [OSCURATO:PERSONA] di contestare la sentenza di prime cure anche nella parte in cui essa aveva respinto la sua domanda riconvenzionale di usucapione del terreno controverso (cfr. sul punto quanto testualmente riportato a pag. 11 e ss. del ricorso).

Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri.

Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022.

Il Presidente (L.

Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6557-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 avverso la sentenza n. 1059/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 4763/2022Numero di raccolta generale 17136/2022 L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 14.11.2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Chieti, chiedendo di essere reintegrate nel possesso di un terreno oggetto di spoglio violento e clandestine. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda e spiegando riconvenzionale per l’accertamento dell’intervenuta usucapione, in proprio favore, della proprietà dei beni controversi. Il Tribunale dapprima denegava la tutela possessoria, che veniva poi riconosciuta in sede di reclamo, e poi, con sentenza n. 418/2015, rigettava entrambe le domande, principale e riconvenzionale. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA]. Si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, le originarie ricorrenti, spiegando appello incidentale in relazione al rigetto della loro domanda di reintegrazione. Con la sentenza impugnata, n. 1059/2020, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva l’impugnazione incidentale, limitatamente alla domanda di reintegrazione, rigettando invece quello principale. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV.F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 Numero sezionale 4763/2022 ACCOGLIMENTO del primo motivo del ricorso, con assorbimento Numero di raccolta generale 17136/2022Data pubblicazione 26/05/2022 degli altri due. Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA], invocando la reintegrazione nel possesso di alcune particelle di terreno site in territorio del Comune di Casalincontrada. Nella resistenza del convenuto, che eccepiva la decadenza delle attrici dalla tutela possessoria e svolgeva domanda riconvenzionale per l’accertamento dell’usucapione della proprietà delle particelle oggetto di contestazione, il Tribunale rigettava l’interdetto. Il reclamo proposto dalle attrici avverso tale decisione veniva invece accolto. All’esito del giudizio di merito possessorio, il primo giudice, con sentenza n. 418/2015, rigettava tanto la domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, considerandola estranea al giudizio possessorio, che quella principale, ritenendola inammissibile perché tardivamente proposta oltre l’anno dal lamentato spoglio. Interponeva appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA], dolendosi del mancato esame della domanda riconvenzionale, poiché il Tribunale non aveva tenuto conto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell’art. 705 c.p.c., relativo al cd. divieto del cumulo tra domanda petitoria e domanda possessoria. Si costituivano in seconde cure le appellate, resistendo al gravame principale e svolgendo impugnazione incidentale in relazione alla domanda di spoglio, erroneamente considerata tardiva dal giudice di prima istanza. Con la sentenza impugnata, n. 1059/2020, la Corte di Appello di L’Aquila accoglieva l’appello incidentale, considerando tempestivamente proposta la domanda di reintegrazione nel possesso, non esaminando l’appello principale, sul presupposto che esso fosse stato proposto solo in relazione alle spese di lite. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Maccarone F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 Carlo, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso Numero sezionale 4763/2022Numero di raccolta generale 17136/2022 [OSCURATO:PERSONA] e Rosetta. Data pubblicazione 26/05/2022 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c. per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la Corte abruzzese avrebbe erroneamente omesso di considerare che il Maccarone non aveva censurato, con il proprio gravame, soltanto la pronuncia resa dal Tribunale in punto di governo delle spese di lite, ma anche -e soprattutto- la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuta usucapione del terreno oggetto di causa. La censura è fondata. Dall’esame dell’atto di appello, che il ricorrente riporta a pagg. 11 e ss. del proprio ricorso, si evince che la critica mossa dall’odierno ricorrente alla decisione di prime cure aveva ad oggetto, in secondo grado, la parte della sentenza del Tribunale con la quale era stata ritenuta inammissibile la domanda petitoria, nell’ambito del giudizio possessorio, in base ad una interpretazione dell’art. 705 c.p.c. che non teneva conto della pronuncia di illegittimità costituzionale di detta norma contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 25 del 1992. Detta censura, che oggettivamente attingeva un capo della decisione del Tribunale del tutto diverso da quello relativo al governo delle spese, non è stata in alcun modo presa in esame dalla Corte di Appello, che di conseguenza è incorsa in vizio di omessa pronunzia. Le altre due doglianze proposte dal ricorrente, con le quali si censura la decisione di seconde cure, nella parte in cui essa ha accolto la domanda di reintegrazione nel possesso proposta dalle ricorrenti in prime cure (secondo motivo) e lo scorretto apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti costitutivi del diritto vantato dalle signore [OSCURATO:PERSONA] e Rosetta (terzo motivo) sono assorbiti dall’accoglimento della prima censura, poiché il giudice del rinvio dovrà procedere ad un nuovo F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d Numero registro generale 6557/2021 Numero sezionale 4763/2022 apprezzamento dell’intera fattispecie, esaminando anche la Numero di raccolta generale 17136/2022Data pubblicazione 26/05/2022 domanda riconvenzionale di usucapione che era stata proposta, in prime cure, da [OSCURATO:PERSONA]”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal controricorrente non offre spunti ulteriori rispetto alle difese esposte in controricorso. In essa, invero, si afferma che l’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe avuto ad oggetto la pronuncia di rigetto della domanda riconvenzionale che il medesimo aveva formulato in prime cure; tuttavia, le controricorrenti valorizzano soltanto le conclusioni rassegnate in atto di appello, e non il contenuto complessivo dello stesso, dal quale emerge la chiara intenzione del predetto [OSCURATO:PERSONA] di contestare la sentenza di prime cure anche nella parte in cui essa aveva respinto la sua domanda riconvenzionale di usucapione del terreno controverso (cfr. sul punto quanto testualmente riportato a pag. 11 e ss. del ricorso). Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, mentre vanno dichiarati assorbiti gli altri, con cassazione della sentenza impugnata, nei limiti della censura accolta, e rinvio della causa alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di L’Aquila, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 05 maggio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m
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