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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08898/2026

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,rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce alricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour,Roma;- ricorrente -controNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1785/12/2019, emessa della Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata in data 16 aprile 2019, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevarigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in personadel Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4033/24/2017 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorsoproposto dal suddetto Consorzio avverso avviso di accertamento con il qualel’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], avevaripreso a tassazione per il 2011: 1) il compenso indebitamente dedottocorrisposto all’amministratore legale del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])costi indebitamente detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse dallecooperative consorziate afferenti ad operazioni ritenute soggettivamenteinesistenti, essendo risultati il Consorzio e le cooperative consorziate alla streguadi un’unica impresa fornitrice di manodopera a clienti terzi, per cui il Consorzioemetteva le fatture per le prestazioni di servizio rese ai propri clienti-terzicommittenti e, a sua volta, riceveva le fatture per la manodopera fornita dallecooperative consorziate, quali soggetti creati ad hoc, rappresentate da meriprestanomi e gestite dal medesimo amministratore di fatto ([OSCURATO:PERSONA])del Consorzio, al fine di creare in capo a quest’ultimo un fittizio credito Iva,Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026venendo il credito Iva derivante dal pagamento delle fatture emesse dallecooperative (le quali omettevano il versamento Iva) compensato con il debitoIva derivante dalle fatture emesse dal Consorzio medesimo.2.

In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – a fronte del contestatomeccanismo fraudolento in base al quale il Consorzio e le cooperativeconsorziate costituivano un’unica impresa fornitrice di manodopera ai clientiterzi, per cui il Consorzio si interfacciava con i clienti e stipulava con gli stessi icontratti di manodopera, il lavoro veniva affidato alle cooperative che, qualisoggetti fittizi costituiti su iniziativa dell’amministratore di fatto del Consorzio,emettevano le fatture per la fornitura di manodopera nei confronti diquest’ultimo che, a sua volta, eseguiva il pagamento “girando” il costo sostenutoriceveva il pagamento con applicazione di una marginalità di ricarico, al fine dicreare fittizi crediti d’imposta - ha osservato che: 1) dalle indagini di cui al p.v.c.della GDF erano emersi una serie di elementi indiziari - ritenuti gravi, precisi econcordanti – circa: a) la fittizietà delle cooperative consorziate (assenza dialcuna struttura presso la sede legale di ogni singola cooperativa; irreperibilitàdei legali rappresentanti di alcune cooperative consorziate; affidamento almedesimo studio tributario che si occupava della contabilità del Consorzio anchedella documentazione fiscale e relativa gestione contabile delle variecooperative; evasione totale da parte di alcune cooperative; omessi versamentidi imposte da parte di altre cooperative) create ad hoc, su iniziativa di VincenzoSeidita, amministratore di fatto del Consorzio; b) l’affidamento da parte delConsorzio a queste ultime delle prestazioni di servizio formalmente assunte dalConsorzio nei confronti dei terzi committenti ma svolte, di fatto, dalle diversecooperative le quali fornivano la manodopera necessaria; c) la gestione di fattodel Consorzio e delle cooperative da parte di [OSCURATO:PERSONA] che organizzavaanche il lavoro dei dipendenti di queste ultime e provvedeva al pagamento deirelativi stipendi (come da dichiarazioni raccolte dei legali rappresentanti, deidipendenti delle varie cooperative e dei dipendenti dello stesso Consorzio); 2) afronte del quadro probatorio del meccanismo fraudatorio offerto dall’Ufficio, ilNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026Consorzio, limitandosi a depositare le visure camerali e la documentazioneinerente alle vertenze con i dipendenti e/o sindacati, non aveva dimostrato chedette cooperative avessero effettivamente una loro struttura organizzativa e unaloro autonomia gestionale; 3) dagli atti di causa risultava per tutte le cooperativel’omesso versamento Iva e non rilevava, sotto tale profilo, la circostanza dedottadel fallimento di alcuni clienti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto non vi era provache tali fallimenti- tutti successivi all’anno di imposta verificato - avesseroinfluito sulla liquidità del Consorzio e, dunque, delle cooperative.3.

Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 7 e 54 del DPR n. 633/72,2697 c.c., 2727, 2728 e 2729 c.c. nonché la violazione dell’art. 56, comma 5,del DPR n. 633/72 per avere l’Ufficio, con l’avviso di accertamento impugnato,recuperato l’Iva a carico del Consorzio con una motivazione “confusa econtraddittoria” vertente sulla inesistenza soggettiva delle fatture emesse dallecooperative consorziate per cui, essendo formulata la contestazione in termini dioperazioni soggettivamente false, le cooperative non avrebbero potuto essereconsiderate c.d. cartiere avendo eseguito effettivamente le prestazioni dimanodopera appaltate dal Consorzio.

Ad avviso del ricorrente, l’illogicità e lacontraddittorietà della motivazione dell’atto impositivo emergeva considerandoproprio la finalità mutualistica del Consorzio con attività esterna atteso chequest’ultimo, per la sua natura giuridica e l’attività di carattere strumentalesvolta nei confronti delle organizzazioni imprenditoriali delle singole cooperativeconsorziate, non poteva essere considerato soggetto terzo distinto dalle stesse;da qui la non configurabilità della frode Iva mediante la costituzione delConsorzio, dovendo semmai, a tal fine, le cooperative costituire una societàcommerciale la quale, coinvolgendo l’intero ciclo economico produttivo avrebbecomportato la perdita della individualità economica delle singole consorziate.Inoltre, il ricorrente evidenzia che, nella motivazione dell’avviso, l’Ufficio nonNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026aveva chiarito chi fossero i soggetti terzi che avrebbero conseguito il profittoillecito e in che cosa sarebbe costituito detto profitto.1.1.Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sola critica dell’attoimpositivo; invero, come chiarito da questa Corte “In tema di ricorso percassazione avverso sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale ingrado di appello, poichè l'unico oggetto del giudizio di legittimità è costituitodalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui sidenuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento” (Cass. Sez. 5, Sentenzan. 6134 del 13/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 841 del 17/01/2014); inparticolare, questa Corte ha precisato che ‹‹La proposizione, mediante il ricorsoper cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" dellasentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza dimotivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ.

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, apena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventicarattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il checomporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizionedi ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni dinorme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restandoestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunziediverse da quelle impugnate›› (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007,Cass., sez. 6-5, n. 9812 del 12/5/2016); in altri termini, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modoidoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una criticadella decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisitoconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

In riferimento alricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "nonmotivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citataNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez.6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359del 2005 e altre); nella specie, il motivo, non menzionando alcun passaggio dellasentenza impugnata, si risolve in una doglianza sostanzialmente non attinenteal "decisum”.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. per avere la CTR, malgovernando i principi in tema di formazione della prova presuntiva e didistribuzione dell’onere probatorio - a fronte della contestazione da partedell’Ufficio della configurazione del Consorzio e delle cooperative consorziatecome un unico ente fornitore di manodopera e, dunque, della costituzione fittiziadelle cooperative consorziate non fondata, ad avviso della ricorrente, su elementipresuntivi gravi, precisi e concordanti (ad es. il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di fatto del Consorzio, il quale avrebbe potuto assumeretranquillamente incarichi decisionali per conto e a vantaggio delle singolecooperative consorziate al solo scopo di realizzare lo scopo consortile) - ritenutonon assolto l’onere della prova (a contrario) a carico del Consorzio circal’esistenza, in capo alle cooperative consorziate, di una propria strutturaorganizzativa e di una autonomia gestionale e/o imprenditoriale, pur avendoevidenziato, contraddittoriamente, l’esecuzione, di fatto, da parte dellecooperative medesime degli incarichi per prestazioni di servizio assunti dalConsorzio, implicando tale circostanza di per sè l’esistenza di tale autonomiagestionale.

In particolare, ad avviso del ricorrente, avuto riguardo all’attivitàesercitata (di servizi di catering per eventi, servizi logistici relativi alladistribuzione delle merci, altri servizi di sostegno alle imprese), il Consorzioaveva fornito la prova della esistenza di una autonoma organizzazione dellecooperative consorziate mediante la produzione delle visure camerali (dalle qualisi evinceva il numero dei dipendenti), dei verbali di conciliazione in sedesindacale di alcune vertenze con i lavoratori dipendenti, delle copie delle fatturericevute dai vari fornitori, delle copie delle ricevute di pagamento delle polizzeassicurative.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/20262.1.Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.2.Le coordinate ermeneutiche che precludono il diritto alla detrazione dell’IVAsono scolpite nella giurisprudenza unionale, dove è stato precisato che: «occorrericordare che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è unobiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva.

Pertanto, spetta alleautorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se èdimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modofraudolento o abusivo (v. sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 35e 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69,punto 26).

Tale situazione, così come ricorre nel caso di un’evasione fiscalecommessa dal soggetto passivo, ricorre pure quando il soggetto passivo sapevao avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA.

In circostanze del genere,il soggetto passivo interessato deve essere considerato, ai fini della sestadirettiva, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizinell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle (v.,sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39 nonché giurisprudenzaivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69, punto 27)» (tra varie, CGUE,22/10/2015, causa C-277/14, §§ 47-48).2.3.Coerentemente, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, in temadi IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attienead operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di unafrode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impostadimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, cheil contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinariadiligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva detto incombenteistruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per nonNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza edi proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (tra varie, Cass.20/04/2018, n. 9851; Cass., 20/07/2020, n. 15369;Sez. 5, Ordinanza n. 23624 del 2025).

Lo snodo essenziale per riconoscere onegare il diritto alla detrazione dell’IVA da parte della società contribuente èpertanto costituito dalla presenza o meno dell’elemento soggettivo dellacompartecipazione o della consapevolezza del meccanismo frodatorio.2.4.Quanto all’assunta violazione delle norme in tema di formazione della provapresuntiva, va ricordato che il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisitodella "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtàstorica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fattoignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamatosolo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamenteconvergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare ilprocedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementiindiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi.

Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dellecircostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticadiversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motiviNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026della violazione dei paradigmi della norma (Cass., 21/03/2022, n. 9054;Sez. 5, Ordinanza n. 23624 del 2025).2.5.Nella specie, il motivo di ricorso, da un lato, non coglie la ratio decidendi edall’altro, pur prospettando una violazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.p.c.,tende, da un lato, inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questionidi merito, avendo la CTR - a fronte della contestazione dell’Ufficio dellaindetraibilità dell’Iva da parte del Consorzio sulle fatture ricevute dallecooperative consorziate afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti,essendo risultati il Consorzio e le cooperative consorziate costituire un unico entefornitore di manodopera ed operare in base ad uno schema di fatturazione percui il Consorzio si interfacciava con i clienti, stipulando con gli stessi contratti dimanodopera, e assegnando tale lavoro alle cooperative che lo eseguivano,fatturando (senza ottemperare al proprio debito Iva) al Consorzio che, a suavolta, eseguiva il pagamento, e “girava” il costo sostenuto attraverso l’emissionedi fatture attive ai clienti, con creazione di un fittizio credito di imposta -ritenuto – in ossequio ai suddetti principi di diritto e con una valutazione in fattonon sindacabile dinanzi al giudice di legittimità - emersi dalle indagini della GDFuna serie di elementi presuntivi - stimati gravi, precisi e concordanti e valutaticomplessivamente - circa 1) la fittizietà delle cooperative consorziate, qualisoggetti privi di una propria struttura organizzativa e gestionale (l’assenza dialcuna struttura presso la sede legale di ogni singola cooperativa; l’irreperibilitàdei legali rappresentanti di alcune cooperative consorziate; l’affidamento almedesimo studio tributario che si occupava della contabilità del Consorzio anchedella documentazione fiscale e relativa gestione contabile delle variecooperative; l’evasione totale da parte di alcune cooperative; gli omessiversamenti di imposte da parte di altre cooperative; 2) lo svolgimento, di fatto,delle prestazioni di servizio, assunte formalmente dal Consorzio nei confronti deiterzi committenti, ad opera delle cooperative, alle dipendenze di VincenzoSeidita che, quale amministratore di fatto del Consorzio, provvedeva anche alpagamento degli stipendi dei dipendenti delle medesime cooperative (come dadichiarazioni raccolte dei legali rappresentanti, dei dipendenti delle varieNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026cooperative e dei dipendenti dello stesso Consorzio); 3) l’omesso versamentodell’Iva sulle fatture emesse da parte di tutte le cooperative; il mezzo non coglie,pertanto, la ratio decidendi, atteso che, diversamente da quanto prospettato dalricorrente, la circostanza della esecuzione di fatto delle prestazioni di servizio daparte delle cooperative lungi dal costituire di per sè indice della esistenza in capoalle stesse di una propria autonomia organizzativa e/o gestionale, è statavalutata dal giudice di appello unitamente agli altri elementi presuntivi offertidall’Ufficio denotanti la formazione da parte del Consorzio e delle cooperative diun unico ente fornitore di manodopera finalizzato, attraverso lo schema difatturazione sopra descritto, alla creazione in capo al Consorzio di fittizi creditid’imposta; a fronte di tali elementi presuntivi del contestato meccanismofraudatorio, la CTR ha ritenuto – con uguale apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità – non concretare idonee prove a contrarioofferte dalla contribuente “il mero deposito delle visure camerali, delladocumentazione inerente alle vertenze con i dipendenti e/o i sindacati” nonessendo da tale documentazione desumibile come le cooperative consorziate“fossero organizzate o come svolgessero l’attività a favore del [OSCURATO:PERSONA] i rapporti in essere con lo stesso”; inoltre, il giudice di appello ha ritenuto ilriferimento al fallimento di alcuni clienti del [OSCURATO:PERSONA] - quale assuntagiustificazione dell’omesso versamento dell’Iva da parte delle cooperative - nonrilevante in quanto “non vi era la prova – in base ad una valutazione di fattoinsindacabile in sede di legittimità- che detti fallimenti (peraltro tutti successiviagli anni oggetto di accertamento) avessero influito sulla liquidità del Consorzioe, dunque, delle cooperative”.

Invero, con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, lavalutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Ci3ss. n. 29404 del2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276del 2021; Cass. 37623/22).

Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazionela ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, possa ritenersi violato l'art.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/20262697 c.c., violazione che si configura soltanto quando il giudice di merito applicala regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioèsecondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. n. 33906 del 2024).3.

Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR omesso diesaminare alcuni punti decisivi per la controversia quali: 1) la noncorrispondenza tra il debito Iva a carico delle singole cooperative consorziate el’importo Iva ritenuto indebitamente detratto dal Consorzio e ripreso atassazione, sussistendo una differenza rappresentata dall’Iva a credito sugliacquisti riconosciuta in detrazione alle singole cooperative; 2) la riconducibilitàdel mancato versamento Iva da parte delle singole cooperative ad una mancanzadi liquidità dovuta alla circostanza che il Consorzio non era riuscito a incassareingenti crediti verso primari clienti che erano stati sottoposti a procedurefallimentari; in particolare, sul punto la CTR si sarebbe limitata a ritenereirrilevante il riferimento al fallimento di alcuni clienti del Consorzio in quanto nonvi era la prova che detti fallimenti, peraltro successivi al periodo di impostaverificato, avessero influito sulla liquidità del Consorzio e, dunque dellecooperative consorziate; diversamente il mancato incasso dei suddetti creditiverso i clienti da parte del Consorzio aveva comportato necessariamente delledifficoltà finanziarie delle singole cooperative consorziate le quali, avendo dovutoanticipare il costo e gli oneri del personale utilizzato per i servizi prestati, nonavevano potuto eseguire i versamenti dell’Iva a debito derivante dalleliquidazioni periodiche Iva.

Da qui, ad avviso della ricorrente, la violazione daparte della CTR del principio distributivo dell’onere della prova non essendo statodimostrato dall’Ufficio il meccanismo della frode Iva anche considerando che, selo scopo fosse stato quello di mettere in atto una frode Iva, il Consorzio, a frontedelle prestazioni di servizio effettivamente eseguite, non avrebbe subito unaperdita su crediti così rilevante anche in relazione al volume d’affari realizzato.3.1.Il motivo è complessivamente inammissibile.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/20263.2.Questa Corte ha chiarito che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi non per una pretesaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masoltanto se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legaliovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (daultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 2, Ord. n. 12779 del 2023).La censura in esame non è stata formulata in tal senso, risultando diretta asollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio preclusa al giudicedi legittimità.3.3.Peraltro, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerataabbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo peril vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez.

L, Sentenzan. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n.19064 del 2006, n. 15107 del 2013).

Nella specie, invece, proprio un'indebitavalutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quantoappena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c.

In particolare, nellasentenza impugnata, la CTR - ha ritenuto - in ossequio ai principi di diritto inmateria di operazioni soggettivamente inesistente, alle norme in tema diformazione della prova presuntiva e al criterio distributivo dell’onere della prova-da un lato, comprovato dall’Ufficio, in base ad una serie di elementi presuntiviindicati al punto n. 2.5.- stimati gravi, precisi e concordanti- il contestatomeccanismo in frode Iva secondo lo schema di fatturazione sopra descritto percui “il credito Iva che si creava per il pagamento delle fatture emesse dalleNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026cooperative veniva compensato con il debito Iva derivante dalle fatture emessedal [OSCURATO:PERSONA]” così che “le operazioni commerciali tra Consorzio e lecooperative erano finalizzate al perseguimento del credito Iva”; dall’altro, haescluso che il fallimento di alcuni clienti del Consorzio concretasse idoneagiustificazione del riscontrato omesso versamento dell’Iva da parte delleconsorziate in quanto “non vi era prova- in base ad un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità- che detti fallimenti (peraltro tuttisuccessivi agli anni oggetto di accertamento) avessero influito sulla liquidità delConsorzio e, dunque, delle cooperative”.

Invero, il motivo di ricorso di cui all’art.360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie,ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fattosvolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativogiudizio (Cass., n. 10525 del 2022; Cass. sez.

L. Ordinanza n. 8870 depositatail 29 marzo 2023).4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale in calce alricorso, domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour,Roma;- ricorrente -controNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui èdomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 1785/12/2019, emessa della Commissionetributaria regionale della Lombardia, depositata in data 16 aprile 2019, nonnotificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicatain epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia avevarigettato l’appello proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in personadel Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 4033/24/2017 dellaCommissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorsoproposto dal suddetto Consorzio avverso avviso di accertamento con il qualel’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di [OSCURATO:PERSONA], avevaripreso a tassazione per il 2011: 1) il compenso indebitamente dedottocorrisposto all’amministratore legale del [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])costi indebitamente detratti ai fini Iva, in relazione a fatture emesse dallecooperative consorziate afferenti ad operazioni ritenute soggettivamenteinesistenti, essendo risultati il Consorzio e le cooperative consorziate alla streguadi un’unica impresa fornitrice di manodopera a clienti terzi, per cui il Consorzioemetteva le fatture per le prestazioni di servizio rese ai propri clienti-terzicommittenti e, a sua volta, riceveva le fatture per la manodopera fornita dallecooperative consorziate, quali soggetti creati ad hoc, rappresentate da meriprestanomi e gestite dal medesimo amministratore di fatto ([OSCURATO:PERSONA])del Consorzio, al fine di creare in capo a quest’ultimo un fittizio credito Iva,Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026venendo il credito Iva derivante dal pagamento delle fatture emesse dallecooperative (le quali omettevano il versamento Iva) compensato con il debitoIva derivante dalle fatture emesse dal Consorzio medesimo.2. In punto di diritto, per quanto di interesse, la CTR – a fronte del contestatomeccanismo fraudolento in base al quale il Consorzio e le cooperativeconsorziate costituivano un’unica impresa fornitrice di manodopera ai clientiterzi, per cui il Consorzio si interfacciava con i clienti e stipulava con gli stessi icontratti di manodopera, il lavoro veniva affidato alle cooperative che, qualisoggetti fittizi costituiti su iniziativa dell’amministratore di fatto del Consorzio,emettevano le fatture per la fornitura di manodopera nei confronti diquest’ultimo che, a sua volta, eseguiva il pagamento “girando” il costo sostenutoriceveva il pagamento con applicazione di una marginalità di ricarico, al fine dicreare fittizi crediti d’imposta - ha osservato che: 1) dalle indagini di cui al p.v.c.della GDF erano emersi una serie di elementi indiziari - ritenuti gravi, precisi econcordanti – circa: a) la fittizietà delle cooperative consorziate (assenza dialcuna struttura presso la sede legale di ogni singola cooperativa; irreperibilitàdei legali rappresentanti di alcune cooperative consorziate; affidamento almedesimo studio tributario che si occupava della contabilità del Consorzio anchedella documentazione fiscale e relativa gestione contabile delle variecooperative; evasione totale da parte di alcune cooperative; omessi versamentidi imposte da parte di altre cooperative) create ad hoc, su iniziativa di VincenzoSeidita, amministratore di fatto del Consorzio; b) l’affidamento da parte delConsorzio a queste ultime delle prestazioni di servizio formalmente assunte dalConsorzio nei confronti dei terzi committenti ma svolte, di fatto, dalle diversecooperative le quali fornivano la manodopera necessaria; c) la gestione di fattodel Consorzio e delle cooperative da parte di [OSCURATO:PERSONA] che organizzavaanche il lavoro dei dipendenti di queste ultime e provvedeva al pagamento deirelativi stipendi (come da dichiarazioni raccolte dei legali rappresentanti, deidipendenti delle varie cooperative e dei dipendenti dello stesso Consorzio); 2) afronte del quadro probatorio del meccanismo fraudatorio offerto dall’Ufficio, ilNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026Consorzio, limitandosi a depositare le visure camerali e la documentazioneinerente alle vertenze con i dipendenti e/o sindacati, non aveva dimostrato chedette cooperative avessero effettivamente una loro struttura organizzativa e unaloro autonomia gestionale; 3) dagli atti di causa risultava per tutte le cooperativel’omesso versamento Iva e non rilevava, sotto tale profilo, la circostanza dedottadel fallimento di alcuni clienti del [OSCURATO:PERSONA] in quanto non vi era provache tali fallimenti- tutti successivi all’anno di imposta verificato - avesseroinfluito sulla liquidità del Consorzio e, dunque, delle cooperative.3. Resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 21, comma 7 e 54 del DPR n. 633/72,2697 c.c., 2727, 2728 e 2729 c.c. nonché la violazione dell’art. 56, comma 5,del DPR n. 633/72 per avere l’Ufficio, con l’avviso di accertamento impugnato,recuperato l’Iva a carico del Consorzio con una motivazione “confusa econtraddittoria” vertente sulla inesistenza soggettiva delle fatture emesse dallecooperative consorziate per cui, essendo formulata la contestazione in termini dioperazioni soggettivamente false, le cooperative non avrebbero potuto essereconsiderate c.d. cartiere avendo eseguito effettivamente le prestazioni dimanodopera appaltate dal Consorzio. Ad avviso del ricorrente, l’illogicità e lacontraddittorietà della motivazione dell’atto impositivo emergeva considerandoproprio la finalità mutualistica del Consorzio con attività esterna atteso chequest’ultimo, per la sua natura giuridica e l’attività di carattere strumentalesvolta nei confronti delle organizzazioni imprenditoriali delle singole cooperativeconsorziate, non poteva essere considerato soggetto terzo distinto dalle stesse;da qui la non configurabilità della frode Iva mediante la costituzione delConsorzio, dovendo semmai, a tal fine, le cooperative costituire una societàcommerciale la quale, coinvolgendo l’intero ciclo economico produttivo avrebbecomportato la perdita della individualità economica delle singole consorziate.Inoltre, il ricorrente evidenzia che, nella motivazione dell’avviso, l’Ufficio nonNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026aveva chiarito chi fossero i soggetti terzi che avrebbero conseguito il profittoillecito e in che cosa sarebbe costituito detto profitto.1.1.Il motivo è inammissibile in quanto si risolve nella sola critica dell’attoimpositivo; invero, come chiarito da questa Corte “In tema di ricorso percassazione avverso sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale ingrado di appello, poichè l'unico oggetto del giudizio di legittimità è costituitodalla sentenza impugnata, è inammissibile il motivo di ricorso con cui sidenuncino direttamente vizi dell’avviso di accertamento” (Cass. Sez. 5, Sentenzan. 6134 del 13/03/2009; Sez. 5, Sentenza n. 841 del 17/01/2014); inparticolare, questa Corte ha precisato che ‹‹La proposizione, mediante il ricorsoper cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" dellasentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza dimotivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, commaprimo, n. 4 cod. proc. civ. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, apena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventicarattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il checomporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizionedi ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni dinorme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restandoestranea al giudizio di cassazione qualsiasi doglianza che riguardi pronunziediverse da quelle impugnate›› (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007,Cass., sez. 6-5, n. 9812 del 12/5/2016); in altri termini, l'esercizio del dirittod'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modoidoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si traducano in una criticadella decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delleragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbonoconcretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisitoconsiderarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento alricorso per cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "nonmotivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi della citataNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026disposizione (così Cass., sez. 5, n. 20152 del 2021; n. 21296 del 2016; Sez.6 - 5, n. 187 del 08/01/2014; Sez. 5, n. 17125 del 03/08/2007; sez. 3, n. 359del 2005 e altre); nella specie, il motivo, non menzionando alcun passaggio dellasentenza impugnata, si risolve in una doglianza sostanzialmente non attinenteal "decisum”.2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.c. per avere la CTR, malgovernando i principi in tema di formazione della prova presuntiva e didistribuzione dell’onere probatorio - a fronte della contestazione da partedell’Ufficio della configurazione del Consorzio e delle cooperative consorziatecome un unico ente fornitore di manodopera e, dunque, della costituzione fittiziadelle cooperative consorziate non fondata, ad avviso della ricorrente, su elementipresuntivi gravi, precisi e concordanti (ad es. il ruolo di [OSCURATO:PERSONA], qualeamministratore di fatto del Consorzio, il quale avrebbe potuto assumeretranquillamente incarichi decisionali per conto e a vantaggio delle singolecooperative consorziate al solo scopo di realizzare lo scopo consortile) - ritenutonon assolto l’onere della prova (a contrario) a carico del Consorzio circal’esistenza, in capo alle cooperative consorziate, di una propria strutturaorganizzativa e di una autonomia gestionale e/o imprenditoriale, pur avendoevidenziato, contraddittoriamente, l’esecuzione, di fatto, da parte dellecooperative medesime degli incarichi per prestazioni di servizio assunti dalConsorzio, implicando tale circostanza di per sè l’esistenza di tale autonomiagestionale. In particolare, ad avviso del ricorrente, avuto riguardo all’attivitàesercitata (di servizi di catering per eventi, servizi logistici relativi alladistribuzione delle merci, altri servizi di sostegno alle imprese), il Consorzioaveva fornito la prova della esistenza di una autonoma organizzazione dellecooperative consorziate mediante la produzione delle visure camerali (dalle qualisi evinceva il numero dei dipendenti), dei verbali di conciliazione in sedesindacale di alcune vertenze con i lavoratori dipendenti, delle copie delle fatturericevute dai vari fornitori, delle copie delle ricevute di pagamento delle polizzeassicurative.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/20262.1.Il motivo si profila inammissibile per le ragioni di seguito indicate.2.2.Le coordinate ermeneutiche che precludono il diritto alla detrazione dell’IVAsono scolpite nella giurisprudenza unionale, dove è stato precisato che: «occorrericordare che la lotta contro ogni possibile frode, evasione ed abuso è unobiettivo riconosciuto e promosso dalla sesta direttiva. Pertanto, spetta alleautorità e ai giudici nazionali negare il beneficio del diritto a detrazione se èdimostrato, alla luce di elementi obiettivi, che tale diritto viene invocato in modofraudolento o abusivo (v. sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 35e 37 nonché giurisprudenza ivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69,punto 26). Tale situazione, così come ricorre nel caso di un’evasione fiscalecommessa dal soggetto passivo, ricorre pure quando il soggetto passivo sapevao avrebbe dovuto sapere che, con il proprio acquisto, partecipava adun’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’IVA. In circostanze del genere,il soggetto passivo interessato deve essere considerato, ai fini della sestadirettiva, partecipante a tale evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanzadi trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall’utilizzo dei servizinell’ambito delle operazioni soggette a imposta da lui effettuate a valle (v.,sentenze Bonik, C-285/11, EU:C:2012:774, punti 38 e 39 nonché giurisprudenzaivi citata, e [OSCURATO:PERSONA], C-18/13, EU:C:2014:69, punto 27)» (tra varie, CGUE,22/10/2015, causa C-277/14, §§ 47-48).2.3.Coerentemente, la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che, in temadi IVA, qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attienead operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di unafrode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'impostadimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, cheil contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinariadiligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzialeinesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva detto incombenteistruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per nonNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza edi proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (tra varie, Cass.20/04/2018, n. 9851; Cass., 20/07/2020, n. 15369;Sez. 5, Ordinanza n. 23624 del 2025). Lo snodo essenziale per riconoscere onegare il diritto alla detrazione dell’IVA da parte della società contribuente èpertanto costituito dalla presenza o meno dell’elemento soggettivo dellacompartecipazione o della consapevolezza del meccanismo frodatorio.2.4.Quanto all’assunta violazione delle norme in tema di formazione della provapresuntiva, va ricordato che il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 cod. civ.,ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisitodella "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtàstorica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fattoignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamatosolo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamenteconvergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare ilprocedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementiindiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazionecomplessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la lorocombinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza delmolteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica deglistessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsaapplicazione del citato art. 2729 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3,cod. proc. civ., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che ilragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise econcordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità oprecisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione dellecircostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilisticadiversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motiviNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026della violazione dei paradigmi della norma (Cass., 21/03/2022, n. 9054;Sez. 5, Ordinanza n. 23624 del 2025).2.5.Nella specie, il motivo di ricorso, da un lato, non coglie la ratio decidendi edall’altro, pur prospettando una violazione degli artt. 2697 c.c. e 2729 c.p.c.,tende, da un lato, inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questionidi merito, avendo la CTR - a fronte della contestazione dell’Ufficio dellaindetraibilità dell’Iva da parte del Consorzio sulle fatture ricevute dallecooperative consorziate afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti,essendo risultati il Consorzio e le cooperative consorziate costituire un unico entefornitore di manodopera ed operare in base ad uno schema di fatturazione percui il Consorzio si interfacciava con i clienti, stipulando con gli stessi contratti dimanodopera, e assegnando tale lavoro alle cooperative che lo eseguivano,fatturando (senza ottemperare al proprio debito Iva) al Consorzio che, a suavolta, eseguiva il pagamento, e “girava” il costo sostenuto attraverso l’emissionedi fatture attive ai clienti, con creazione di un fittizio credito di imposta -ritenuto – in ossequio ai suddetti principi di diritto e con una valutazione in fattonon sindacabile dinanzi al giudice di legittimità - emersi dalle indagini della GDFuna serie di elementi presuntivi - stimati gravi, precisi e concordanti e valutaticomplessivamente - circa 1) la fittizietà delle cooperative consorziate, qualisoggetti privi di una propria struttura organizzativa e gestionale (l’assenza dialcuna struttura presso la sede legale di ogni singola cooperativa; l’irreperibilitàdei legali rappresentanti di alcune cooperative consorziate; l’affidamento almedesimo studio tributario che si occupava della contabilità del Consorzio anchedella documentazione fiscale e relativa gestione contabile delle variecooperative; l’evasione totale da parte di alcune cooperative; gli omessiversamenti di imposte da parte di altre cooperative; 2) lo svolgimento, di fatto,delle prestazioni di servizio, assunte formalmente dal Consorzio nei confronti deiterzi committenti, ad opera delle cooperative, alle dipendenze di VincenzoSeidita che, quale amministratore di fatto del Consorzio, provvedeva anche alpagamento degli stipendi dei dipendenti delle medesime cooperative (come dadichiarazioni raccolte dei legali rappresentanti, dei dipendenti delle varieNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026cooperative e dei dipendenti dello stesso Consorzio); 3) l’omesso versamentodell’Iva sulle fatture emesse da parte di tutte le cooperative; il mezzo non coglie,pertanto, la ratio decidendi, atteso che, diversamente da quanto prospettato dalricorrente, la circostanza della esecuzione di fatto delle prestazioni di servizio daparte delle cooperative lungi dal costituire di per sè indice della esistenza in capoalle stesse di una propria autonomia organizzativa e/o gestionale, è statavalutata dal giudice di appello unitamente agli altri elementi presuntivi offertidall’Ufficio denotanti la formazione da parte del Consorzio e delle cooperative diun unico ente fornitore di manodopera finalizzato, attraverso lo schema difatturazione sopra descritto, alla creazione in capo al Consorzio di fittizi creditid’imposta; a fronte di tali elementi presuntivi del contestato meccanismofraudatorio, la CTR ha ritenuto – con uguale apprezzamento di merito nonsindacabile in sede di legittimità – non concretare idonee prove a contrarioofferte dalla contribuente “il mero deposito delle visure camerali, delladocumentazione inerente alle vertenze con i dipendenti e/o i sindacati” nonessendo da tale documentazione desumibile come le cooperative consorziate“fossero organizzate o come svolgessero l’attività a favore del [OSCURATO:PERSONA] i rapporti in essere con lo stesso”; inoltre, il giudice di appello ha ritenuto ilriferimento al fallimento di alcuni clienti del [OSCURATO:PERSONA] - quale assuntagiustificazione dell’omesso versamento dell’Iva da parte delle cooperative - nonrilevante in quanto “non vi era la prova – in base ad una valutazione di fattoinsindacabile in sede di legittimità- che detti fallimenti (peraltro tutti successiviagli anni oggetto di accertamento) avessero influito sulla liquidità del Consorzioe, dunque, delle cooperative”. Invero, con il ricorso per cassazione la parte nonpuò rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, lavalutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecieoperate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fattocompiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Ci3ss. n. 29404 del2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276del 2021; Cass. 37623/22). Nella specie, invece, proprio un'indebita valutazionela ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, possa ritenersi violato l'art.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/20262697 c.c., violazione che si configura soltanto quando il giudice di merito applicala regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioèsecondo le regole di ripartizione basate sulla differenza tra fatti costitutivi edeccezioni (Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. n. 33906 del 2024).3. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR omesso diesaminare alcuni punti decisivi per la controversia quali: 1) la noncorrispondenza tra il debito Iva a carico delle singole cooperative consorziate el’importo Iva ritenuto indebitamente detratto dal Consorzio e ripreso atassazione, sussistendo una differenza rappresentata dall’Iva a credito sugliacquisti riconosciuta in detrazione alle singole cooperative; 2) la riconducibilitàdel mancato versamento Iva da parte delle singole cooperative ad una mancanzadi liquidità dovuta alla circostanza che il Consorzio non era riuscito a incassareingenti crediti verso primari clienti che erano stati sottoposti a procedurefallimentari; in particolare, sul punto la CTR si sarebbe limitata a ritenereirrilevante il riferimento al fallimento di alcuni clienti del Consorzio in quanto nonvi era la prova che detti fallimenti, peraltro successivi al periodo di impostaverificato, avessero influito sulla liquidità del Consorzio e, dunque dellecooperative consorziate; diversamente il mancato incasso dei suddetti creditiverso i clienti da parte del Consorzio aveva comportato necessariamente delledifficoltà finanziarie delle singole cooperative consorziate le quali, avendo dovutoanticipare il costo e gli oneri del personale utilizzato per i servizi prestati, nonavevano potuto eseguire i versamenti dell’Iva a debito derivante dalleliquidazioni periodiche Iva. Da qui, ad avviso della ricorrente, la violazione daparte della CTR del principio distributivo dell’onere della prova non essendo statodimostrato dall’Ufficio il meccanismo della frode Iva anche considerando che, selo scopo fosse stato quello di mettere in atto una frode Iva, il Consorzio, a frontedelle prestazioni di servizio effettivamente eseguite, non avrebbe subito unaperdita su crediti così rilevante anche in relazione al volume d’affari realizzato.3.1.Il motivo è complessivamente inammissibile.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/20263.2.Questa Corte ha chiarito che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi non per una pretesaerronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, masoltanto se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali o abbiadisatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legaliovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (daultimo, Cass. Sez. 1, n. 6774 del 01/03/2022; Sez. 2, Ord. n. 12779 del 2023).La censura in esame non è stata formulata in tal senso, risultando diretta asollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio preclusa al giudicedi legittimità.3.3.Peraltro, la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configurasoltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quellanorma, e non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerataabbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneoapprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo peril vizio di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. (tra le altre, Cass. Sez. L, Sentenzan. 17313 del 19/08/2020; Cass. 23518 del 2018; Cass. n. 571 del 2017; n.19064 del 2006, n. 15107 del 2013). Nella specie, invece, proprio un'indebitavalutazione la ricorrente intende sostenere senza che, tuttavia, per quantoappena ricordato, possa ritenersi violato l'art. 2697 c.c. In particolare, nellasentenza impugnata, la CTR - ha ritenuto - in ossequio ai principi di diritto inmateria di operazioni soggettivamente inesistente, alle norme in tema diformazione della prova presuntiva e al criterio distributivo dell’onere della prova-da un lato, comprovato dall’Ufficio, in base ad una serie di elementi presuntiviindicati al punto n. 2.5.- stimati gravi, precisi e concordanti- il contestatomeccanismo in frode Iva secondo lo schema di fatturazione sopra descritto percui “il credito Iva che si creava per il pagamento delle fatture emesse dalleNumero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026cooperative veniva compensato con il debito Iva derivante dalle fatture emessedal [OSCURATO:PERSONA]” così che “le operazioni commerciali tra Consorzio e lecooperative erano finalizzate al perseguimento del credito Iva”; dall’altro, haescluso che il fallimento di alcuni clienti del Consorzio concretasse idoneagiustificazione del riscontrato omesso versamento dell’Iva da parte delleconsorziate in quanto “non vi era prova- in base ad un apprezzamento di meritonon sindacabile in sede di legittimità- che detti fallimenti (peraltro tuttisuccessivi agli anni oggetto di accertamento) avessero influito sulla liquidità delConsorzio e, dunque, delle cooperative”. Invero, il motivo di ricorso di cui all’art.360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettivaesistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dalgiudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie,ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fattosvolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativogiudizio (Cass., n. 10525 del 2022; Cass. sez. L. Ordinanza n. 8870 depositatail 29 marzo 2023).4.In conclusione, il ricorso va rigettato.5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di legittimità che si liquidano in euro 8.200,00 per compensi oltre speseprenotate a debito;Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Numero registro generale 35123/2019Numero sezionale 1385/2026Numero di raccolta generale 8898/2026Data pubblicazione 09/04/2026Così deciso in Roma in data 11 febbraio 2026La PresidenteTania Hmeljak