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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 09650/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AVWLY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede legittimità in quanto con il primo si contesta il giudizio di responsabilità con argomenti privi correlaticongruii riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che, di contro, alla luce delle emergenze acquisite, cristallizza puntualmente la condotta di reato ascritta al ricorrente mentre con il secondo si contesta il giudizio inerente le generiche, non accordate con giustificazione sufficiente e non illogica in esito ad un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04AVWLY) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede legittimità in quanto con il primo si contesta il giudizio di responsabilità con argomenti privi correlaticongruii riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, che, di contro, alla luce delle emergenze acquisite, cristallizza puntualmente la condotta di reato ascritta al ricorrente mentre con il secondo si contesta il giudizio inerente le generiche, non accordate con giustificazione sufficiente e non illogica in esito ad un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09650/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris