CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 11466/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3343/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 1487/2016depositata il 14/06/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Calabria che ha respinto il suo appello, spedito il 12.5.2014, contro la sentenza n. 1/2013 con cui la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Cosenza aveva rigettato il suo ricorso contro l’avviso di accertamento per il 2005 spiccato nei confronti della contribuente a seguito di applicazione del c.d. redditometro. 2. Il ricorso è fondato su due motivi. 3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. Considerato che 1. Cpn il primo motivo, secondo rubrica, si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., «violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto». 2. Con il secondo motivo, sempre secondo la rubrica, si deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., «omesso esame di fatti storici principali o secondari, la cui esistenza risulta dal testo della sentenza o dagli atti processuali che abbiano costituito oggetto di discussione e abbiano carattere decisivo». 3. I motivi sono inammissibili. 3.1. L e due rubriche introducono una esposizione unitaria delle ragioni di doglianza ma, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024; Cass. n. 26874 del 2018). 3.2.Inoltre, con riguardo alla censura ex art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., non vengono indicate puntualmente le norme di diritto violate mentre la censura ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., che in questo caso manca della precisa indicazione del “fatto storico decisivo” il cui esame sarebbe stato omesso (Cass. n. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017), è preclusa dalla c.d. “doppia conforme”,prevista dall'art. 348 ter, comma 5, c.p.c. – applicabile , secondo l'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012 (Cass. n. 26774 del 2016) -, secondo cui non è consentita l’impugnazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. del la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado, sul presupposto che nei due gradi di merito le "questioni di fatto" siano state decise in base alle "stesse ragioni" (Cass. n. 29222 del 2019), cosicché incombe sulla parte ricorrente l’onere di precisare e dimostrare che le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado sono tra loro diverse (Cass. n. 26774 del 2016 ; Cass. n. 5947 del 2023). 3.3.Inoltre, l a doglianza si risolve, più che nella censura della pronuncia d’appello, nella riproposizione pedissequa dei motivi già proposti alla CTR («circa il primo motivo esaminato dalla [OSCURATO:PERSONA]…Quanto al secondo motivo di censura»), attraverso l’ esposizione di questioni eterogenee (decadenza dal potere impositivo, delega di firma, contraddittorio, riparto dell’onere della prova negli accertamenti standardizzati) che la parte ricorrente tenta di risolvere a suo favore attraverso astratte affermazioni di diritto e citazioni giurisprudenziali la cui attinenza ai fatti di causa resta indimostrata, mancando una chiara esposizione di questi ultimi, richiesta a pena di inammissibilità dall’art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. che «non risponde ad un'esigenza di mero formalismo, bensì a consentire alla S.C. di conoscere dall'atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti» (Cass. n. 1352 del 2024). 4. In ogni caso, per quanto è dato comprendere dal ricorso sulle questioni proposte, la decisione della CTR appare pienamente condivisibile, cosicché le doglianze risultano, comunque, infondate; sulla prima questione, relativa alla decadenza dell’Amministrazione dalla potestà accertativa per tardività della notifica, la CTR ha fatto corretta applicazione del consolidato principio della scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario secondo cui, per il primo, la notifica si intende perfezionata con il compimento delle formalità poste a suo carico dalla legge (Cass. sez. un. n. 40543 del 2021); sulla seconda, relativa alla mancata allegazione della delega di firma all’avviso di accertamento, la CTR ha osservato che la CTP aveva «verificato l’esistenza della delega, fatto non contestato dall’appellante il quale ritiene che la stessa andasse allegata all’atto, circostanza non prevista da alcuna norma», facendo buon governo dei principi in materia che non richiedono l’allegazione della delega all’atto ma la sua produzione in giudizio in caso di contestazioni (Cass. n. 17400 del 2012); inoltre, la CTR ha escluso la necessità del contraddittorio endoprocedimentale in caso di accertamenti cc.dd. “a tavolino”, seguendo il consolidato orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 24823 del 2015; Cass. n. 11560 del 2018). 4.1. A ltrettanto conforme ai principi è la decisione sul l’u tilizzo del c.d. redditometro: la CTR ha osservato che questo metodo accertativo richiede « necessaria una conferma dei risultati del sistema attraverso il supporto di idonei riscontri contabili i quali sono stati accuratamente e le ncati e vagliati » e ha posto « a carico del contribuente la prova contraria»; con ciò la CTR non si discosta dal consolidato orientamento inaugurato da Cass. sez. un. n. 26635 del 2009, secondo cui « La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito» (v. anche Cass. n. 21754 del 2017; Cass. n. 27617 del 2018; Cass. n. 24931 del 2022). 5. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore impo