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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20155/2026

Testo disponibile della fonte

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ra speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legeNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamentedomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrenti –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 7623/6/2024, depositata in cancelleria in data14/10/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) in data 18/07/2014riceveva da Ader l’avviso di presa in carico n.29877201400001951000previsto dall’art. 29, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 come modificatodall' art. 8, comma 12, del D.L. n. 16 del 2012.

Con questo documentosi comunicava al contribuente che l’Agenzia delle Entrate di Siracusaaveva notificato in data precedente un avviso di accertamenton.TY701B901897/2013 per mezzo del quale l’amministrazionefinanziaria accertava ulteriori somme a titolo di IRPEF anno di imposta2008 e sanzioni e interessi per € 221.084,00, e a seguito di mancataimpugnazione dell’atto presupposto, asseritamente mai notificato, lepredette erano state affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione alfine di intraprendere le procedure di recupero del credito.Sulla base del fatto che il contribuente non avesse mai ricevuto l’avvisodi accertamento citato nella comunicazione esattiva, l’attualericorrente propose ricorso presso la Commissione tributaria provincialedi Siracusa.Il ricorso poneva l'accento sul fatto che la comunicazione dell’atto dipresa in carico di Ader non era mai stato preceduto dalla notificadell’avviso di accertamento, e che di questo il contribuente non neaveva mai avuto contezza.r.g. n. 6892/2025 a.c. 6/5/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026La CGT-1 di Siracusa accolse il ricorso, non avendo l’Agenzia delleEntrate in primo grado depositato alcuna prova di notifica dell’avvisodi accertamento.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione (l’ “agente della riscossione”) e con ilcontribuente, la CGT-2 della Sicilia riformò la sentenza di primo grado,ritenendo essere stata correttamente notificato l’avviso diaccertamento presupposto all’avviso di presa in carico.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate-Riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ilcontribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelle formeordinarie, depositando anche una memoria difensiva ai sensi dell’art.380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973 e artt. 8 e 14 della leggen. 890 del 1982 e art. 21 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 e n.4 c.p.c.”, il contribuente si duole che il giudice diappello ha ritenuto validamente eseguita la notifica postale dell’avvisodi accertamento, presupposto dell’avviso di presa in carico, nonostanteche l’Agenzia delle Entrate non abbia prodotto, nel giudizio di merito,l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenutodeposito presso l’ufficio postale del piego contenente l’avviso diaccertamento, che l’agente postale non potette recapitare presso ildomicilio del contribuente per irreperibilità relativa dello stesso.r.g. n. 6892/2025 a.c. 6/5/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il giudice di appello, di conseguenza, avrebbe errato nel dichiarareinammissibile il ricorso di primo grado.2.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1n.3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata perviolazione delle regole di riparto dell’onere della prova: il giudice diappello avrebbe ritenuto valida la notifica del presupposto avviso diaccertamento nonostante che l’amministrazione non abbia prodotto ingiudizio l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenutodeposito presso l’ufficio postale del piego contenente l’atto impositivonon recapitato.2.1.

I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.Dalla stessa documentazione prodotta dal contribuente ed incorporatanel ricorso (pag. 9), risulta che la notifica dell’avviso di accertamentoè stata eseguita a mezzo posta direttamente dall’Agenzia delle Entrate,ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui abilitalo stesso ufficio finanziario ad eseguire le notificazioni degli attiimpositivi direttamente a mezzo del servizio postale.Ne consegue che, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio, nonsi applica l’art. 8 della legge n. 890 del 1982, ma le norme delregolamento postale, che non prevedono la spedizione conraccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione diavvenuto deposito presso l’ufficio postale di zona del piego danotificare, raccomandata che, dunque, anche quando fosse stataspedita, è irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecienotificatoria (cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020,Rv. 657732 – 01; Cass., n. 15541/2026; Cass., n. 18376/2026).3.

Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 6892/2025 a.c. 6/5/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente è condannato al pagamento, in favore delleamministrazioni resistenti e della cassa delle ammende, delle sommerispettivamente previste dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.,determinate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro settemila, oltre alle spese prenotate adebito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di eurosettemila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremilacinquecento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6892/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio digitale in atti;– ricorrente –controAgenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate-Riscossione, in personadel Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legeNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamentedomiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrenti –Avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 7623/6/2024, depositata in cancelleria in data14/10/2024;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 6 maggio 2026;[OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) in data 18/07/2014riceveva da Ader l’avviso di presa in carico n.29877201400001951000previsto dall’art. 29, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 come modificatodall' art. 8, comma 12, del D.L. n. 16 del 2012. Con questo documentosi comunicava al contribuente che l’Agenzia delle Entrate di Siracusaaveva notificato in data precedente un avviso di accertamenton.TY701B901897/2013 per mezzo del quale l’amministrazionefinanziaria accertava ulteriori somme a titolo di IRPEF anno di imposta2008 e sanzioni e interessi per € 221.084,00, e a seguito di mancataimpugnazione dell’atto presupposto, asseritamente mai notificato, lepredette erano state affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione alfine di intraprendere le procedure di recupero del credito.Sulla base del fatto che il contribuente non avesse mai ricevuto l’avvisodi accertamento citato nella comunicazione esattiva, l’attualericorrente propose ricorso presso la Commissione tributaria provincialedi Siracusa.Il ricorso poneva l'accento sul fatto che la comunicazione dell’atto dipresa in carico di Ader non era mai stato preceduto dalla notificadell’avviso di accertamento, e che di questo il contribuente non neaveva mai avuto contezza.r.g. n. 6892/2025 a.c. 6/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026La CGT-1 di Siracusa accolse il ricorso, non avendo l’Agenzia delleEntrate in primo grado depositato alcuna prova di notifica dell’avvisodi accertamento.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, nel contraddittorio con l’[OSCURATO:PERSONA]Riscossione (l’ “agente della riscossione”) e con ilcontribuente, la CGT-2 della Sicilia riformò la sentenza di primo grado,ritenendo essere stata correttamente notificato l’avviso diaccertamento presupposto all’avviso di presa in carico.Avverso la sentenza d’appello, il contribuente ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delleEntrate-Riscossione.Ricevuta una proposta di decisione accelerata ex art. 380 bis c.p.c., ilcontribuente ha chiesto la definizione del procedimento nelle formeordinarie, depositando anche una memoria difensiva ai sensi dell’art.380 bis.1. c.p.c.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 60 del D.P.R. n.600/1973 e artt. 8 e 14 della leggen. 890 del 1982 e art. 21 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all'art.360 comma 1 n.3 e n.4 c.p.c.”, il contribuente si duole che il giudice diappello ha ritenuto validamente eseguita la notifica postale dell’avvisodi accertamento, presupposto dell’avviso di presa in carico, nonostanteche l’Agenzia delle Entrate non abbia prodotto, nel giudizio di merito,l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa dell’avvenutodeposito presso l’ufficio postale del piego contenente l’avviso diaccertamento, che l’agente postale non potette recapitare presso ildomicilio del contribuente per irreperibilità relativa dello stesso.r.g. n. 6892/2025 a.c. 6/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il giudice di appello, di conseguenza, avrebbe errato nel dichiarareinammissibile il ricorso di primo grado.2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1n.3 c.p.c.”, il contribuente censura la sentenza impugnata perviolazione delle regole di riparto dell’onere della prova: il giudice diappello avrebbe ritenuto valida la notifica del presupposto avviso diaccertamento nonostante che l’amministrazione non abbia prodotto ingiudizio l’avviso di ricevimento della comunicazione di avvenutodeposito presso l’ufficio postale del piego contenente l’atto impositivonon recapitato.2.1. I due motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essereesaminati e decisi congiuntamente, sono infondati.Dalla stessa documentazione prodotta dal contribuente ed incorporatanel ricorso (pag. 9), risulta che la notifica dell’avviso di accertamentoè stata eseguita a mezzo posta direttamente dall’Agenzia delle Entrate,ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui abilitalo stesso ufficio finanziario ad eseguire le notificazioni degli attiimpositivi direttamente a mezzo del servizio postale.Ne consegue che, ai fini del perfezionamento dell’iter notificatorio, nonsi applica l’art. 8 della legge n. 890 del 1982, ma le norme delregolamento postale, che non prevedono la spedizione conraccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione diavvenuto deposito presso l’ufficio postale di zona del piego danotificare, raccomandata che, dunque, anche quando fosse stataspedita, è irrilevante ai fini del perfezionamento della fattispecienotificatoria (cfr. Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 10131 del 28/05/2020,Rv. 657732 – 01; Cass., n. 15541/2026; Cass., n. 18376/2026).3. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.r.g. n. 6892/2025 a.c. 6/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 6892/2025Numero sezionale 3862/2026Numero di raccolta generale 20155/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il contribuente è condannato al pagamento, in favore delleamministrazioni resistenti e della cassa delle ammende, delle sommerispettivamente previste dai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c.,determinate in dispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dellostesso art. 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, delle spese delgiudizio, che si liquidano in euro settemila, oltre alle spese prenotate adebito.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’Agenzia delleEntrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, della somma di eurosettemila.[OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della cassa delleammende, della somma di euro tremilacinquecento.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 6892/2025 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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