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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 22518/2026

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[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 387/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/08/2025 R.G.N. 610/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/20261.

Con avviso di addebito n. 378 2023 00004062 13 Da0ta0 p0ub,b licazione 30/06/2026emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 5 dicembre 2023, l’INPSintimava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro47.416,06, a titolo di contribuzione sul reddito non eccedente ilminimale afferente alla Gestione commercianti, limitatamente alperiodo da marzo 2003 a dicembre 2012.2.

Il destinatario proponeva opposizione, deducendo, perquanto qui rileva, la prescrizione quinquennale del credito,l’inapplicabilità di un giudicato esterno estensibile oltre il periododal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008, l’abuso del diritto per laformazione di un nuovo titolo esecutivo in presenza del giudicato,l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 el’erronea ripartizione dell’onere probatorio, gravante sull’INPSquanto ai fatti costitutivi della pretesa.3.

Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo, in sintesi,che la qualificazione giuridica risultante dall’accertamento ispettivodel 2008 e dal contenzioso definito con sentenza della Corted’appello di Bologna n. 671/2013, nonché con ordinanza di questaCorte n. 14972/2020, legittimasse l’iscrizione alla Gestionecommercianti; che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 non fosseapplicabile per difetto di un valido rapporto assicurativo nellagestione dipendenti; che la prescrizione fosse stata interrotta e,comunque, non fosse maturata per effetto del pregresso giudizio;e che non ricorressero i presupposti per qualificare i versamentialla gestione dipendenti come adempimento del terzo ai sensi degliartt. 1180 e 1181 c.c.4.

La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 610/2025(pubblicata l’11 agosto 2025), rigettava l’impugnazione del sig.[OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado.5.

In particolare, riteneva: non applicabile l’art. 8 Ndu.mPer.oR re.g isntro. generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026818/1957, sul rilievo che esso presuppone l’esistenza di un validoNumero di raccolta generale 22518/2026rapporto assicurativo e che, nella specie, il rapporto subordDiantaa ptuobb licazione 30/06/2026sarebbe stato “inesistente” dal 1994; utilizzabile, ai fini delladecisione, l’accertamento del 2008 e il contenuto delle decisionirese nel relativo contenzioso, ravvisando un effetto preclusivo/digiudicato esterno quanto all’insussistenza della subordinazione;non configurabile l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.;infondata l’eccezione di prescrizione, per l’effetto interruttivo delladomanda giudiziale fino al giudicato del 14 luglio 2020.6.

Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi, ulteriormente illustrati damemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..7.

L’INPS ha resistito con controricorso.8.

All’esito della discussione, sentito il relatore, il Collegio hariservato la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, esposto alle pagine 25-28 del ricorso,lettere da a) a d), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza,ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in ordine:all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del1957; al riconoscimento di efficacia decisiva agli accertamentiispettivi nonostante l’opposizione proposta; al riconoscimento delgiudicato esterno nella sentenza n. 671/2013 della Corte d’appellodi Bologna e nell’ordinanza n. 14972/2020 di questa Corte;all’applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.; nonché al valore digiudicato attribuito all’ordinanza ammissiva della c.t.u. disposta inaltro giudizio.1.1.

Con il terzo motivo, esaminato congiuntamente al primoper ragioni di omogeneità, la parte ricorrente denuncianuovamente la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cN.upm.ecro., r ecgiostrno generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026riguardo all’applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.Numero di raccolta generale 22518/20261.2.

I motivi, che denunciano il medesimo vizio di motivaDzaitoa npuebb licazione 30/06/2026e possono essere esaminati congiuntamente, vanno ritenutiinfondati.1.3.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, aseguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,ossia la mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico, la motivazione meramente apparente, il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessao obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez.

U., n. 8053 del2014; Sez.

U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019).

Lamotivazione è solo apparentemente esistente quando, purgraficamente presente, non consente di percepire il fondamentodella decisione e si risolve in argomentazioni obiettivamenteinidonee a rendere intellegibile il ragionamento del giudice, ovveroin formule di mero stile, standardizzate e non riferibili al casoconcreto.1.4.

Tale evenienza non ricorre nella specie.La Corte territoriale, pur con argomentazione per taluni profiliopinabile nel merito, per quanto di seguito si dirà, ha comunqueesplicitato la propria ratio decidendi, facendo leva sull’asseritainapplicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 per difetto diun valido rapporto assicurativo, sulla valorizzazione del precedenteaccertamento ispettivo e delle decisioni rese nel relativocontenzioso, sulla ritenuta efficacia preclusiva del giudicatoesterno, sulla non configurabilità dell’adempimento del terzo,nonché sull’effetto interruttivo del precedente giudizio ai fini dellaprescrizione.

Si tratta di un percorso argomentativo che consentedi individuare il fondamento della decisione e di censurarlo sulNumero registro generale 22390/2025piano della violazione di legge o dell’erronea ricostruzioneN udmeeroi sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026presupposti applicativi delle norme richiamate, ma non integra, neiData pubblicazione 30/06/2026rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., una nullità permotivazione apparente.

Resta fermo che le censure relative allacorrettezza giuridica di tali affermazioni vanno esaminate neisuccessivi motivi.2.

I motivi quinto, sesto e settimo, in quanto logicamenteprioritari, sono esaminati con precedenza rispetto agli altri, ai finidella più ordinata trattazione delle questioni devolute.2.1.

Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 2697 e 2909 c.c. e delle regole ermeneutiche,assumendo che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2013,confermata dall’ordinanza n. 14972/2020, sarebbe circoscritto alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 e non conterrebbealcun accertamento idoneo a vincolare, per periodi diversi, i dirittie i doveri delle parti.2.2.

Con il sesto motivo, il ricorrente deduce il travisamentodella prova, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.2.3.

Con il settimo motivo, il ricorrente censura la ripartizionedell’onere probatorio, deducendo che la sentenza avrebbe posto asuo carico la prova della subordinazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.2.4.

I motivi quinto, sesto e settimo, per la loro connessione,possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.2.5.

Va premesso che, contrariamente a quanto postulato dallasentenza impugnata, il rapporto contributivo non può essereconfigurato, agli effetti del giudicato, come rapporto unitario didurata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, intema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi didebenza, pur nell’identità dei termini di riferimento e diconnotazione del rapporto, basta a far configurare quali distinti irapporti contributivi ad essi afferenti; ne consegue che Niulm geriou redgiisctreo generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026non può stabilire, con efficacia di giudicato, che anche per il futuroNumero di raccolta generale 22518/2026l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, poDiactah péub,b licazione 30/06/2026per tale parte, verrebbe a pronunciarsi su un rapporto del qualenon si sono ancora realizzati tutti i presupposti.Tale principio, enunciato da Cass., Sez.

U., n. 10933 del 1997,è stato costantemente ribadito, tra le altre, da Cass. n. 7981 del2016, da Cass. n. 30853 del 2021 e, da ultimo, da Cass. n. 23917del 2025, Cass. n. 23921 del 2025 e Cass. n. 30476 del 2025.

Inquesta prospettiva, l’accertamento compiuto con riferimento alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 non poteva essereautomaticamente proiettato sui periodi successivi sino al 2012, indifetto di una verifica circa la sussistenza, per ciascuna distintaannualità o frazione di annualità, dei presupposti fattuali e giuridicidella pretesa contributiva azionata.

Né la Corte territoriale haindividuato un elemento costitutivo effettivamentetendenzialmente permanente, idoneo, nei rigorosi limiti ammessidalla giurisprudenza, a spiegare effetti oltre il periodo già oggettodi accertamento.Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha sì chiarito chel’accertamento concernente una qualità soggettiva della parteobbligata, quando integri un elemento costitutivo dell’obbligazionea carattere tendenzialmente permanente, può estendere i proprieffetti ai periodi successivi, salva prova contraria; ma ha, nelcontempo, precisato che tale efficacia non opera per i periodianteriori (Cass. n. 2130 del 2018) e che, comunque, l’estensionepostula l’effettiva identità dell’elemento permanente accertato e lasua perdurante invariabilità in fatto (Cass. n. 27009 del 2018).Resta, dunque, estranea al presente giudizio l’ipotesi in cui ilprecedente accertamento concerna un punto fondamentalecomune, davvero stabile e non variabile da periodo a periodo.

Nelcaso in esame, invece, la Corte d’appello ha ritenuto “pacifica” e“definita con valore di giudicato” l’insussistenzNaum ero dreegislltrao generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026subordinazione dall’ottobre 1994 in poi, valorizzandoNumero di raccolta generale 22518/2026l’accertamento contenuto nel giudizio definito con ordinanDzaata pnub.b licazione 30/06/202614972/2020, relativo al solo periodo 2003-2008, e da ciò ha fattodiscendere la legittimità della pretesa contributiva sino al 2012,senza chiarire quali fatti permanenti sarebbero stati accertati e,soprattutto, senza verificare la necessaria identità oggettiva tra ilpetitum e la causa petendi dei due giudizi.

La conclusione non èinfirmata dagli arresti che, in linea con i principi elaborati inmateria tributaria, ammettono una proiezione del giudicato inpresenza di qualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari dicarattere tendenzialmente permanente, poiché anche tali decisioniescludono qualsivoglia estensione automatica e richiedono che chiinvoca il giudicato dimostri la persistente identità della fattispecie,senza variazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n.37561 del 2021).

Ne consegue che la sentenza impugnata ha fattomalgoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.2.6.

Quanto al riparto dell’onere della prova, è vero che lagiurisprudenza di legittimità riconosce, in presenza di un effettivodisconoscimento ex tunc della posizione previdenziale da partedell’INPS per inesistenza originaria del rapporto subordinato,l’onere di chi invochi la subordinazione di provarne in modo certol’elemento qualificante; ma tale regola postula che sianopreviamente accertati e motivati i presupposti dell’autotutelainvalidante, con specifico riferimento alla posizione contestata e aiperiodi rilevanti.

Nel giudizio di opposizione all’avviso di addebitograva comunque sull’INPS, quale attore in senso sostanziale,l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesacontributiva azionata.Numero registro generale 22390/2025La sentenza impugnata, invece, ha sostanzialmente inveNrutmiteoro sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026tale riparto, richiedendo all’opponente la prova positiva dellaData pubblicazione 30/06/2026subordinazione per tutti i periodi successivi al 2008, senzaverificare se l’Istituto avesse effettivamente esercitato un poteredi annullamento della posizione assicurativa nei termini rigorosisopra indicati e senza accertare, per i periodi successivi a quellioggetto del precedente contenzioso, le concrete modalità disvolgimento del rapporto.3.

Con il decimo motivo, che può essere esaminatoautonomamente rispetto ai motivi accolti e a quelli più avantidichiarati assorbiti, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 2909 c.c.,per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione di giudicatoesterno in ordine alla posizione contributiva del ricorrente inconseguenza dell’ordinanza resa dal Tribunale di Parma il 15febbraio 2022 nel giudizio n. 322/2021.

Deduce che taleprovvedimento, pronunciato all’esito dell’udienza fissata per ladiscussione e decisione di una causa ritenuta documentale ematura per la decisione, avrebbe natura di sentenza non definitivae contenuto decisorio.

Con tale decisione era stata, infatti,disposta consulenza tecnica d’ufficio contabile sul presupposto cheil trattamento pensionistico dovesse essere determinato tenendoconto di tutti i contributi accreditati nelle rispettive posizioniprevidenziali, con imputazione alla Gestione commercianti deicontributi riferiti al periodo dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008e permanenza, per il resto, dell’accredito nella gestionedipendenti.3.1.

Il motivo è infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dellaqualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanzaendoprocessuale, occorre avere riguardo non alla sua formaesteriore o alla relativa intestazione, ma al suo contenutoNumero registro generale 22390/2025sostanziale e all’effetto giuridico che esso è destinato a produNrurmeer;o sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026hanno, pertanto, natura di sentenza solo i provvedimenti cheData pubblicazione 30/06/2026contengono una statuizione decisoria ai sensi dell’art. 279 c.p.c.,anche se non definiscono il giudizio.

Nella specie, l’ordinanzaemessa dal Tribunale di Parma, riprodotta nel ricorso, nonpresenta tale contenuto decisorio.

Ciò si desume sia daldispositivo, con il quale il giudice si è limitato ad ammettere unaconsulenza tecnica d’ufficio, per la verifica della idoneità dellacontribuzione versata ad assicurare la copertura contributiva utileal conseguimento del diritto a pensione di anzianità dei ricorrenti,previa imputazione alla Gestione commercianti dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi al periodo dal 26 giugno 2003al 26 giugno 2008, nonché per la quantificazione dell’eventualetrattamento pensionistico; sia dalla motivazione, nella quale si dàCorte n. 14972/2020, se fosse maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico.

Ne consegue che correttamente laCorte territoriale ha escluso che da tale ordinanza potesse derivareun giudicato esterno rilevante nel presente giudizio.4.

Vanno ora esaminati congiuntamente il secondo, il quarto,l’ottavo, il nono, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimomotivo, per i quali sussistono le medesime ragioni diassorbimento.4.1.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),censurando l’assunto per cui l’assenza di subordinazionedeterminerebbe, di per sé, l’inesistenza di un rapporto assicurativoprevidenziale e, quindi, l’inapplicabilità della norma.

La partelamenta che la sentenza ha escluso la “sanatoria” dell’art. 8 d.P.R.n. 818/1957, disposizione di carattere speciale che presuppone unvalido rapporto assicurativo nell’ambito dell’assicurazionegenerale obbligatoria e mira a stabilizzare, decorso iNl umteerro mregiinstreo generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026quinquennale, gli effetti previdenziali.Numero di raccolta generale 22518/20264.8.

Tali motivi vanno ritenuti assorbiti.

Data pubblicazione 30/06/20264.2.

Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di normesostanziali e processuali, nuovamente per avere la Corteterritoriale ricondotto la fattispecie all’art. 2033 c.c., anzichéall’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, identificando erroneamente ilrapporto assicurativo nel rapporto tra datore e Istituto; nonché peraver violato gli artt. 1180 e 1181 c.c., artt. 12 delle preleggi, 1362,2033, 2946, 2114, 2115, 2116 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c.

Conriguardo agli artt. 1180 e 1181 c.c., lamenta che la sentenzaimpugnata esclude la configurabilità dell’adempimento del terzosul presupposto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe versatoi contributi al Fondo lavoratori dipendenti “nella convinzione diestinguere un debito proprio” e che, comunque, la richiesta (PECdel 18 dicembre 2020) integrerebbe un adempimento parziale econdizionato, rifiutabile dal creditore ai sensi dell’art. 1181 c.c.4.3.

Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedella l. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e degli artt. 2943,2945 c.c., nonché dell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, insistendo sullaprescrizione quinquennale del credito recato dall’avviso.

Lamentain sostanza che l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945,comma 2, c.c. postula una domanda giudiziale relativa almedesimo credito o ad un rapporto rispetto al quale l’elementocostitutivo controverso, accertato con giudicato, sia effettivamentecomune e tendenzialmente permanente; che in difetto di taleverifica, non è consentito estendere automaticamente lasospensione/interruzione sino al giudicato del 2020 a pretese che– per periodo e/o per causale – si proiettino oltre l’oggetto delprecedente giudizio.Numero registro generale 22390/20254.4.

Con il nono motivo, il ricorrente deduce la violazione dNuemgelroi sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026artt. 112, 115, 116, 421 e 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 30/06/2026c.p.c.), assumendo che la Corte territoriale, a fronte del temadecisivo relativo ai presupposti della pretesa contributiva e alriparto dell’onere probatorio, avrebbe dovuto esercitare i poteriistruttori officiosi, non limitandosi ad una decisione basata supreclusioni o su un’applicazione “meccanica” della regoladell’onere della prova.

La violazione denunciata viene proposta edaffrontata anche in altro motivo di ricorso enucleato in puntoriparto dell’onere probatorio, la cui positiva disamina assorbe taleulteriore censura.4.5.

Con l’undicesimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamentolegittimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), deducendo di avereconfidato, sulla base degli estratti conto previdenziali edell’accredito senza riserve della contribuzione, nella correttezzadella propria posizione.4.6.

Con il dodicesimo motivo, la parte ricorrente deduce laviolazione degli artt. 1218 ss. e 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) e denuncia l’omesso esame della domanda risarcitoria,che la Corte territoriale ha ritenuto assorbita in conseguenza delrigetto delle altre domande.

Deduce che l’INPS, dopo avereaccreditato senza riserva i contributi versati da [OSCURATO:PERSONA] sulleposizioni previdenziali dei ricorrenti quali lavoratori dipendenti, haingenerato nel ricorrente il ragionevole affidamento sullacorrettezza della posizione contributiva e sulla stabilità delcorrelato assetto previdenziale.

Assume che l’Istituto, revocandosuccessivamente la pensione e pretendendo i contributi per unadiversa gestione, abbia violato l’affidamento nella certezza e nellasicurezza giuridica, così arrecando un danno ingiusto che la Corted’appello avrebbe dovuto autonomamente esaminare.4.7.

Con il tredicesimo motivo, lamenta la violazione dNuemgerloi raegristttro. generale 22390/2025Numero sezionale 2398/20261175 e 1375 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. per abuso del diritto,Numero di raccolta generale 22518/2026deducendo l’omesso esame dell’eccezione secondo cui lD’IaNta PpuSbb licazione 30/06/2026avrebbe formato un nuovo titolo esecutivo pur essendo già munitodi titolo giudiziale per il periodo 2003–2008.4.8.

Tali motivi vanno ritenuti assorbiti.Essi, infatti, investono questioni che presuppongono ildefinitivo accertamento, per i singoli periodi contributivi, dei fatticostitutivi della pretesa dell’INPS e della corretta delimitazionedell’efficacia del precedente giudicato; sicché, una volta accolti ilquinto, il sesto e il settimo motivo ed esclusa, con il rigetto deldecimo, la rilevanza del diverso giudicato invocato dal ricorrente,le censure ora richiamate possono essere ricondotte a un esito diassorbimento, in quanto dipendenti dalla rinnovata valutazionedemandata al giudice di rinvio.4.9.

L’accoglimento del quinto, del sesto e del settimo motivocomporta, infatti, la cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai presupposti fondanti della pretesa contributivaazionata, sotto il profilo dell’erronea estensione del giudicatoesterno a periodi ulteriori rispetto a quelli oggetto del precedentecontenzioso e dell’alterazione del corretto riparto dell’onere dellaprova.

Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamente travolte,perché dipendenti o subordinate a tale preliminare ricostruzione,sia le questioni concernenti l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n.818 del 1957, gli effetti dei versamenti eseguiti e la configurabilitàdell’adempimento del terzo, sia quelle attinenti alla prescrizione,all’eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, all’affidamentodel ricorrente, alla domanda risarcitoria e al dedotto abuso nellaformazione del titolo, nella specie, nemmeno tutte esaminate dallaCorte territoriale, perchè ritenute assorbite.

In particolarNeu,m qeruo raegnisttroo generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026ai motivi secondo e quarto, va soltanto ribadito, in via sintetica,Numero di raccolta generale 22518/2026che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 opera entro confini rigDoatrao pusbib licazione 30/06/2026e presuppone la riferibilità dei versamenti a un valido rapportoassicurabile nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria,non potendo la relativa sanatoria essere automaticamente esclusao affermata per periodi diversi senza uno specifico accertamentodel periodo contributivo controverso.

Tali questioni dovrannopertanto essere riesaminate dal giudice di rinvio, ove ancorarilevanti all’esito della nuova delimitazione dell’oggetto del giudizioe del rinnovato accertamento in fatto.5.

In conclusione, il ricorso va accolto quanto al quinto, al sestoe al settimo motivo; il primo, il terzo e il decimo motivo vannodichiarati infondati; gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenzaimpugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che provvederà a nuovo esame anche dellequestioni sottese ai motivi assorbiti, in coerenza con la correttadelimitazione del credito azionato e con l’accertamento in fatto deipresupposti della pretesa contributiva per ciascun periodorilevante, attenendosi ai principi enunciati, e regolerà anche lespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo; dichiarainfondato il primo, il terzo e il decimo motivo e assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026Data pubblicazione 30/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 387/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 11/08/2025 R.G.N. 610/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del13/05/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/20261. Con avviso di addebito n. 378 2023 00004062 13 Da0ta0 p0ub,b licazione 30/06/2026emesso il 9 ottobre 2023 e notificato il 5 dicembre 2023, l’INPSintimava al sig. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di euro47.416,06, a titolo di contribuzione sul reddito non eccedente ilminimale afferente alla Gestione commercianti, limitatamente alperiodo da marzo 2003 a dicembre 2012.2. Il destinatario proponeva opposizione, deducendo, perquanto qui rileva, la prescrizione quinquennale del credito,l’inapplicabilità di un giudicato esterno estensibile oltre il periododal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008, l’abuso del diritto per laformazione di un nuovo titolo esecutivo in presenza del giudicato,l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 el’erronea ripartizione dell’onere probatorio, gravante sull’INPSquanto ai fatti costitutivi della pretesa.3. Il Tribunale respingeva l’opposizione, ritenendo, in sintesi,che la qualificazione giuridica risultante dall’accertamento ispettivodel 2008 e dal contenzioso definito con sentenza della Corted’appello di Bologna n. 671/2013, nonché con ordinanza di questaCorte n. 14972/2020, legittimasse l’iscrizione alla Gestionecommercianti; che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 non fosseapplicabile per difetto di un valido rapporto assicurativo nellagestione dipendenti; che la prescrizione fosse stata interrotta e,comunque, non fosse maturata per effetto del pregresso giudizio;e che non ricorressero i presupposti per qualificare i versamentialla gestione dipendenti come adempimento del terzo ai sensi degliartt. 1180 e 1181 c.c.4. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 610/2025(pubblicata l’11 agosto 2025), rigettava l’impugnazione del sig.[OSCURATO:PERSONA], confermando la decisione di primo grado.5. In particolare, riteneva: non applicabile l’art. 8 Ndu.mPer.oR re.g isntro. generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026818/1957, sul rilievo che esso presuppone l’esistenza di un validoNumero di raccolta generale 22518/2026rapporto assicurativo e che, nella specie, il rapporto subordDiantaa ptuobb licazione 30/06/2026sarebbe stato “inesistente” dal 1994; utilizzabile, ai fini delladecisione, l’accertamento del 2008 e il contenuto delle decisionirese nel relativo contenzioso, ravvisando un effetto preclusivo/digiudicato esterno quanto all’insussistenza della subordinazione;non configurabile l’adempimento del terzo ex art. 1180 c.c.;infondata l’eccezione di prescrizione, per l’effetto interruttivo delladomanda giudiziale fino al giudicato del 14 luglio 2020.6. Avverso tale sentenza il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tredici motivi, ulteriormente illustrati damemoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..7. L’INPS ha resistito con controricorso.8. All’esito della discussione, sentito il relatore, il Collegio hariservato la decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, esposto alle pagine 25-28 del ricorso,lettere da a) a d), il ricorrente denuncia la nullità della sentenza,ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c., per omessa motivazione in ordine:all’esclusione dell’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del1957; al riconoscimento di efficacia decisiva agli accertamentiispettivi nonostante l’opposizione proposta; al riconoscimento delgiudicato esterno nella sentenza n. 671/2013 della Corte d’appellodi Bologna e nell’ordinanza n. 14972/2020 di questa Corte;all’applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.; nonché al valore digiudicato attribuito all’ordinanza ammissiva della c.t.u. disposta inaltro giudizio.1.1. Con il terzo motivo, esaminato congiuntamente al primoper ragioni di omogeneità, la parte ricorrente denuncianuovamente la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 132, comma2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cN.upm.ecro., r ecgiostrno generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026riguardo all’applicazione degli artt. 1180 e 1181 c.c.Numero di raccolta generale 22518/20261.2. I motivi, che denunciano il medesimo vizio di motivaDzaitoa npuebb licazione 30/06/2026e possono essere esaminati congiuntamente, vanno ritenutiinfondati.1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, aseguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5,c.p.c., è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante,ossia la mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale egrafico, la motivazione meramente apparente, il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessao obiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., n. 8053 del2014; Sez. U., n. 22232 del 2016; Cass. n. 13977 del 2019). Lamotivazione è solo apparentemente esistente quando, purgraficamente presente, non consente di percepire il fondamentodella decisione e si risolve in argomentazioni obiettivamenteinidonee a rendere intellegibile il ragionamento del giudice, ovveroin formule di mero stile, standardizzate e non riferibili al casoconcreto.1.4. Tale evenienza non ricorre nella specie.La Corte territoriale, pur con argomentazione per taluni profiliopinabile nel merito, per quanto di seguito si dirà, ha comunqueesplicitato la propria ratio decidendi, facendo leva sull’asseritainapplicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 per difetto diun valido rapporto assicurativo, sulla valorizzazione del precedenteaccertamento ispettivo e delle decisioni rese nel relativocontenzioso, sulla ritenuta efficacia preclusiva del giudicatoesterno, sulla non configurabilità dell’adempimento del terzo,nonché sull’effetto interruttivo del precedente giudizio ai fini dellaprescrizione. Si tratta di un percorso argomentativo che consentedi individuare il fondamento della decisione e di censurarlo sulNumero registro generale 22390/2025piano della violazione di legge o dell’erronea ricostruzioneN udmeeroi sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026presupposti applicativi delle norme richiamate, ma non integra, neiData pubblicazione 30/06/2026rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., una nullità permotivazione apparente. Resta fermo che le censure relative allacorrettezza giuridica di tali affermazioni vanno esaminate neisuccessivi motivi.2. I motivi quinto, sesto e settimo, in quanto logicamenteprioritari, sono esaminati con precedenza rispetto agli altri, ai finidella più ordinata trattazione delle questioni devolute.2.1. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta la violazionedegli artt. 2697 e 2909 c.c. e delle regole ermeneutiche,assumendo che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 671/2013,confermata dall’ordinanza n. 14972/2020, sarebbe circoscritto alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 e non conterrebbealcun accertamento idoneo a vincolare, per periodi diversi, i dirittie i doveri delle parti.2.2. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce il travisamentodella prova, in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c.2.3. Con il settimo motivo, il ricorrente censura la ripartizionedell’onere probatorio, deducendo che la sentenza avrebbe posto asuo carico la prova della subordinazione, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.2.4. I motivi quinto, sesto e settimo, per la loro connessione,possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.2.5. Va premesso che, contrariamente a quanto postulato dallasentenza impugnata, il rapporto contributivo non può essereconfigurato, agli effetti del giudicato, come rapporto unitario didurata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, intema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi didebenza, pur nell’identità dei termini di riferimento e diconnotazione del rapporto, basta a far configurare quali distinti irapporti contributivi ad essi afferenti; ne consegue che Niulm geriou redgiisctreo generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026non può stabilire, con efficacia di giudicato, che anche per il futuroNumero di raccolta generale 22518/2026l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, poDiactah péub,b licazione 30/06/2026per tale parte, verrebbe a pronunciarsi su un rapporto del qualenon si sono ancora realizzati tutti i presupposti.Tale principio, enunciato da Cass., Sez. U., n. 10933 del 1997,è stato costantemente ribadito, tra le altre, da Cass. n. 7981 del2016, da Cass. n. 30853 del 2021 e, da ultimo, da Cass. n. 23917del 2025, Cass. n. 23921 del 2025 e Cass. n. 30476 del 2025. Inquesta prospettiva, l’accertamento compiuto con riferimento alperiodo dal 1° aprile 2003 al 31 marzo 2008 non poteva essereautomaticamente proiettato sui periodi successivi sino al 2012, indifetto di una verifica circa la sussistenza, per ciascuna distintaannualità o frazione di annualità, dei presupposti fattuali e giuridicidella pretesa contributiva azionata. Né la Corte territoriale haindividuato un elemento costitutivo effettivamentetendenzialmente permanente, idoneo, nei rigorosi limiti ammessidalla giurisprudenza, a spiegare effetti oltre il periodo già oggettodi accertamento.Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha sì chiarito chel’accertamento concernente una qualità soggettiva della parteobbligata, quando integri un elemento costitutivo dell’obbligazionea carattere tendenzialmente permanente, può estendere i proprieffetti ai periodi successivi, salva prova contraria; ma ha, nelcontempo, precisato che tale efficacia non opera per i periodianteriori (Cass. n. 2130 del 2018) e che, comunque, l’estensionepostula l’effettiva identità dell’elemento permanente accertato e lasua perdurante invariabilità in fatto (Cass. n. 27009 del 2018).Resta, dunque, estranea al presente giudizio l’ipotesi in cui ilprecedente accertamento concerna un punto fondamentalecomune, davvero stabile e non variabile da periodo a periodo. Nelcaso in esame, invece, la Corte d’appello ha ritenuto “pacifica” e“definita con valore di giudicato” l’insussistenzNaum ero dreegislltrao generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026subordinazione dall’ottobre 1994 in poi, valorizzandoNumero di raccolta generale 22518/2026l’accertamento contenuto nel giudizio definito con ordinanDzaata pnub.b licazione 30/06/202614972/2020, relativo al solo periodo 2003-2008, e da ciò ha fattodiscendere la legittimità della pretesa contributiva sino al 2012,senza chiarire quali fatti permanenti sarebbero stati accertati e,soprattutto, senza verificare la necessaria identità oggettiva tra ilpetitum e la causa petendi dei due giudizi. La conclusione non èinfirmata dagli arresti che, in linea con i principi elaborati inmateria tributaria, ammettono una proiezione del giudicato inpresenza di qualificazioni giuridiche o altri elementi preliminari dicarattere tendenzialmente permanente, poiché anche tali decisioniescludono qualsivoglia estensione automatica e richiedono che chiinvoca il giudicato dimostri la persistente identità della fattispecie,senza variazioni rilevanti nel periodo successivo (cfr. Cass. n.37561 del 2021). Ne consegue che la sentenza impugnata ha fattomalgoverno dei principi regolatori della materia, attribuendo alprecedente giudicato un’efficacia espansiva non consentita neitermini in cui è stata affermata.2.6. Quanto al riparto dell’onere della prova, è vero che lagiurisprudenza di legittimità riconosce, in presenza di un effettivodisconoscimento ex tunc della posizione previdenziale da partedell’INPS per inesistenza originaria del rapporto subordinato,l’onere di chi invochi la subordinazione di provarne in modo certol’elemento qualificante; ma tale regola postula che sianopreviamente accertati e motivati i presupposti dell’autotutelainvalidante, con specifico riferimento alla posizione contestata e aiperiodi rilevanti. Nel giudizio di opposizione all’avviso di addebitograva comunque sull’INPS, quale attore in senso sostanziale,l’onere di allegare e provare i fatti costitutivi della pretesacontributiva azionata.Numero registro generale 22390/2025La sentenza impugnata, invece, ha sostanzialmente inveNrutmiteoro sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026tale riparto, richiedendo all’opponente la prova positiva dellaData pubblicazione 30/06/2026subordinazione per tutti i periodi successivi al 2008, senzaverificare se l’Istituto avesse effettivamente esercitato un poteredi annullamento della posizione assicurativa nei termini rigorosisopra indicati e senza accertare, per i periodi successivi a quellioggetto del precedente contenzioso, le concrete modalità disvolgimento del rapporto.3. Con il decimo motivo, che può essere esaminatoautonomamente rispetto ai motivi accolti e a quelli più avantidichiarati assorbiti, il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1362 e 2909 c.c.,per avere la Corte d’appello disatteso l’eccezione di giudicatoesterno in ordine alla posizione contributiva del ricorrente inconseguenza dell’ordinanza resa dal Tribunale di Parma il 15febbraio 2022 nel giudizio n. 322/2021. Deduce che taleprovvedimento, pronunciato all’esito dell’udienza fissata per ladiscussione e decisione di una causa ritenuta documentale ematura per la decisione, avrebbe natura di sentenza non definitivae contenuto decisorio. Con tale decisione era stata, infatti,disposta consulenza tecnica d’ufficio contabile sul presupposto cheil trattamento pensionistico dovesse essere determinato tenendoconto di tutti i contributi accreditati nelle rispettive posizioniprevidenziali, con imputazione alla Gestione commercianti deicontributi riferiti al periodo dal 26 giugno 2003 al 26 giugno 2008e permanenza, per il resto, dell’accredito nella gestionedipendenti.3.1. Il motivo è infondato.Secondo il costante orientamento di questa Corte, ai fini dellaqualificazione di un provvedimento come sentenza o ordinanzaendoprocessuale, occorre avere riguardo non alla sua formaesteriore o alla relativa intestazione, ma al suo contenutoNumero registro generale 22390/2025sostanziale e all’effetto giuridico che esso è destinato a produNrurmeer;o sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026hanno, pertanto, natura di sentenza solo i provvedimenti cheData pubblicazione 30/06/2026contengono una statuizione decisoria ai sensi dell’art. 279 c.p.c.,anche se non definiscono il giudizio. Nella specie, l’ordinanzaemessa dal Tribunale di Parma, riprodotta nel ricorso, nonpresenta tale contenuto decisorio. Ciò si desume sia daldispositivo, con il quale il giudice si è limitato ad ammettere unaconsulenza tecnica d’ufficio, per la verifica della idoneità dellacontribuzione versata ad assicurare la copertura contributiva utileal conseguimento del diritto a pensione di anzianità dei ricorrenti,previa imputazione alla Gestione commercianti dei contributiprevidenziali e assistenziali relativi al periodo dal 26 giugno 2003al 26 giugno 2008, nonché per la quantificazione dell’eventualetrattamento pensionistico; sia dalla motivazione, nella quale si dàCorte n. 14972/2020, se fosse maturato il diritto dei ricorrenti altrattamento pensionistico. Ne consegue che correttamente laCorte territoriale ha escluso che da tale ordinanza potesse derivareun giudicato esterno rilevante nel presente giudizio.4. Vanno ora esaminati congiuntamente il secondo, il quarto,l’ottavo, il nono, l’undicesimo, il dodicesimo e il tredicesimomotivo, per i quali sussistono le medesime ragioni diassorbimento.4.1. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),censurando l’assunto per cui l’assenza di subordinazionedeterminerebbe, di per sé, l’inesistenza di un rapporto assicurativoprevidenziale e, quindi, l’inapplicabilità della norma. La partelamenta che la sentenza ha escluso la “sanatoria” dell’art. 8 d.P.R.n. 818/1957, disposizione di carattere speciale che presuppone unvalido rapporto assicurativo nell’ambito dell’assicurazionegenerale obbligatoria e mira a stabilizzare, decorso iNl umteerro mregiinstreo generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026quinquennale, gli effetti previdenziali.Numero di raccolta generale 22518/20264.8. Tali motivi vanno ritenuti assorbiti. Data pubblicazione 30/06/20264.2. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione di normesostanziali e processuali, nuovamente per avere la Corteterritoriale ricondotto la fattispecie all’art. 2033 c.c., anzichéall’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, identificando erroneamente ilrapporto assicurativo nel rapporto tra datore e Istituto; nonché peraver violato gli artt. 1180 e 1181 c.c., artt. 12 delle preleggi, 1362,2033, 2946, 2114, 2115, 2116 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. Conriguardo agli artt. 1180 e 1181 c.c., lamenta che la sentenzaimpugnata esclude la configurabilità dell’adempimento del terzosul presupposto che la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avrebbe versatoi contributi al Fondo lavoratori dipendenti “nella convinzione diestinguere un debito proprio” e che, comunque, la richiesta (PECdel 18 dicembre 2020) integrerebbe un adempimento parziale econdizionato, rifiutabile dal creditore ai sensi dell’art. 1181 c.c.4.3. Con l’ottavo motivo, il ricorrente denuncia la violazionedella l. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, e degli artt. 2943,2945 c.c., nonché dell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957, insistendo sullaprescrizione quinquennale del credito recato dall’avviso. Lamentain sostanza che l’effetto interruttivo permanente ex art. 2945,comma 2, c.c. postula una domanda giudiziale relativa almedesimo credito o ad un rapporto rispetto al quale l’elementocostitutivo controverso, accertato con giudicato, sia effettivamentecomune e tendenzialmente permanente; che in difetto di taleverifica, non è consentito estendere automaticamente lasospensione/interruzione sino al giudicato del 2020 a pretese che– per periodo e/o per causale – si proiettino oltre l’oggetto delprecedente giudizio.Numero registro generale 22390/20254.4. Con il nono motivo, il ricorrente deduce la violazione dNuemgelroi sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026artt. 112, 115, 116, 421 e 437 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 30/06/2026c.p.c.), assumendo che la Corte territoriale, a fronte del temadecisivo relativo ai presupposti della pretesa contributiva e alriparto dell’onere probatorio, avrebbe dovuto esercitare i poteriistruttori officiosi, non limitandosi ad una decisione basata supreclusioni o su un’applicazione “meccanica” della regoladell’onere della prova. La violazione denunciata viene proposta edaffrontata anche in altro motivo di ricorso enucleato in puntoriparto dell’onere probatorio, la cui positiva disamina assorbe taleulteriore censura.4.5. Con l’undicesimo motivo, il ricorrente denuncia laviolazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e del principio di affidamentolegittimo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), deducendo di avereconfidato, sulla base degli estratti conto previdenziali edell’accredito senza riserve della contribuzione, nella correttezzadella propria posizione.4.6. Con il dodicesimo motivo, la parte ricorrente deduce laviolazione degli artt. 1218 ss. e 2043 c.c. (art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.) e denuncia l’omesso esame della domanda risarcitoria,che la Corte territoriale ha ritenuto assorbita in conseguenza delrigetto delle altre domande. Deduce che l’INPS, dopo avereaccreditato senza riserva i contributi versati da [OSCURATO:PERSONA] sulleposizioni previdenziali dei ricorrenti quali lavoratori dipendenti, haingenerato nel ricorrente il ragionevole affidamento sullacorrettezza della posizione contributiva e sulla stabilità delcorrelato assetto previdenziale. Assume che l’Istituto, revocandosuccessivamente la pensione e pretendendo i contributi per unadiversa gestione, abbia violato l’affidamento nella certezza e nellasicurezza giuridica, così arrecando un danno ingiusto che la Corted’appello avrebbe dovuto autonomamente esaminare.4.7. Con il tredicesimo motivo, lamenta la violazione dNuemgerloi raegristttro. generale 22390/2025Numero sezionale 2398/20261175 e 1375 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. per abuso del diritto,Numero di raccolta generale 22518/2026deducendo l’omesso esame dell’eccezione secondo cui lD’IaNta PpuSbb licazione 30/06/2026avrebbe formato un nuovo titolo esecutivo pur essendo già munitodi titolo giudiziale per il periodo 2003–2008.4.8. Tali motivi vanno ritenuti assorbiti.Essi, infatti, investono questioni che presuppongono ildefinitivo accertamento, per i singoli periodi contributivi, dei fatticostitutivi della pretesa dell’INPS e della corretta delimitazionedell’efficacia del precedente giudicato; sicché, una volta accolti ilquinto, il sesto e il settimo motivo ed esclusa, con il rigetto deldecimo, la rilevanza del diverso giudicato invocato dal ricorrente,le censure ora richiamate possono essere ricondotte a un esito diassorbimento, in quanto dipendenti dalla rinnovata valutazionedemandata al giudice di rinvio.4.9. L’accoglimento del quinto, del sesto e del settimo motivocomporta, infatti, la cassazione della sentenza impugnata inrelazione ai presupposti fondanti della pretesa contributivaazionata, sotto il profilo dell’erronea estensione del giudicatoesterno a periodi ulteriori rispetto a quelli oggetto del precedentecontenzioso e dell’alterazione del corretto riparto dell’onere dellaprova. Una volta esclusa l’efficacia espansiva automatica delprecedente giudicato e demandato al giudice di rinvio il nuovoaccertamento, per i singoli periodi, dei fatti costitutividell’obbligazione contributiva, restano necessariamente travolte,perché dipendenti o subordinate a tale preliminare ricostruzione,sia le questioni concernenti l’applicabilità dell’art. 8 del d.P.R. n.818 del 1957, gli effetti dei versamenti eseguiti e la configurabilitàdell’adempimento del terzo, sia quelle attinenti alla prescrizione,all’eventuale esercizio dei poteri istruttori officiosi, all’affidamentodel ricorrente, alla domanda risarcitoria e al dedotto abuso nellaformazione del titolo, nella specie, nemmeno tutte esaminate dallaCorte territoriale, perchè ritenute assorbite. In particolarNeu,m qeruo raegnisttroo generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026ai motivi secondo e quarto, va soltanto ribadito, in via sintetica,Numero di raccolta generale 22518/2026che l’art. 8 del d.P.R. n. 818 del 1957 opera entro confini rigDoatrao pusbib licazione 30/06/2026e presuppone la riferibilità dei versamenti a un valido rapportoassicurabile nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria,non potendo la relativa sanatoria essere automaticamente esclusao affermata per periodi diversi senza uno specifico accertamentodel periodo contributivo controverso. Tali questioni dovrannopertanto essere riesaminate dal giudice di rinvio, ove ancorarilevanti all’esito della nuova delimitazione dell’oggetto del giudizioe del rinnovato accertamento in fatto.5. In conclusione, il ricorso va accolto quanto al quinto, al sestoe al settimo motivo; il primo, il terzo e il decimo motivo vannodichiarati infondati; gli altri motivi restano assorbiti. La sentenzaimpugnata deve essere pertanto cassata in relazione ai motiviaccolti, con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversacomposizione, che provvederà a nuovo esame anche dellequestioni sottese ai motivi assorbiti, in coerenza con la correttadelimitazione del credito azionato e con l’accertamento in fatto deipresupposti della pretesa contributiva per ciascun periodorilevante, attenendosi ai principi enunciati, e regolerà anche lespese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quinto, il sesto e il settimo motivo; dichiarainfondato il primo, il terzo e il decimo motivo e assorbiti gli altri;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviaalla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche perle spese del giudizio di legittimità.Roma, deciso all’adunanza camerale del 13 maggio 2026La PresidenteLucia EspositoNumero registro generale 22390/2025Numero sezionale 2398/2026Numero di raccolta generale 22518/2026Data pubblicazione 30/06/2026
Sentenza Cassazione n. 22518/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris