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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 08899/2026

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 0511gef) nato t& fALBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 03c5q12) nato g-4-<, (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 05q20jI) nato.AV-t.

WOMANIAril [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 02habh) nat a,‘YI (ROMANIA, il 12/09/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, coinvolgente tutti i ricorrenti e riguardante la qualificazione dei fatti, ad avviso della difesa da ricondurre al comma 5 dell'ad 73 TUS, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche il secondo motivo, riguardante il diniego delle generiche, ora riferito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mira tardivamente a dare contenuti concreti ad una censura, quella prospettata in appello, che andava ( già in quel contesto) considerata inammissibile con valutazione che la Corte può rendere ora per allora, anche in ragione della ribadita apoditticità degli argomenti che attualmente la sostengono ( in disparte l'incensuratezza e la giovane età, di per se stessi irrilevanti, la marginalità del ruolo dei due ricorrenti e la positività delle condotte successive al fatto, comunque legati a verifiche estranee ai poteri di scrutinio della Corte) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 0511gef) nato t& fALBANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 03c5q12) nato g-4-<, (ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 05q20jI) nato.AV-t. WOMANIAril [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (cui 02habh) nat a,‘YI (ROMANIA, il 12/09/1987 avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo motivo, coinvolgente tutti i ricorrenti e riguardante la qualificazione dei fatti, ad avviso della difesa da ricondurre al comma 5 dell'ad 73 TUS, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche il secondo motivo, riguardante il diniego delle generiche, ora riferito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mira tardivamente a dare contenuti concreti ad una censura, quella prospettata in appello, che andava ( già in quel contesto) considerata inammissibile con valutazione che la Corte può rendere ora per allora, anche in ragione della ribadita apoditticità degli argomenti che attualmente la sostengono ( in disparte l'incensuratezza e la giovane età, di per se stessi irrilevanti, la marginalità del ruolo dei due ricorrenti e la positività delle condotte successive al fatto, comunque legati a verifiche estranee ai poteri di scrutinio della Corte) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]
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