CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026
Cassazione n. 20932/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d’appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generalePietro [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile inquanto manifestamente infondato;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], con la quale l’Avv.[OSCURATO:PERSONA], nel replicare alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha ulteriormente argomentato inordine alla fondatezza del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso e perl’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza n. 10066 del 04/02/2025, la Sesta sezione penale della Corte dicassazione annullava la sentenza del 06/02/2024 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] –con la quale era stata confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.110 cod. pen. e agli artt. 73 e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conrideterminazione della relativa pena –, limitatamente alla circostanza aggravante di cuiall’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinvio a un’altra sezione della Corted’appello di [OSCURATO:PERSONA] per un nuovo giudizio su tale punto.Con sentenza del 20/11/2025, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], decidendo in sededi rinvio a seguito dell’indicata sentenza della Sesta sezione penale, in parziale riforma dellasentenza di primo grado, escludeva la circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, deld.P.R. n. 309 del 1990, e rideterminava in due anni di reclusione ed € 5.333,33 di multa lapena irrogata al [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 110 cod. pen. e all’art. 73 del d.P.R. n. 309del 1990.2. Avverso tale sentenza del 20/11/2025 della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all’art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 129 dello stesso codice, degli artt.157, 158, 160 e 161 cod. pen., e dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, nonché, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio della motivazione «per omessadeclaratoria di estinzione del reato per prescrizione e per omessa motivazione sul punto».Deduce che la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], una volta che aveva escluso lacircostanza aggravante a effetto speciale di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del1990 – la quale, a norma dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., condiziona il temponecessario a prescrivere –, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato che eramaturata prima della sentenza di annullamento con rinvio (e anche prima della primasentenza di appello).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. L’unico motivo è fondato.Nel caso in esame: a) l’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 73, comma4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (pag. 8 della sentenza di primo grado); b) la Corte d’appello diReggio [OSCURATO:PERSONA] ha escluso l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del1990, la quale, poiché comporta l’aumento della pena dalla metà a due terzi, costituisceun’aggravante a effetto speciale (art. 63, terzo comma, secondo periodo, cod. pen.) che,quindi, per il disposto dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., condiziona il temponecessario a prescrivere il reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990.Trova allora applicazione il principio, che è stato più volte affermato dalla Corte dicassazione e che è condiviso dal Collegio, secondo cui, in caso di annullamento parzialedella sentenza, qualora siano rimesse al giudice del rinvio questioni relative alriconoscimento di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisca una pena dispecie diversa e/o a effetto speciale, che condiziona, ex art. 157, secondo comma, cod.pen., il tempo necessario a prescrivere il reato (come, nel caso che viene qui in rilevo, lacircostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990), il giudicatoformatosi sull’accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reatostesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento (Sez. 5, n. 22781del 30/03/2021, Riviello, Rv. 281316-01. In senso analogo: Sez. 3, n. 4334 del 22/10/2021,dep. 2022, Ferretti, Rv. 282801-01. Tra le pronunce non massimate: Sez. 3, n. 28668 del19/01/2024, Kostrzewa).Nel caso in esame, la prescrizione del reato, che è stato commesso il 06/10/2015, èmaturata, con il decorso del termine massimo di sette anni e sei mesi ex art. 161, secondocomma, cod. pen., il 06/04/2023, quindi prima della sentenza di annullamento parziale dellaSesta sezione penale del 04/02/2025.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio, ai sensidell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]