Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 40178/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Mariaemanuela GUERRA: "Inammissibilità dei ricorsi". [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5 luglio 2021 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire del manufatto abusivo, relativo alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2013, irrevocabile il 20 maggio 2014.

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova.

Per una parte della costruzione (di circa 60 mq) la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e l'ingiunzione alla demolizione ricomprende anche questa parte, non oggetto di demolizione.

Inoltre„ per l'intero immobile vi è una richiesta di condono (legge n. 724 del 1994), in attesa della risposta da parte del Comune competente.

La Procura Generale ha rappresentato al giudice dell'esecuzione la possibilità di una demolizione come dall'accertamento tecnico dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA].

La questione tecnica dell'abbattimento risulta anche dalla consulenza della difesa (Arch. [OSCURATO:PERSONA]) che evidenzia l'abbattimento anche della parte non prevista dalla sentenza di condanna (60 mq).

La motivazione del giudice dell'esecuzione sul punto risulta apparente e contraddittoria, si è semplicemente richiamata alla prospettazione della Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli, non analizzando le motivazioni della richiesta di incidente di esecuzione.

Inoltre, l'iter di acquisizione della costruzione abusiva all'Ente parco non si è mai formalizzato; l'acquisizione si riferisce a 119 mq e non al fabbricato oggetto di demolizione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2013, irrevocabile il 20 maggio 2014.

Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanz aimpugnata.

3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. I ricorsi sono inammissibili.

I ricorrenti dopo l'acquisizione dell'immobile alla pubblica amministrazione non hanno interesse e, comunque, i ricorsi risultano generici e i motivi sono manifestamente infondati (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.).

L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione (nel caso all'[OSCURATO:PERSONA]) non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del Pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (vedi Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 - dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645).

L'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione come principale effetto fa venire meno l'interesse del ricorrente alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione.

Il bene, infatti, ormai è di proprietà dell'Ente parco e sullo stesso nessun interesse giuridico può essere rivendicato dal ricorrente, responsabile dell'illecito edilizio (in tal senso già Sez. 3, 7 marzo 2017 - udienza del 6 ottobre 2016 - N. 10964, Brio, non massimata e Sez. 3, n. 45432 del V4tiA4114,f. 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, R.v. 26813301).

In tema di reati edilizi con l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione dell'immobile abusivo viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vic:ende giuridiche dell'immobile.

Infatti, «L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Fattispecie di richiesta al giudice dell'esecuzione di revoca di ordine di demolizione di opera abusiva già demolita dal medesimo richiedente)» (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv. 24768501; vedi anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 26717201).

I ricorrenti, attualmente, risultano terzi estranei: "In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile)" (Sez. 3, Sentenza n. 35203 del 18/06/2019 Cc., dep. 01/08/2019, Rv. 277500 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019 Cc., dep. 25/02/2020, Rv. 278090 - 0). 4.

1. Nel nostro caso, comunque, deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata, completa, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ha rilevato l'assenza di delibere di dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, con la presenza della semplice, obbligata, acquisizione dell'opera al patrimonio pubblico, [OSCURATO:PERSONA] del Vesuvio (determina Dftigenziale n. 277 de 25 giugno 2018).

Su questi aspetti il ricorso non si confronta, ma in modo generico ritiene non perfezionata l'acquisizione alla Pubblica amministrazione dell'opera abusiva, senza altre specificazioni in fatto e in diritto.•-7 1/4111405-t142----- 7 <1.

5. L'ordinanza impugnata, inoltre, rileva come la demolizione richiesta dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli riguarda solo la parte abusiva e non la parte regolare.

Infine, la Corte di appello di Napoli evidenzia la assoluta impossibilità di sanatoria delle opere oggetto di demolizione: "poiché i manufatti abusivi ricadono nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] del Vesuvio e nella cd zona rossa di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio; si tratta in entrambi i casi di vincoli assoluti che non consentono il rilascio né di condono, né di permesso a costruire in conformità; risulta inoltre processualmente acclarato che i lavori abusivi proseguirono dopo il termine massimo di condonabilità del 31/12/1993".

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P. Q.1111.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Mariaemanuela GUERRA: "Inammissibilità dei ricorsi". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 5 luglio 2021 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire del manufatto abusivo, relativo alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2013, irrevocabile il 20 maggio 2014. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 125 cod. proc. pen.); mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con travisamento della prova. Per una parte della costruzione (di circa 60 mq) la Corte di appello ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione e l'ingiunzione alla demolizione ricomprende anche questa parte, non oggetto di demolizione. Inoltre„ per l'intero immobile vi è una richiesta di condono (legge n. 724 del 1994), in attesa della risposta da parte del Comune competente. La Procura Generale ha rappresentato al giudice dell'esecuzione la possibilità di una demolizione come dall'accertamento tecnico dell'Arch. [OSCURATO:PERSONA]. La questione tecnica dell'abbattimento risulta anche dalla consulenza della difesa (Arch. [OSCURATO:PERSONA]) che evidenzia l'abbattimento anche della parte non prevista dalla sentenza di condanna (60 mq). La motivazione del giudice dell'esecuzione sul punto risulta apparente e contraddittoria, si è semplicemente richiamata alla prospettazione della Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli, non analizzando le motivazioni della richiesta di incidente di esecuzione. Inoltre, l'iter di acquisizione della costruzione abusiva all'Ente parco non si è mai formalizzato; l'acquisizione si riferisce a 119 mq e non al fabbricato oggetto di demolizione di cui alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 5 aprile 2013, irrevocabile il 20 maggio 2014. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanz aimpugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. I ricorrenti dopo l'acquisizione dell'immobile alla pubblica amministrazione non hanno interesse e, comunque, i ricorsi risultano generici e i motivi sono manifestamente infondati (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.). L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione (nel caso all'[OSCURATO:PERSONA]) non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del Pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (vedi Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 - dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). L'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione come principale effetto fa venire meno l'interesse del ricorrente alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione. Il bene, infatti, ormai è di proprietà dell'Ente parco e sullo stesso nessun interesse giuridico può essere rivendicato dal ricorrente, responsabile dell'illecito edilizio (in tal senso già Sez. 3, 7 marzo 2017 - udienza del 6 ottobre 2016 - N. 10964, Brio, non massimata e Sez. 3, n. 45432 del V4tiA4114,f. 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, R.v. 26813301). In tema di reati edilizi con l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione dell'immobile abusivo viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vic:ende giuridiche dell'immobile. Infatti, «L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Fattispecie di richiesta al giudice dell'esecuzione di revoca di ordine di demolizione di opera abusiva già demolita dal medesimo richiedente)» (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv. 24768501; vedi anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 26717201). I ricorrenti, attualmente, risultano terzi estranei: "In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile)" (Sez. 3, Sentenza n. 35203 del 18/06/2019 Cc., dep. 01/08/2019, Rv. 277500 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019 Cc., dep. 25/02/2020, Rv. 278090 - 0). 4. 1. Nel nostro caso, comunque, deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata, completa, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ha rilevato l'assenza di delibere di dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, con la presenza della semplice, obbligata, acquisizione dell'opera al patrimonio pubblico, [OSCURATO:PERSONA] del Vesuvio (determina Dftigenziale n. 277 de 25 giugno 2018). Su questi aspetti il ricorso non si confronta, ma in modo generico ritiene non perfezionata l'acquisizione alla Pubblica amministrazione dell'opera abusiva, senza altre specificazioni in fatto e in diritto.•-7 1/4111405-t142----- 7 <1. 5. L'ordinanza impugnata, inoltre, rileva come la demolizione richiesta dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli riguarda solo la parte abusiva e non la parte regolare. Infine, la Corte di appello di Napoli evidenzia la assoluta impossibilità di sanatoria delle opere oggetto di demolizione: "poiché i manufatti abusivi ricadono nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] del Vesuvio e nella cd zona rossa di evacuazione in caso di eruzione del Vesuvio; si tratta in entrambi i casi di vincoli assoluti che non consentono il rilascio né di condono, né di permesso a costruire in conformità; risulta inoltre processualmente acclarato che i lavori abusivi proseguirono dopo il termine massimo di condonabilità del 31/12/1993". Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P. Q.1111. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 40178/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris