CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 00312/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello dì Caltanissetta, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ascritto al capo 7) perché il fatto non sussiste e da quello di cui al capo 8) per non averlo commesso e rideterminato la pena, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4) e 5). All'imputato, assistente capo della Polizia penitenziaria, in servizio presso la casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] i era stato contestato di avere fatto parte di una associazione dedita al narcotraffico che stabilmente si occupava di introdurre sostanza stupefacente all'interno della struttura carceraria ìoltre che telefoni cellulari, dietro pagamento di somme di denaro, fornendo, con coscienza e volontà, il proprio contributo al sodalizio in vista del programma comune.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell'interesse del Salerno» affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza e illogicità della motivazione in riferimento alla mancanza di prova, quanto agli elementi costitutivi del reato associativo e alla adesione dell'imputato alla associazione medesima. Era stato chiesto alla Corte territoriale di vagliare le risultanze probatorie, costituite da intercettazioni telefoniche e ambientali dal contenuto ambiguo e suscettibili di diverse interpretazioni. I giudici di secondo grado si sono limitati a recepire gli argomenti spesi dal primo giudice. In tesi difensiva, l'adesione a un sodalizio dedito al narcotraffico non può essere desunta dalla partecipazione del singolo al compimento di reati fine, ben potendo accadere che una consorteria si avvalga di individui occasionalmente assoldati, non consapevoli dell'esistenza di una realtà organizzata né della funzione operativa svolta in seno alla stessa associazione, in qualità di aderenti. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., per violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla mancata riqualificazione dell'ipotesi associativa contestata nella fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e dei fatti di cui all'art. 73 d.P.R. cit. nella previsione di cui al comma 5 di detta norma. La Corte territoriale ha omesso di considerare che le telefonate captate non davano conto di un rapporto costante tra Salerno e gli [OSCURATO:PERSONA], né in termini di cessione dello stupefacente, né di riscossione dei proventi illeciti. I giudici di merito non hanno, inoltre, descritto gli elementi specifici attestanti l'esistenza di una struttura organizzata, di un programma criminoso indeterminato né della volontà del Salerno di aderire al sodalizio, men che meno del suo ruolo "cruciale" in seno alla consorteria, dato che in alcuni casi, lo stupefacente è stato introdotto all'interno della [OSCURATO:PERSONA] all'insaputa dello stesso Salerno. In ogni caso si evidenzia l'occasionalità dell'attività posta in essere, essendo stati monitorati solo otto rifornimenti di stupefacente e l'unico sequestro ha avuto ad oggetto solo 3,54 grammi di hashish. Sottolinea, inoltre, la difesa che la condotta del ricorrentek ha ad oggetto fatti di lieve entità che si assumono consumati dal 29 maggio al 13 luglio 2021. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la nullità della perizia disposta nei confronti del Salerno. Il giudice dopo aver vagliato l'eccezione mossa dalla difesa circa i mancati avvisi e l'avvenuto svolgimento della perizia in assenza dei consulenti di parte, ha ritenuto di annullare la perizia svolta e di rinominare nuovamente il dott. [OSCURATO:PERSONA] pur avendo quest'ultimo svolto la precedente attività, con evidente incompatibilità dello stesso. 3. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 2. E' manifestamente infondato il primo motivo di ricorso con cui si deduce la mancata prova dell'adesione del Salerno all'associazione finalizzata alla cessione di sostanze stupefacenti all'interno del carcere dove prestava attività lavorativa, quale agente di polizia penitenziaria, in quanto con lo stesso, al netto del dedotto vizio di motivazione, si propone una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita in questa sede. La Corte territoriale con motivazione priva di aporie logiche ha desunto l'esistenza del sodalizio contestato dai rapporti intercorsi tra tutti i sodali ivi compreso il Salerno del quale si è posta in evidenza la disponibilità a commettere una serie di reati in materia di stupefacenti. La Corte di appello ha posto l'accento sulla reiterazione di più condotte finalizzate a introdurre droga all'interno della struttura carceraria ove prestava la propria attività lavorativa. Non si è mancato di evidenziare che dall'attività captativa sono emersi rapporti intrattenuti tra Salerno e alcuni appartenenti alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] e sono stati delineati i traffici di droga che li vedevano partecipi. Il ricorso, a ben vedere, non si confronta con gli argomenti posti dalla Corte territoriale alla base della ritenuta stabilità del vincolo. Se è vero che stante l'autonomia tra il reato associativo e i reati fine, la commissione di reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non è da sola sufficiente a costituire prova della commissione del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, è del pari vero che essa può senz'altro rappresentare un indice sintomatico non solo dell'esistenza dell'associazione ma anche della consapevole partecipazione, soprattutto quando sussistono elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati / oltre che delle modalità della loro esecuzione, dei comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 5 n. 21919 del 04/0/2010, Rv. 247435 -01 e più di recente Sez. 2, n. 28868 del 02/07/2020, Rv. 279589 -01 sia pure più in generale con riferimento ad una associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di plurime condotte di frode informatica). In proposito è stato osservato che ai fini della configurabilità di una associazione per delinquere, il giudice può legittimamente inferire i requisiti della stabilità del vincolo dal susseguirsi, per un apprezzabile lasso di tempo, di condotte che integrano reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (Sez. 2, n. 53000 del 04/10/2016, Rv. 268540 - 01). E' stato, altresì, affermato che la ripetuta commissione, in concorso con partecipi al sodalizio, di reati fine, integra per ciò stesso indizi gravi, precisi e concordantik in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo ed esclusivamente tramite la prova contraria che il contributo offerto non è dovuto ad alcun vincolo preesistente con i correi (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505 - 01) e, per converso, che anche la commissione di un solo reato fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi del sodalizio per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (Sez. 3, n. 36381 del 09/05/2019, Rv. 276701 - 01; Sez. 6 n. 1343 del 04/11/2015, Rv. 265890). 3. Non coglie nel segno l'argomento secondo cui mancherebbe il sufficiente lasso temporale per connotare la stabilità del vincolo. Sul punto questa Corte ha ripetutamente affermato che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e, in particolare, dell'a ffectio societatis di ciascun aderente, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può anche essere breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440). 4. Ancora, il ricorso non attacca la sentenza allorquando, per evidenziare l'occasionalità dei rapporti, assume che gli episodi di introduzione di droga all'interno del carcere siano stati solo otto. Sul punto la Corte territoriale ha evidenziato che già dall'avvio delle intercettazioni tra il Salerno e i familiari dello [OSCURATO:PERSONA] e dal primo servizio di osservazione si evinceva che il ricorrente «si era certamente incontrato in altre occasioni con i familiari del detenuto con indicazione obiettiva in ordine a una attività illecita non occasionale». 5. Generico e aspecifico è l'argomento secondo cui la Corte, a fronte delle numerose intercettazioni trascritte / non avrebbe provveduto a vagliarle adeguatamente. Sul punto vale la pena ricordare che / in tema di intercettazioni di conversazioni di comunicazioni o di conversazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389). Ai principi sopra richiamati si sono attenuti i giudici di merito. In particolare, la Corte territoriale, dopo aver passato in rassegna gli episodi contestati al Salerno, di introduzione in carcere di sostanze stupefacenti, commessi in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti, ha valorizzato il consolidato modus operandi i oltre che la disponibilità del Salerno alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di stupefacenti, come ritenuto dimostrato palla reiterazione di più condotte volte al trasporto, alla introduzione e alla cessione di droga all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. E' stata, in maniera non manifestamente illogica, ricostruita la ripartizione dei ruoli nell'ambito della struttura associativa, oltre che la predisposizione in via non occasionale di mezzi, quali l'utilizzo di telefoni cellulari illegalmente introdotti e utilizzati all'interno del carcere. La Corte territoriale, inoltre, ha evidenziato i plurimi e anomali contatti tra l'utenza intestata al Salerno e ile utenze in uso a familiari di detenuti, seguiti poi dagli esiti delle captazioni, da cui emergeva anche la mercede in favore del Salerno, compresa tra 150 e 300 euro per ogni consegna. La Corte di appello, con motivazione coerente con le emergenze acquisite, ha ritenuto provata la fattispecie associativa sulla scorta di elementi propri dell'associazione, ossia l'esistenza di un vincolo associativo di natura permanente tra gli imputati, una organizzazione destinata ad operare anche dopo la consumazione dei singoli delitti posti in essere, un programma criminoso volto alla realizzazione di un numero indeterminato di reati previsti dalla legge in materia di stupefacenti oltre che la coscienza e volontà di apportare un contributo al sodalizio in vista della realizzazione del programma comune. 6. Manifestamente infondato in quanto generico e aspecifico è il secondo motivo / con cui si lamenta la mancata riqualificazione delle condotte contestate nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 e della fattispecie associativa nell'alveo del comma 6 dell'art. 74 d.P.R. cit. Con motivazione esente da censure le conformi sentenze di merito, da leggersi come un unico corpo motivazionale, hanno chiarito che i singoli fatti di spaccio non possono essere ricondotti nell'alveo della fattispecie di lieve entità e in tal senso sono stati valorizzati la stabilità dei collegamenti di [OSCURATO:PERSONA] con il fornitore palermitano, la disponibilità di diverse tipologie di stupefacenti (in proposito è stato richiamato il dialogo tra la Pistone e il compagno [OSCURATO:PERSONA] allorquando la prima gli chiedeva se la sostanza era quella "per tirare", precisando che ne aveva a disposizione "quella che vuole") e soprattutto le modalità della condotta, consistite nell'introduzione della droga in carcere per il tramite dell'agente Salerno. Si tratta di motivazione del tutto congrua e, come detto, rispettosa dei principi esposti. E' opportuno, ancora, aggiungere che, secondo l'orientamento di recente espresso da questa Corte di legittimità, sebbene, in astratto, le condotte aggravate ai sensi dell'art. 80, co.1, D.P.R. 309/1990 (qual è quella in esame, riguardante la cessione di stupefacente all'interno del carcere) siano compatibili con l'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, è necessario che i parametri di giudizio contemplati da quest'ultima norma abbiano una maggiore forza compensativa, denotando mera occasionalità del fatto ovvero assenza di particolari accorgimenti, quali la predisposizione di mezzi o metodologie dì spaccio insidiose e di più difficile accertamento. (Sez. 6 , n. 14592 del 16/02/2021, Rv. 281157 - 01). A tale proposito la g Corte territoriale ha sottolineato la allarmante gravità del sistema corruttivo per favorire l'ingresso dello stupefacente all'interno delta struttura penitenziaria, indice di sicura insidiosità dell'azione criminosa. La Corte territoriale ha operato una complessiva valutazione degli elementi normativamente indicati, ossia tanto quelli relativi all'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa) quanto quelli afferenti all'oggetto materiale (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto delle condotte) valorizzando/ al fine dell'invocato inquadramento delle condotte nella fattispecie di lieve entità, la intrinseca gravità del fatto (l'introduzione di droga di varia tipologia all'interno della struttura penitenziaria, la stabilità del collegamento con il gruppo familiare [OSCURATO:PERSONA] la conoscenza, tra l'altro, dei suoi turni di servizio e financo le sue ferie) non mancando di evidenziare i connotati dimostrativi di potenzialità offensiva e di elevato pericolo di diffusività della sostanza, incompatibili con la fattispecie di lieve entità. La disamina puntuale di tutti gli elementi fattuali operata dai giudici di merito non rimane in alcun modo travolta dal ricorso con cui ci si limita a rilevare che in occasione del sequestro operato, l'oggetto della cessione era costituito da circa tre grammi di hashish. Tanto è stato ritenuto sufficiente a integrare la fattispecie criminosa contestata, escludendo che si tratti di occasionali condotte, per di più, di ridotta offensività. 7. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui si contesta la parzialità e terzietà del perito che avrebbe già svolto le operazioni peritati *prospettando che all'esito dell'annullamento della sua prima perizia egli si sarebbe trovato in una posizione non più imparziale. A tale proposito va ricordato che questa Corte ha chiarito che «l'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale, in quanto al perito si applicano i casi di incompatibilità previsti dall'art. 222 cod. proc. pen. e non le cause di incompatibilità previste per il giudice dall'art. 34 cod. proc. pen. con la conseguenza che tale circostanza non costituisce motivo di ricusazione» (Sez. 6, n. 43797 del 18/10/2012, Maffei, Rv. 253814 - 01). Più in particolare, in tema di violazione dell'art. 221 cod. proc., pen questa Corte di legittimità ha precisato che nell'ipotesi in cui sia stata dichiarata la nullità di una perizia per omesso avviso alle parti dell'inizio delle operazioni, è legittima la rinnovazione della nomina degli stessi periti (Sez. 4, n. 10452 del 22/12/2009, Rv. 246531) , dato che l'espletamento di una perizia dichiarata nulla non costituisce causa di incompatibilità del perito ai fini del conferimento di un nuovo incarico nel medesimo procedimento penale (Sez. 2, n. 973515/02/2017). Nel caso in esame, tuttavia, la Corte di appello non ha, come si assume con il ricorso, dichiarato la nullità della sentenza ma, ha preso atto del mancato avviso dell'inizio delle operazioni peritati e disposto il rinnovo delle stesse (v. pag. 3 sentenza impugnata) dal che non si evince alcuna nullità deducibile dinanzi a questa Corte di legittimità.8. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragion