CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. letta la memoria del difensore della parte civile che ha chiesto il rigetto del ricorso e la rifusione delle spese come da nota; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ricorso straordinario avverso l'ordinanza in data 14 dicembre 2021 con cui la Corte di cassazione, sezione settima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore dello stesso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in data 2 marzo 2020 della Corte di appello di Roma. il ricorrente deduce che il collegio della settima sezione della Corte di cassazione era incorso in errore materiale, dato che la decisione era stata assunta senza che il relativo fascicolo processuale fosse nella disponibilità del collegio stesso, come desumibile dalla attestazione della irreperibilità del fascicolo rilasciata dal Direttore della cancelleria della settima sezione della Corte di cassazione. Il mancato studio degli atti processuali, conseguenza dell'assenza del fascicolo, aveva determinato la decisione assunta dal collegio. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, perciò, dichiarata L'attestazione prodotta dalla difesa, rilasciata in data 26 gennaio 2022, concerne epoca successiva alla decisione, assunta in data 14 dicembre 2021, e quindi non prova che al momento della decisione il collegio giudicante non avesse la disponibilità del fascicolo processuale. Là circostanza è stata precisata da altra attestazione, in data 28 ottobre 2022, dello stesso Direttore di cancelleria, acquisita agli atti. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento dì una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in € 3.000, 00. Il ricorrente è tenuto anche alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come indicato in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3600,00, oltre accessori di legge. Così deciso,