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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36680/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, innanzi tutto, una carente motivazione della decisione impugnata in ordine all'integrazione, per [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata; Considerato che tale censura non è stata proposta in appello, pur a fronte dei riconoscimento dell'aggravante della recidiva già da parte della sentenza di primo grado, talché la stessa non può essere dedotta solo in questa sede di legittimità; Rilevato, quanto alla seconda parte del motivo, che è fatta valere, in maniera solo generica e apodittica, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza neppure evidenziare quali elementi a favore del ricorrente non sarebbero stati vagliati dalla Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di tentato furto in abitazione; Considerato che il primo motivo di ricorso lamenta, innanzi tutto, una carente motivazione della decisione impugnata in ordine all'integrazione, per [OSCURATO:PERSONA], della recidiva reiterata; Considerato che tale censura non è stata proposta in appello, pur a fronte dei riconoscimento dell'aggravante della recidiva già da parte della sentenza di primo grado, talché la stessa non può essere dedotta solo in questa sede di legittimità; Rilevato, quanto alla seconda parte del motivo, che è fatta valere, in maniera solo generica e apodittica, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche senza neppure evidenziare quali elementi a favore del ricorrente non sarebbero stati vagliati dalla Corte territoriale; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 36680/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris