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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 30602/2026

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ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, non essendo maturata né la prescrizione "intermedia", né il termine massimo; ritenuto, in particolare, che per quanto attiene al termine intermedio, la durata della prescrizione deve essere calcolata operando l'aumento di 2/3 (per la contestata recidiva) sulla pena base (5 anni; così Sez.6, n. 16581 del 28/3/2019, Rv. 275724), sicchè il termine è pari a 8 anni e 4 mesi, cui occorre aggiungere ulteriori 2 mesi a titolo di sospensione, sicchè il termine non era decorso tra la sentenza di primo grado (26/4/2017) e il decreto di citazione in appello (17/2/2025); parimenti non decorso è il termine massimo, considerando l'aumento di 2 /3 . ci c,r1 1- per gli atti interruttivi (pervenendosi al massimo pari a 10 anni e 7 mesi, di cui 2 per la sospensio90 in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso non consentirebbe di rilevare in questa fase l'intervenuta prescrizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, non essendo maturata né la prescrizione "intermedia", né il termine massimo; ritenuto, in particolare, che per quanto attiene al termine intermedio, la durata della prescrizione deve essere calcolata operando l'aumento di 2/3 (per la contestata recidiva) sulla pena base (5 anni; così Sez.6, n. 16581 del 28/3/2019, Rv. 275724), sicchè il termine è pari a 8 anni e 4 mesi, cui occorre aggiungere ulteriori 2 mesi a titolo di sospensione, sicchè il termine non era decorso tra la sentenza di primo grado (26/4/2017) e il decreto di citazione in appello (17/2/2025); parimenti non decorso è il termine massimo, considerando l'aumento di 2 /3 . ci c,r1 1- per gli atti interruttivi (pervenendosi al massimo pari a 10 anni e 7 mesi, di cui 2 per la sospensio90 in ogni caso, l'inammissibilità del ricorso non consentirebbe di rilevare in questa fase l'intervenuta prescrizione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Di P.Q.M
Decreto Cassazione n. 30602/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris