Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 47371/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pub4Erftro—Ministero,ia_pe.ps-ena del Sostituto—Procuratore MARIA—FRARCESC—A-- fehéPra"- —C-onpldn—o chied.erh—cle Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adottando le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 11 aprile 2018, la Corte di assise di Bari assolveva [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - dal reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricostruzione del fatto recepita dalla Corte, il 18 febbraio 1993 un gruppo armato composto da tre soggetti travisati, al fine di eseguire una rapina in un negozio di giocattoli a Bitritto, aveva esploso dei colpi di arma da fuoco raggiungendo mortalmente [OSCURATO:PERSONA], lì presente con la figlia di due anni.

La Corte riteneva inutilizzabili molte delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia (in particolare: quelle di Colella, perché fondate su voci raccolte nel pubblico; quelle di Latrofa, perché acquisite in violazione del disposto di cui all'art. 141-bis cod. proc. pen. e perché, comunque, ritenute inaffidabili; quelle di Guerra, perché non confermate dalle fonti originarie, né riscontrate da elementi oggettivi e individualizzanti; quelle di [OSCURATO:PERSONA], perché riguardanti fatti non confermati dalla fonte diretta; quelle di [OSCURATO:PERSONA], perché ritenute semplici convinzioni personali), e perveniva alla suddetta decisione evidenziando il mancato rinvenimento dell'arma e affermando la carenza di prova che l'azione delittuosa fosse stata affidata agli esecutori della rapina da [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonimo clan. 2.

Su gravame del Pubblico Ministero, la Corte di assise di appello di Bari, con sentenza del 25 settembre 2019, in riforma della sentenza di appello, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla sola aggravante riconosciuta - nesso teleologico fra l'omicidio e la rapina non giudicata - condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ventiquattro anni di reclusione per il predetto omicidio, basandosi su nuova attività istruttoria consistente nella rinnovazione della testimonianza di Guerra; nell'audizione, per la prima volta, di Coletta, che aveva riferito circostanze inerenti all'omicidio nel corso di un interrogatorio del quale veniva acquisito il verbale; all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente dichiarato irreperibile in primo grado; all'acquisizione, su concorde volontà delle parti, del verbale di dichiarazioni predibattimentali di costui.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

La motivazione della sentenza è contraddittoria ed illogica, in quanto fondata perlopiù su congetture e convinzioni dalle quali non emerge mai con certezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al momento dell'omicidio o che detto imputato fosse il mandante della rapina nel corso della quale l'omicidio fu commesso.

L'arma che ha sparato non è mai stata rinvenuta, e non si può dire con certezza che l'arma alla quale il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento sia quella da cui partì il colpo che raggiunse la vittima.

Inoltre - pur volendo riconoscere una responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] -, dal momento che il Molfetta venne colpito accidentalmente, la Corte di assise di appello è incorsa in un grossolano errore, laddove ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 575 cod. pen. piuttosto che quello di cui all'art.586 cod. pen.

Il giudice di appello ha deciso senza valutare tutte le risultanze processuali a sua disposizione e basandosi unicamente su ciò che poteva condurre ad una condanna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

1.1. In tema di concorso di persone nel reato, è stato affermato che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività compiute dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza per non aver il giudice di merito indicato gli elementi fattuali dai quali far discendere la prova che l'imputato fosse il mandante di un omicidio).

Per quanto riguarda, poi, il tema della valutazione della prova indiziaria, è stato affermato che il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/04/2017, Pistorelli, Rv. 271011 - 01).

1.2. Posto in astratto quanto sopra, deve affermarsi che nel caso in esame gli anzidetti principi di legittimità sono stati rispettati, dal momento che il giudice di appello ha reso una motivazione razionale, esaustiva e immune da vizi logici e giuridici.

Di contro, le censure esposte nel ricorso in trattazione propongono valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice di merito.

Quest'ultimo, infatti, ha correttamente analizzato i diversi elementi presenti nel compendio probatorio e ha ritenuto idonee a provare che [OSCURATO:PERSONA] dirigeva e organizzava un gruppo di ragazzi dedito al compimento di rapine le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile perché suo fratello, poi deceduto, era membro del clan [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], per trent'anni affiliato del clan, il quale riferì che il [OSCURATO:PERSONA] comandava un gruppo di ragazzi dedito alle rapine e che nel clan c'erano due mitragliette con la canna bucherellata e il calcio in legno; [OSCURATO:PERSONA] - giudicato particolarmente credibile, tra l'altro, in quanto figura di primo piano nel panorama mafioso territoriale -, il quale riferì (dato confermato dalle risultanze di intercettazioni) di aver venduto al fratello, tre o quattro mesi prima della rapina, un'arma avente le stesse particolari caratteristiche di quella usata dai rapinatori (come attestato dai bossoli ritrovati sul posto), e che i ragazzi componenti la squadra dedita alle rapine, dopo la vicenda, cambiarono atteggiamento nei suoi confronti, plausibilmente in ragione del fatto che, in quel periodo, [OSCURATO:PERSONA] era controllato dalle Forze dell'Ordine; [OSCURATO:PERSONA].

Ebbene, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che tali dichiarazioni, che si presentavano indipendenti ed esenti da rischi di commistioni e che riguardavano le diverse fasi storiche dell'evento, si riscontravano perfettamente e, con motivazione piana e congrua, ha giudicato impensabile che i rapinatori potessero aver agito all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA], al comando e garante del gruppo di ragazzi e latitante proprio a partire dall'accadimento delittuoso.

Anche con riguardo all'elemento psicologico del reato la motivazione risulta esaustiva e adeguata, poiché il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato di omicidio nella forma del dolo eventuale in ragione della dazione ai ragazzi di più di un'arma per commettere la rapina (una delle quali, peraltro, un mitra portato senza l'adozione di alcuna precauzione), circostanza idonea ad aumentare la probabilità di uso delle stesse.

Il giudice di appello, dunque, ha escluso che il gruppo criminale, qualora avesse avuto contezza della verificazione dell'omicidio, si sarebbe trattenuto dal commettere la rapina, dal momento che, inoltre, diversi testimoni riferirono di un immediato rumore di colpi, esplosi senza alcuna previa reazione oppositiva dei presenti.

Il giudice, pertanto, ha correttamente qualificato la condotta attuata dal [OSCURATO:PERSONA] come reato di omicidio volontario aggravato e non ai sensi dell'art. 586 cod. pen., richiamato dalla difesa e rubricato «morte o lesioni come conseguenza di altro delitto».

1.3. In definitiva, il giudice di appello non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza qui impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, in modo tale da costituire una rete articolata di ragionamenti costituenti risposta adeguata alle deduzioni difensive.

Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi, come sopra anticipato, alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come anticipato.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pub4Erftro—Ministero,ia_pe.ps-ena del Sostituto—Procuratore MARIA—FRARCESC—A-- fehéPra"- —C-onpldn—o chied.erh—cle Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adottando le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 11 aprile 2018, la Corte di assise di Bari assolveva [OSCURATO:PERSONA] - per quanto qui rileva - dal reato di omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricostruzione del fatto recepita dalla Corte, il 18 febbraio 1993 un gruppo armato composto da tre soggetti travisati, al fine di eseguire una rapina in un negozio di giocattoli a Bitritto, aveva esploso dei colpi di arma da fuoco raggiungendo mortalmente [OSCURATO:PERSONA], lì presente con la figlia di due anni. La Corte riteneva inutilizzabili molte delle dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia (in particolare: quelle di Colella, perché fondate su voci raccolte nel pubblico; quelle di Latrofa, perché acquisite in violazione del disposto di cui all'art. 141-bis cod. proc. pen. e perché, comunque, ritenute inaffidabili; quelle di Guerra, perché non confermate dalle fonti originarie, né riscontrate da elementi oggettivi e individualizzanti; quelle di [OSCURATO:PERSONA], perché riguardanti fatti non confermati dalla fonte diretta; quelle di [OSCURATO:PERSONA], perché ritenute semplici convinzioni personali), e perveniva alla suddetta decisione evidenziando il mancato rinvenimento dell'arma e affermando la carenza di prova che l'azione delittuosa fosse stata affidata agli esecutori della rapina da [OSCURATO:PERSONA], esponente dell'omonimo clan. 2. Su gravame del Pubblico Ministero, la Corte di assise di appello di Bari, con sentenza del 25 settembre 2019, in riforma della sentenza di appello, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla sola aggravante riconosciuta - nesso teleologico fra l'omicidio e la rapina non giudicata - condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di ventiquattro anni di reclusione per il predetto omicidio, basandosi su nuova attività istruttoria consistente nella rinnovazione della testimonianza di Guerra; nell'audizione, per la prima volta, di Coletta, che aveva riferito circostanze inerenti all'omicidio nel corso di un interrogatorio del quale veniva acquisito il verbale; all'audizione di [OSCURATO:PERSONA], erroneamente dichiarato irreperibile in primo grado; all'acquisizione, su concorde volontà delle parti, del verbale di dichiarazioni predibattimentali di costui. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. La motivazione della sentenza è contraddittoria ed illogica, in quanto fondata perlopiù su congetture e convinzioni dalle quali non emerge mai con certezza che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente al momento dell'omicidio o che detto imputato fosse il mandante della rapina nel corso della quale l'omicidio fu commesso. L'arma che ha sparato non è mai stata rinvenuta, e non si può dire con certezza che l'arma alla quale il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento sia quella da cui partì il colpo che raggiunse la vittima. Inoltre - pur volendo riconoscere una responsabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] -, dal momento che il Molfetta venne colpito accidentalmente, la Corte di assise di appello è incorsa in un grossolano errore, laddove ha ritenuto integrato il delitto di cui all'art. 575 cod. pen. piuttosto che quello di cui all'art.586 cod. pen. Il giudice di appello ha deciso senza valutare tutte le risultanze processuali a sua disposizione e basandosi unicamente su ciò che poteva condurre ad una condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile. 1.1. In tema di concorso di persone nel reato, è stato affermato che la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività compiute dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art.110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310 - 01; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza per non aver il giudice di merito indicato gli elementi fattuali dai quali far discendere la prova che l'imputato fosse il mandante di un omicidio). Per quanto riguarda, poi, il tema della valutazione della prova indiziaria, è stato affermato che il vizio di mancata valutazione globale deve essere dedotto, per non incorrere nella genericità, evidenziando le ambiguità o i limiti di significato attribuiti dal giudice agli indizi singolarmente considerati che siano destinati a dissolversi nella loro valutazione congiunta, essendo sempre necessario chiarire l'effettiva incidenza della violazione delle regole valutative sulla tenuta logica della motivazione (Sez. 5, Sentenza n. 40274 del 19/04/2017, Pistorelli, Rv. 271011 - 01). 1.2. Posto in astratto quanto sopra, deve affermarsi che nel caso in esame gli anzidetti principi di legittimità sono stati rispettati, dal momento che il giudice di appello ha reso una motivazione razionale, esaustiva e immune da vizi logici e giuridici. Di contro, le censure esposte nel ricorso in trattazione propongono valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice di merito. Quest'ultimo, infatti, ha correttamente analizzato i diversi elementi presenti nel compendio probatorio e ha ritenuto idonee a provare che [OSCURATO:PERSONA] dirigeva e organizzava un gruppo di ragazzi dedito al compimento di rapine le dichiarazioni rese da diversi collaboratori di giustizia: [OSCURATO:PERSONA], ritenuto credibile perché suo fratello, poi deceduto, era membro del clan [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], per trent'anni affiliato del clan, il quale riferì che il [OSCURATO:PERSONA] comandava un gruppo di ragazzi dedito alle rapine e che nel clan c'erano due mitragliette con la canna bucherellata e il calcio in legno; [OSCURATO:PERSONA] - giudicato particolarmente credibile, tra l'altro, in quanto figura di primo piano nel panorama mafioso territoriale -, il quale riferì (dato confermato dalle risultanze di intercettazioni) di aver venduto al fratello, tre o quattro mesi prima della rapina, un'arma avente le stesse particolari caratteristiche di quella usata dai rapinatori (come attestato dai bossoli ritrovati sul posto), e che i ragazzi componenti la squadra dedita alle rapine, dopo la vicenda, cambiarono atteggiamento nei suoi confronti, plausibilmente in ragione del fatto che, in quel periodo, [OSCURATO:PERSONA] era controllato dalle Forze dell'Ordine; [OSCURATO:PERSONA]. Ebbene, il giudice di appello ha correttamente ritenuto che tali dichiarazioni, che si presentavano indipendenti ed esenti da rischi di commistioni e che riguardavano le diverse fasi storiche dell'evento, si riscontravano perfettamente e, con motivazione piana e congrua, ha giudicato impensabile che i rapinatori potessero aver agito all'insaputa di [OSCURATO:PERSONA], al comando e garante del gruppo di ragazzi e latitante proprio a partire dall'accadimento delittuoso. Anche con riguardo all'elemento psicologico del reato la motivazione risulta esaustiva e adeguata, poiché il giudice di appello ha ritenuto integrato il reato di omicidio nella forma del dolo eventuale in ragione della dazione ai ragazzi di più di un'arma per commettere la rapina (una delle quali, peraltro, un mitra portato senza l'adozione di alcuna precauzione), circostanza idonea ad aumentare la probabilità di uso delle stesse. Il giudice di appello, dunque, ha escluso che il gruppo criminale, qualora avesse avuto contezza della verificazione dell'omicidio, si sarebbe trattenuto dal commettere la rapina, dal momento che, inoltre, diversi testimoni riferirono di un immediato rumore di colpi, esplosi senza alcuna previa reazione oppositiva dei presenti. Il giudice, pertanto, ha correttamente qualificato la condotta attuata dal [OSCURATO:PERSONA] come reato di omicidio volontario aggravato e non ai sensi dell'art. 586 cod. pen., richiamato dalla difesa e rubricato «morte o lesioni come conseguenza di altro delitto». 1.3. In definitiva, il giudice di appello non è incorso in alcun errore giuridico e lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza qui impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, in modo tale da costituire una rete articolata di ragionamenti costituenti risposta adeguata alle deduzioni difensive. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi, come sopra anticipato, alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, come anticipato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Sentenza Cassazione n. 47371/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris