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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 23484/2023

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CASADEI, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difes e dagli [OSCURATO:PERSONA] CHIARINI e GiampaoloANTONELLI; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Cassazione ex art. 383, co. 3, c.p.c.- Necessità dell’integrazione del contraddittorio -Valutazione “ex ante”.

R.G.N.10988/2021 Cron.

Rep.

Ud.21/03/2023 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2669 /20 20 del la C orte d ’a ppello di Bologna, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ANGELINI; udito il P.M.,in persona del [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2669/20, del 12 ottobre 2020, della Corte d’appello di Bologna, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 474/17, del 13 marzo 2017, resa dal Tribunale di Bologna –ha confermato la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia alla stessa da parte di essecreditrici esecutanti. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, in data 23 aprile 2009, le Tidei e l’Aliberti gli notificarono atto di precetto, per l’importo di € 22.409,49, sulla base di titolo giudiziale costituito da sentenza resa dalla Corte d’appello di Ancona, non passata in giudicato (avendo egli prontamente esperito ricorso per cassazione), in forza della quale gli era stata intimata la restituzione, alle predette, di quanto costoro erano state condannate a corrispondergli all’esito del giudizio di primo grado.

Proposta opposizione avverso detto atto di precetto, innanzi al Tribunale di Fermo (giudizio che l’Angelini assume essersi sostanzialmente concluso con l’accoglimento della sua iniziativa, sebbene formalmente definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere), diversi anni dopo, in data 23 gennaio 2014, il legale delle creditrici esecutanti optava –sempre in base a quanto riferito in ricorso – per una compensazione parziale, nella misura di € 1.454,74, dei crediti delle proprie assistite nascenti, tra gli altri titoli, dalla suddetta sentenza della Corte dorica.

Ciò nonostante, l’Angelini si vedeva notificare, in data 8 aprile 2014, atto di pignoramento presso terzi (nella specie, la società [OSCURATO:SOCIETA].), sempre in forza dell’atto di precetto già opposto innanzi al Tribunale fermano ed ancora “sub iudice”, tanto da vedersi costretto ad opporsi anche a tale pignoramento.

Sospesa dall’adito Tribunale di Bologna , “inaudita altera parte”, la procedura esecutiva presso terzi, radicato il giudizio di merito, il giudice dell’opposizione dichiarava cessata la materia del contendere.

A tale esito esso perveniva in ragione della dichiarazione di rinuncia all’espropriazione presso terzi –peraltro, non accettata dal debitore esecutato Angelini – depositata dalle creditrici esecutanti in data 11 settembre 2014, senza, però, che le stesse facessero in essa menzione della sopravvenuta sentenza con cui il Tribunale di Fermo, il precedente 14 maggio 2014, aveva sostanzialmente accolto l’opposizione a precetto dell’Angelini.

Avverso la declaratoria di estinzione della procedura di pignoramento mobiliare presso terzi esperiva gravame l’Angelini, iniziativa assunta, principalmente, sul rilievo di una carenza originaria di titolo esecutivo, dal momento che la condanna restitutoria comminata a suo carico sarebbe stata priva del carattere della esecutorietà, stante il suo mancato passaggio in giudicato, in ragione dell’avvenuta proposizione del ricorso per cassazione.

Ulteriori motivi di appello –per quanto qui ancora di interesse –consistevano, poi, nella deduzione sia dell’esistenza di un giudicato sul punto (in ragione della mancata proposizione di appello incidentale, da parte delle creditrici esecutanti, dell’affermazione con cui il Tribunale fermano, nel decidere l’opposizione al precetto, aveva, appunto, escluso l’immediata efficacia esecutiva della condanna restitutoria non passata in giudicato), sia della non applicabilità dell’accordo transattivo, intervenuto il 25 febbraio 2010 con le controparti, dal momento che costoro si sarebbero rese inadempienti all’obbligo assunto di abbandonare le esecuzioni già intraprese.

Infine, sempre per quanto qui ancora di interesse, veniva lamentato l’omesso rilievo dell’eccepita compensazione parziale, nella già indicata misura di € 1.454,74.

Il gravame veniva, tuttavia, respinto dal giudice di appello. 3.Avverso la sentenza de lla Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione l’Angelini, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 282, 336, 389 e 402 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata perché essa, nel negare rilievo – sulla base del testo dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 –al mancato passaggio in giudicato della sentenza, recante la condanna restitutoria e costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione, si sarebbe posta in contrasto con un granitico e ultratrentennale orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. Sez.

Un., sent. 9 maggio 1991, n. 5186), che subordina, invece, al passaggio in giudicato l’efficacia esecutiva di siffatte sentenze.

3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di giudicato esterno (formatosi per non avere le creditrici esecutanti esperito, in quella diversa sede processuale, appello incidentale),costituito dalla pronuncia con cui il Tribunale di Fermo ha sostanzialmente accolto la proposta opposizione al precetto, dichiarando di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che subordina al passaggio in giudicato l’efficacia esecutiva della condanna, comminata in seconde cure alla parte vittoriosa in primo grado, a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza pronunciata dal primo giudice.

La statuizione della Corte felsinea, sul punto, sarebbe erronea sotto più profili, non solo nel negare che l’eccezione relativa al difetto di esecutorietà del titolo abbia costituito motivo di opposizione (mentre era quello principale), ma anche nel ritenere che, trattandosi di “differenti giudizi di opposizione”, essi “hanno dato origine a diversi giudicati”, così contraddicendo la regola per cui il giudicato fa stato tra le parti anche oltre il giudizio in cui si è formato, essendo rilevabile in ogni stato e grado del diverso giudizio in cui venga invocato.

3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 1965 cod. civ., oltre a inadempimento della transazione del 25 febbraio 2010.

Ribadisce l’odierno ricorrente come le Tidei el’Ali berti, con la suddetta transazione del 25 febbraio 2010, avessero rinunciato a tutte le procedure esecutive, rinuncia che coinvolgeva, quindi, anche quella oggetto dell’opposizione al precetto, essendo stato tale atto notificato, ad esso Angelini, in data 23 aprile 2009.

La portata di tale rinuncia –ricostruita nei termini non di un “pactum de non petendo”, ma di una vera e propria promessa di abbandono di tutte le procedure esecutive – risulta attestata, ancora una volta, dalla già più volte citata sentenza (passata in giudicato) che ha definito, favorevolmente all’Angelini, il giudizio di opposizione a precetto, donde l’esistenza, anche sul punto, di un’ulteriore violazione di giudicato.

3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., per omesso riconoscimento dell’invocata compensazione.

Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata peraver ritenuto –in relazione al motivo di gravame con il quale era stata lamentata la mancata pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sull’eccezione di compensazione parziale – che l’eccezione fosse stata formulata in maniera generica, affermando , in particolare, non rinvenirsi “in atti la riferita documentazione con la quale la Tidei avrebbe optato per la compensazione”.

Assume, per contro, l’odierno ricorrente di aver allegato (come documento 1 del fascicolo di primo grado) la comunicazione “PEC” del 23 gennaio 2014, con la quale le parti intimate optavano per la compensazione nella misura di € 1.454,74.

3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza derivante da violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., in relazione all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., per omessa delibazione sul contenuto della comparsa conclusionale e delle repliche.

Il ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che, inizialmente fissata per le ore 11.00 del 15 dicembre 2020 l’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte d ’a ppello, anticipata la stessa al 19 novembre 2020, ma senza fissazione o conferma dell’orario, veniva consentita la chiusura del verbale senza dare atto della presenza – sin dalle ore 9.00 – del legale che, in quel frangente, sostituiva esso Angelini (il quale patrocinava la causa in proprio, ex art. 86 cod. proc. civ.).

Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte felsinea haritenuto intempestivo il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, sebbene il fascicolo telematico riportasse –in modo erroneo, così da trarre in inganno esso Angelini –come data di udienza di precisazione delle conclusioni quella del 27 novembre 2019, indicando come scadenze per il deposito degli scritti defensionali il 7 gennaio e il 27 gennaio 2020.

Si richiama, sul punto, la giurisprudenza che considera nulla la sentenza, se depositata prima dello spirare di tali termini.

4. Ha nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, le Tidei e l’Aliberti, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5.Le controricorrenti hanno depositato memoria.

6. Il ricorso è deciso in esito all’udienza pubblicadel 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

7. In relazione al presente ricorso questa Corte deve pronunciarsi a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

7.1. Infatti, risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di impugnazione (e, in particolare, alla questione principale da essi posta, ovvero se il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorga ai sensi dell’art. 336 8 cod. proc. civ. per il solo fatto della riforma della sentenza, e se possa considerarsi ancora attuale, dopo la modifica apportata a tale norma dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,l’orientamento –che il ricorrente assume essere “granitico” – inaugurato da Cass. Sez.

Un., sent. 9 maggio 1991, n. 5186), il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Deve, invero, rilevarsi “ex officio”, che il terzo pignorato –cioè la società [OSCURATO:SOCIETA]. –non è stato parte delle fasi di merito del presente giudizio.

In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”.

A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di unsoggetto, il terz o pignorat o , che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e quindi al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con lasocietà terza pignorata, illegittimamente pretermessa nei gradi di merito.

Né osta a tale esito la constatazione che il giudizio di opposizione all’esecuzione si sia concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere (peraltro, contestata dall’odierno ricorrente), visto che la necessità dell’integrazione del contraddittorio “deve essere valutata non «ex post» in base all'esito della lite, ma «ex ante» in relazione alle domande proposte dalle parti”, giacché “postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe «inutiliter data» se non emessa nei confronti di tutti” (Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 487896-01).

Il Tribunale felsineo, inoltre, provvederà sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo.

P.Q.

M .

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., per difetto di integrazione del contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato per la decisione del merito, oltre per la liquidazione delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10988-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] CASADEI, rappresentato e difeso da sé medesimo; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex legein Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difes e dagli [OSCURATO:PERSONA] CHIARINI e GiampaoloANTONELLI; -controricorrenti - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Cassazione ex art. 383, co. 3, c.p.c.- Necessità dell’integrazione del contraddittorio -Valutazione “ex ante”. R.G.N.10988/2021 Cron. Rep. Ud.21/03/2023 [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2669 /20 20 del la C orte d ’a ppello di Bologna, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; udito l’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]ANGELINI; udito il P.M.,in persona del [OSCURATO:PERSONA] SOLDI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 2669/20, del 12 ottobre 2020, della Corte d’appello di Bologna, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 474/17, del 13 marzo 2017, resa dal Tribunale di Bologna –ha confermato la declaratoria di estinzione della procedura esecutiva presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per rinuncia alla stessa da parte di essecreditrici esecutanti. 2.Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente che, in data 23 aprile 2009, le Tidei e l’Aliberti gli notificarono atto di precetto, per l’importo di € 22.409,49, sulla base di titolo giudiziale costituito da sentenza resa dalla Corte d’appello di Ancona, non passata in giudicato (avendo egli prontamente esperito ricorso per cassazione), in forza della quale gli era stata intimata la restituzione, alle predette, di quanto costoro erano state condannate a corrispondergli all’esito del giudizio di primo grado. Proposta opposizione avverso detto atto di precetto, innanzi al Tribunale di Fermo (giudizio che l’Angelini assume essersi sostanzialmente concluso con l’accoglimento della sua iniziativa, sebbene formalmente definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere), diversi anni dopo, in data 23 gennaio 2014, il legale delle creditrici esecutanti optava –sempre in base a quanto riferito in ricorso – per una compensazione parziale, nella misura di € 1.454,74, dei crediti delle proprie assistite nascenti, tra gli altri titoli, dalla suddetta sentenza della Corte dorica. Ciò nonostante, l’Angelini si vedeva notificare, in data 8 aprile 2014, atto di pignoramento presso terzi (nella specie, la società [OSCURATO:SOCIETA].), sempre in forza dell’atto di precetto già opposto innanzi al Tribunale fermano ed ancora “sub iudice”, tanto da vedersi costretto ad opporsi anche a tale pignoramento. Sospesa dall’adito Tribunale di Bologna , “inaudita altera parte”, la procedura esecutiva presso terzi, radicato il giudizio di merito, il giudice dell’opposizione dichiarava cessata la materia del contendere. A tale esito esso perveniva in ragione della dichiarazione di rinuncia all’espropriazione presso terzi –peraltro, non accettata dal debitore esecutato Angelini – depositata dalle creditrici esecutanti in data 11 settembre 2014, senza, però, che le stesse facessero in essa menzione della sopravvenuta sentenza con cui il Tribunale di Fermo, il precedente 14 maggio 2014, aveva sostanzialmente accolto l’opposizione a precetto dell’Angelini. Avverso la declaratoria di estinzione della procedura di pignoramento mobiliare presso terzi esperiva gravame l’Angelini, iniziativa assunta, principalmente, sul rilievo di una carenza originaria di titolo esecutivo, dal momento che la condanna restitutoria comminata a suo carico sarebbe stata priva del carattere della esecutorietà, stante il suo mancato passaggio in giudicato, in ragione dell’avvenuta proposizione del ricorso per cassazione. Ulteriori motivi di appello –per quanto qui ancora di interesse –consistevano, poi, nella deduzione sia dell’esistenza di un giudicato sul punto (in ragione della mancata proposizione di appello incidentale, da parte delle creditrici esecutanti, dell’affermazione con cui il Tribunale fermano, nel decidere l’opposizione al precetto, aveva, appunto, escluso l’immediata efficacia esecutiva della condanna restitutoria non passata in giudicato), sia della non applicabilità dell’accordo transattivo, intervenuto il 25 febbraio 2010 con le controparti, dal momento che costoro si sarebbero rese inadempienti all’obbligo assunto di abbandonare le esecuzioni già intraprese. Infine, sempre per quanto qui ancora di interesse, veniva lamentato l’omesso rilievo dell’eccepita compensazione parziale, nella già indicata misura di € 1.454,74. Il gravame veniva, tuttavia, respinto dal giudice di appello. 3.Avverso la sentenza de lla Corte felsinea ha proposto ricorso per cassazione l’Angelini, sulla base – come detto – di cinque motivi. 3.1.Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione degli artt. 282, 336, 389 e 402 cod. proc. civ. Si censura la sentenza impugnata perché essa, nel negare rilievo – sulla base del testo dell’art. 336, comma 2, cod. proc. civ., come modificato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 –al mancato passaggio in giudicato della sentenza, recante la condanna restitutoria e costituente il titolo dell’intrapresa esecuzione, si sarebbe posta in contrasto con un granitico e ultratrentennale orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. Sez. Un., sent. 9 maggio 1991, n. 5186), che subordina, invece, al passaggio in giudicato l’efficacia esecutiva di siffatte sentenze. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ.Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di giudicato esterno (formatosi per non avere le creditrici esecutanti esperito, in quella diversa sede processuale, appello incidentale),costituito dalla pronuncia con cui il Tribunale di Fermo ha sostanzialmente accolto la proposta opposizione al precetto, dichiarando di aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che subordina al passaggio in giudicato l’efficacia esecutiva della condanna, comminata in seconde cure alla parte vittoriosa in primo grado, a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza pronunciata dal primo giudice. La statuizione della Corte felsinea, sul punto, sarebbe erronea sotto più profili, non solo nel negare che l’eccezione relativa al difetto di esecutorietà del titolo abbia costituito motivo di opposizione (mentre era quello principale), ma anche nel ritenere che, trattandosi di “differenti giudizi di opposizione”, essi “hanno dato origine a diversi giudicati”, così contraddicendo la regola per cui il giudicato fa stato tra le parti anche oltre il giudizio in cui si è formato, essendo rilevabile in ogni stato e grado del diverso giudizio in cui venga invocato. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. –violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 1965 cod. civ., oltre a inadempimento della transazione del 25 febbraio 2010. Ribadisce l’odierno ricorrente come le Tidei el’Ali berti, con la suddetta transazione del 25 febbraio 2010, avessero rinunciato a tutte le procedure esecutive, rinuncia che coinvolgeva, quindi, anche quella oggetto dell’opposizione al precetto, essendo stato tale atto notificato, ad esso Angelini, in data 23 aprile 2009. La portata di tale rinuncia –ricostruita nei termini non di un “pactum de non petendo”, ma di una vera e propria promessa di abbandono di tutte le procedure esecutive – risulta attestata, ancora una volta, dalla già più volte citata sentenza (passata in giudicato) che ha definito, favorevolmente all’Angelini, il giudizio di opposizione a precetto, donde l’esistenza, anche sul punto, di un’ulteriore violazione di giudicato. 3.4. Il quarto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod.proc. civ. – violazione o falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., per omesso riconoscimento dell’invocata compensazione. Si censura, in questo caso, la sentenza impugnata peraver ritenuto –in relazione al motivo di gravame con il quale era stata lamentata la mancata pronuncia, da parte del giudice di prime cure, sull’eccezione di compensazione parziale – che l’eccezione fosse stata formulata in maniera generica, affermando , in particolare, non rinvenirsi “in atti la riferita documentazione con la quale la Tidei avrebbe optato per la compensazione”. Assume, per contro, l’odierno ricorrente di aver allegato (come documento 1 del fascicolo di primo grado) la comunicazione “PEC” del 23 gennaio 2014, con la quale le parti intimate optavano per la compensazione nella misura di € 1.454,74. 3.5. Infine, il quinto motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza derivante da violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., in relazione all’art. 153, comma 2, cod. proc. civ., per omessa delibazione sul contenuto della comparsa conclusionale e delle repliche. Il ricorrente si duole, innanzitutto, del fatto che, inizialmente fissata per le ore 11.00 del 15 dicembre 2020 l’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla Corte d ’a ppello, anticipata la stessa al 19 novembre 2020, ma senza fissazione o conferma dell’orario, veniva consentita la chiusura del verbale senza dare atto della presenza – sin dalle ore 9.00 – del legale che, in quel frangente, sostituiva esso Angelini (il quale patrocinava la causa in proprio, ex art. 86 cod. proc. civ.). Lamenta, inoltre, il ricorrente che la Corte felsinea haritenuto intempestivo il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, sebbene il fascicolo telematico riportasse –in modo erroneo, così da trarre in inganno esso Angelini –come data di udienza di precisazione delle conclusioni quella del 27 novembre 2019, indicando come scadenze per il deposito degli scritti defensionali il 7 gennaio e il 27 gennaio 2020. Si richiama, sul punto, la giurisprudenza che considera nulla la sentenza, se depositata prima dello spirare di tali termini. 4. Ha nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, le Tidei e l’Aliberti, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5.Le controricorrenti hanno depositato memoria. 6. Il ricorso è deciso in esito all’udienza pubblicadel 21 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 7. In relazione al presente ricorso questa Corte deve pronunciarsi a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ. 7.1. Infatti, risulta pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi di impugnazione (e, in particolare, alla questione principale da essi posta, ovvero se il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorga ai sensi dell’art. 336 8 cod. proc. civ. per il solo fatto della riforma della sentenza, e se possa considerarsi ancora attuale, dopo la modifica apportata a tale norma dalla legge 26 novembre 1990, n. 353,l’orientamento –che il ricorrente assume essere “granitico” – inaugurato da Cass. Sez. Un., sent. 9 maggio 1991, n. 5186), il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito. Deve, invero, rilevarsi “ex officio”, che il terzo pignorato –cioè la società [OSCURATO:SOCIETA]. –non è stato parte delle fasi di merito del presente giudizio. In adesione, pertanto, alla più recente –ma ormai costante – giurisprudenza di questa Corte (in particolare si veda Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2021, n. 13533, Rv. 661412-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, ord. 14 dicembre 2021, n. 39973, Rv. 663189-01), deve ribadirsi che “in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo pignorato”. A tanto consegue che, essendo mancata la partecipazione al giudizio, sin dalle fasi di merito, di unsoggetto, il terz o pignorat o , che avrebbe dovuto prendervi parte, deve cassarsi la sentenza impugnata, a norma dell’art. 383, comma 3, cod. proc. civ., con rimessione della causa al giudice del primo grado, e quindi al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato, affinché esamini la domanda nel contraddittorio anche con lasocietà terza pignorata, illegittimamente pretermessa nei gradi di merito. Né osta a tale esito la constatazione che il giudizio di opposizione all’esecuzione si sia concluso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere (peraltro, contestata dall’odierno ricorrente), visto che la necessità dell’integrazione del contraddittorio “deve essere valutata non «ex post» in base all'esito della lite, ma «ex ante» in relazione alle domande proposte dalle parti”, giacché “postula che la decisione richiesta abbia ad oggetto l’accertamento di una situazione giuridica che è unica per più soggetti, si ché sarebbe «inutiliter data» se non emessa nei confronti di tutti” (Cass. Sez. 2, sent. 24 settembre 1994, n. 7861, Rv. 487896-01). Il Tribunale felsineo, inoltre, provvederà sulle spese dell’intero giudizio, alla stregua dell’effettiva condotta di tutte le parti e, in ogni caso, del suo esito complessivo. P.Q. M . La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., per difetto di integrazione del contraddittorio sin dal primo grado di giudizio, e rinvia la causa al Tribunale di Bologna, in persona di diverso magistrato per la decisione del merito, oltre per la liquidazione delle spe
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