CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37640/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Albania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2019 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, riportandosi ai relativi motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dei ricorsi è la sentenza della Corte di appello di Torino del 18 dicembre 2019, che, in parziale riforma di quella emessa il 29 novembre 2018 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città, ha comunque confermato la condanna dei seguenti imputati, per i delitti rispettivamente indicati: - [OSCURATO:PERSONA]: estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa di associazione mafiosa (capo C); trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità agevolativa di associazione mafiosa (capo H); - [OSCURATO:PERSONA]: trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità agevolativa di associazione mafiosa (capi H, I); - [OSCURATO:PERSONA]: partecipazione ad associazione mafiosa (capo A); estorsione, consumata o tentata, pluriaggravata, anche dal metodo mafioso e dalla finalità agevolativa di associazione mafiosa (capi B, C, G); trasferimento fraudolento di valori, aggravato dalla finalità agevolativa di associazione mafiosa (capi F, G1, H, I); usura (capi M, N); minaccia aggravata dal metodo mafioso (capo O). 2. [OSCURATO:PERSONA] propone quattro motivi di ricorso. 2.1. Vizi di motivazione in relazione alla sua ritenuta colpevolezza per l'estorsione di cui al capo C). La decisione impugnata valorizzerebbe esclusivamente le dichiarazioni della persona offesa Savarino ed il fatto che quest'ultima l'abbia riconosciuto in foto per colui che aveva accompagnato il coimputato [OSCURATO:PERSONA], manifestandosi quale suo referente, in occasione di un incontro in cui era stata ribadita la pretesa estorsiva. Tuttavia, ripercorrendo i passaggi argomentativi della sentenza, il ricorrente rileva che la Corte distrettuale ha omesso di considerare che: a) la mancata costituzione di parte civile del Savarino non è sintomatica del relativo disinteresse all'accusa, risiedendo questo nell'opportunità per lo stesso, in tal modo, di liberarsi dal debito precedentemente contratto; b) nessun elemento di conferma hanno trovato le sue dichiarazioni; c) egli ha indicato un'età ed un'altezza dell'ignoto accompagnatore dell'[OSCURATO:PERSONA] del tutto diverse da quelle del [OSCURATO:PERSONA]; d) certamente aveva visto l'immagine di quest'ultimo in occasione di un suo precedente arresto, cui era stato dato ampio risalto da giornali e televisioni; e) la presenza silente del [OSCURATO:PERSONA] all'incontro con Savarino e la sua mancata presentazione a quest'ultimo in tale frangente non si conciliano logicamente con la ritenuta strumentalità della sua presenza alla coartazione psicologica della vittima; peraltro, altri episodi richiamati in sentenza dimostrerebbero il contrario, ovvero che [OSCURATO:PERSONA] si qualificasse espressamente alle vittime di estorsione, proprio per ribadire la propria forza intimidatrice; f) l'uso del dialetto calabrese da parte dell'accompagnatore dell'[OSCURATO:PERSONA], riferito da Savarino, non dimostra di per sé l'appartenenza di un soggetto alla "ndrangheta"; peraltro, trattandosi di idioma sconosciuto alla vittima, tale condotta non poteva avere efficacia intimidatrice verso la stessa; g) in effetti, Savarino non ha mai riferito di essersi sentito minacciato, né la mera richiesta di un'ulteriore somma - alla quale si sarebbe limitata la condotta tenuta dall'accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe potuto di per sé sortire tale effetto, tant'è vero che tale pretesa non è stata più rinnovata da [OSCURATO:PERSONA] né mai soddisfatta da Savarino; h) in occasione del ridetto incontro, quell'ignoto accompagnatore ha interloquito solo con [OSCURATO:PERSONA] e non con il destinatario della richiesta estorsiva, a differenza di quanto [OSCURATO:PERSONA] risulta aver fatto in altri episodi analoghi, richiamati in sentenza. 2.2. Vizi di motivazione in relazione alla sua ritenuta colpevolezza per l'intestazione fittizia di un bar a tale [OSCURATO:PERSONA], rubricata al capo H). A tal fine, la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare le affermazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA] su circostanze riferitele dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] e da questi, peraltro, smentite. Dalla ricostruzione dei fatti operata in sentenza, tuttavia, non emergerebbero una partecipazione diretta del [OSCURATO:PERSONA] alla gestione del bar, un vantaggio economico da essa derivatogli, né un qualsiasi suo interesse economico a tale attività, come dimostrerebbe anche il fatto che egli non abbia inteso partecipare agli incontri tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la conclusione della vendita. Peraltro, dalle conversazioni intercettate, emerge come [OSCURATO:PERSONA] fosse effettivamente interessato all'acquisto. 2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991. Quanto all'estorsione sub C), la sentenza desume l'impiego del metodo mafioso dall'uso del dialetto, ma omette di considerare che Savarino non sapesse affatto chi fosse colui che accompagnava Ursìno, non potendo perciò percepire la natura qualificata dell'ipotetica minaccia da costui rivoltagli. Inoltre, la semplice richiesta di una somma ulteriore non può mai essere suggestiva dell'appartenenza dell'agente ad un sodalizio mafioso. Relativamente al delitto di cui al capo H), invece, la consapevolezza della possibilità che quell'esercizio commerciale potesse essere soggetto a provvedimenti ablativi, valorizzata dalla Corte distrettuale, non implica necessariamente che l'operazione fosse funzionale ad agevolare la cosca e non, invece, il solo [OSCURATO:PERSONA], che la sentenza di primo grado descrive come soggetto incline a tutelare i propri interessi personali anziché quelli del sodalizio. 2.4. Vizi di motivazione nella determinazione della pena. La sentenza avrebbe trascurato il ruolo comunque marginale svolto, in ipotesi, dal [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione a Savarino e l'assenza, per la cosca d'appartenenza, di qualsiasi beneficio, economico o d'immagine, ritratto dalla gestione del bar intestato al [OSCURATO:PERSONA]. 3. Otto, invece, sono i motivi dedotti con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I primi due, ciascuno in relazione ai due reati per i quali ella ha riportato condanna, consistono nella violazione dell'art. 512-bis, cod. pen., essendo costei la moglie dell'[OSCURATO:PERSONA] ed essendo, quella dell'intestazione dei beni al coniuge, una condotta inidonea rispetto alla finalità elusiva che qualifica la fattispecie, poiché l'art. 19, comma 3, d. Igs. n. 159 del 2011, prevede che le indagini patrimoniali funzionali all'applicazione delle misure di prevenzione siano estese anche a tale congiunto. 3.2. Il terzo denuncia vizi di motivazione con riferimento all'elemento materiale del reato di cui al capo H), ovvero: a) il travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che invece attestavano l'effettiva riferibilità del bar alla propria moglie, ivi costantemente presente; b) la mancanza di motivazione in punto di concreta capacità elusiva di un'intestazione asseritamente fittizia in favore del coniuge; c) il travisamento del significato della conversazione telefonica intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e suo fratello, in cui il primo aveva respinto la proposta dell'altro d'intestare alla [OSCURATO:PERSONA] un ulteriore bar, spiegando che ella «ha troppe cose»: nell'occasione, infatti, i due fratelli si sarebbero limitati a discutere dell'ipotetica possibilità, poi accantonata, di intestare alla donna quell'unica attività, per i problemi di natura fiscale che gravavano su di essi; d) l'omessa considerazione del retaggio culturale, tipicamente meridionale, per cui è il marito a trattare degli affari che interessano la moglie, che spiegherebbe perché l'acquirente Tavernitì abbia condotto le trattative con [OSCURATO:PERSONA] anziché con la ricorrente; e) l'omessa considerazione, inoltre, delle dichiarazioni dei testimoni Pugliese e Palazzo nonché dello stesso [OSCURATO:PERSONA], concordemente attestanti il pieno coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] nelle vicende dell'esercizio commerciale. 3.3. La quarta doglianza riguarda il vizio di motivazione in punto di elemento psicologico del reato di cui al capo H), ravvisato dalla Corte distrettuale soltanto in ragione del rapporto di coniugio tra la ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA] e della reiterata disponibilità di costei a figurare quale intestataria fittizia di beni. Obietta la difesa che, in realtà, le intestazioni ipoteticamente fittizie sono solo due, quelle, appunto, descritte ai capi H) ed I) dell'imputazione; ed altresì che la sentenza abbia del tutto trascurato le dichiarazioni dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del teste Carignola, da cui emergerebbe, invece, che l'intestazione alla [OSCURATO:PERSONA] si fosse resa necessaria per il pregresso contenzioso tributario di suo marito e per un precedente giudiziario del medesimo, che gli impediva di ottenere licenze commerciali. 3.4. Vizi di motivazione con riferimento all'elemento materiale del reato di cui al capo I) vengono rappresentati con il quinto motivo. Relativamente a tale addebito, la sentenza valorizza particolarmente due circostanze: a) il fatto che, nelle conversazioni intercettate tra i diversi soggetti interessati ai vari passaggi di mano e, più in generale, alle vicende del ristorante cui sì riferisce l'imputazione, non si faccia mai menzione della ricorrente; b) la mancata dimostrazione di alcun esborso sopportato da quest'ultima per il relativo acquisto. Replica, però, la sua difesa, quanto al primo profilo, che costei non era sottoposta ad intercettazione e che i dialoghi intercettati offrirebbero soltanto un quadro parziale e frammentato della situazione, non potendosi perciò escludere che, in realtà, ella prendesse parte attiva alla gestione dell'esercizio; ne sarebbero dimostrazione i dialoghi intercettati tra i precedenti proprietari del bar, i coniugi Anglisani e Scardina, in cui - a differenza di quanto affermato in sentenza - si fa espresso riferimento al coinvolgimento di lei nell'attività. Riguardo al mancato esborso, invece, la Corte d'appello avrebbe omesso di considerare che l'acquisto delle quote sociali da parte della [OSCURATO:PERSONA] non ha richiesto alcuna spesa, essendosi costei accollata i debiti della precedente gestione verso i predetti Anglisani e Scardina. 3.5. Il sesto motivo, con riferimento all'elemento psicologico del reato di cui al capo I), denuncia vizi di motivazione, per le medesime ragioni di cui ai precedenti motivi quarto e quinto. 3.6. Il settimo motivo lamenta vizi di motivazione relativamente alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, per il reato di cui al capo H). La sentenza muove dalle dichiarazioni della teste Savarino, secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe detto che l'acquisto del bar fosse funzionale all'acquisizione delle risorse per il sostentamento della cosca dei [OSCURATO:PERSONA]. Da qui i giudici argomentano che, avendo costui confidato tale circostanza ad un'estranea, deve ritenersi che l'abbia fatto, a maggior ragione, con la propria moglie, destinata ad essere l'intestataria di quell'attività. Osserva la difesa, tuttavia, che tale deduzione si presenta puramente congetturale, non trovando alcun sostegno probatorio.3.7. L'ultimo motivo consiste nella violazione di legge in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991, per il reato di cui al capo H). La sentenza impugnata si sarebbe riportata alle considerazioni della sentenza di primo grado, la quale ha riconosciuto anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] tale aggravante, sul presupposto della natura oggettiva di quest'ultima e della conseguente ascrivibilità anche al soggetto che la ignori per colpa: lettura normativa, questa, che tuttavia è stata successivamente smentita dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza n. 8545 del 2019. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] propone undici motivi di ricorso, la maggior parte dei quali articolati, a loro volta, in ulteriori e distinte censure. 4.1. In relazione al giudizio di colpevolezza per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A), le doglianze sono le seguenti. 4.1.1. Vizi di motivazione con riferimento al ritenuto inserimento del ricorrente nella cosca di "ndrangheta" facente capo ai fratelli [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], la cui esistenza è stata accertata con sentenza definitiva in diverso procedimento, convenzionalmente denominato "Big bang". Gli esiti di quest'ultimo sono stati ampiamente valorizzati dalla sentenza impugnata, ma senza un adeguato vaglio critico, in quanto: a) dei dodici reati di cui [OSCURATO:PERSONA] è chiamato a rispondere, solo tre sono contestati come commessi in concorso con uno dei [OSCURATO:PERSONA] (capi B, C e H) e, per quattro dei restanti (F, G1, L ed I), è stata esclusa l'aggravante dell'art. 7, legge n. 203 del 1991; b) la stessa sentenza riconosce che il ricorrente ha spesso agito per interessi personali e l'argomentazione per cui egli comunque non possa aver operato in completa autonomia dalla cosca collide frontalmente con la necessità, ai fini della partecipazione, di un ruolo attivo del singolo nel sodalizio e con l'insufficienza di una mera assenza di conflitti d'interesse con la consorteria; c) [OSCURATO:PERSONA] è risultato completamente estraneo a fatti riguardanti le armi di quest'ultima; d) nel processo "Big bang", la contestazione va dal giugno 2014 al gennaio 2016, mentre, per [OSCURATO:PERSONA], si spinge fino al 2017, oltre, quindi, l'accertata esistenza stessa del sodalizio; e) nei reati-fine di quel diverso processo, come pure nelle relative indagini tecniche, nonostante la pervasività delle stesse e la coincidenza temporale delle relative vicende, il ricorrente non compare mai; f) le fonti probatorie dei due processi sono del tutto diverse, se non per le dichiarazioni del collaborante Ungaro. 4.1.2. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 521 e 522, cod. proc. pen., nella parte in cui la Corte d'appello ha valorizzato, al fine di ritenere dimostrata una generica partecipazione del ricorrente alla "ndrangheta", una conversazione da lui intrattenuta nel 2003 con il proprio fratello, intercettata nell'àmbito di diverso procedimento, in cui si parla della somma di cinquemila euro da lui inviata a "Cosimino", a fronte di una contestazione che riguarda fatti commessi dal 2014 al 2017 e la partecipazione ad una ben definita e specifica cosca. In tal modo - sostiene la sua difesa - si sarebbe determinato un mutamento del fatto ed un difetto di correlazione tra accusa e sentenza. In ogni caso, la motivazione, per questa parte, si rivelerebbe viziata, per la discutibile interpretazione del contenuto di tali dialoghi, per l'indimostrata identificazione del "Cosimino" per uno dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], per l'irrilevanza ex se della mera contribuzione ad un fondo di solidarietà per detenuti, per il fatto che quelle emergenze investigative non hanno mai portato ad alcun provvedimento giudiziario nei confronti del ricorrente e di suo fratello. Infine, lo stesso collaborante Femia - si deduce - colloca le vicende in cui compaiono i fratelli [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2004-2005, con evidente frattura logica, oltre che cronologica, rispetto alla contestazione. 4.1.3. Vizi di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, doglianza ripresa e sviluppata anche con motivi aggiunti. 4.1.3.1. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza dà credito, in quanto parente degli [OSCURATO:PERSONA]: tuttavia, la relazione di parentela sarebbe molto indiretta e, comunque, essa non implicherebbe necessariamente l'approfondita conoscenza delle vicende della famiglia [OSCURATO:PERSONA], arbitrariamente ritenuta in sentenza. Inoltre, Femia non parla dell'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al clan [OSCURATO:PERSONA], bensì lo colloca in un gruppo gravitante in altra città del Piemonte, che non sa dire nemmeno se ritualmente affiliato o meno, con conseguente manifestazione di debolezza delle sue conoscenze. Le sue dichiarazioni, infine, mancano di riscontri, non potendosi ritenere per tali, come invece fa la sentenza, le dichiarazioni dei testimoni Zulian e Savarino, poiché intrinsecamente inattendibili. 4.1.3.2. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto attendibile per aver ammesso la propria ignoranza in ordine ad alcune vicende riguardanti il ricorrente; queste, però, attenevano ad aspetti essenziali dell'ipotizzata intraneità di costui al sodalizio: comune di provenienza, parentele con affiliati, "locale" di appartenenza. Inoltre, per sua stessa ammissione, egli ha riferito fatti anteriori al 2008, epoca dalla quale è stato detenuto fino al momento della sua collaborazione. In particolare, la sua affermazione per cui il proprio padre gli avrebbe riferito di aver conferito "doti" mafiose ad [OSCURATO:PERSONA], in occasione di una comune detenzione di costoro nel carcere di Vercelli, è stata smentita, poiché il ricorrente non sarebbe mai stato ristretto in quell'istituto. Infine, con i motivi aggiunti, la difesa ha evidenziato come, nell'àmbito di diverso procedimento, questo collaboratore di giustizia sia stato ritenuto inattendibile, con valutazioni che vanno al di là dei fatti oggetto di quel differente giudizio. 4.1.3.3. [OSCURATO:PERSONA], sulle cui dichiarazioni si è fondato il procedimento "Big bang", ha riferito di non sapere se [OSCURATO:PERSONA] fosse in affari con i fratelli [OSCURATO:PERSONA]; lo ha indicato come presente, sebbene silente, ad uno solo dei cinque incontri con altri mafiosi da lui descritti, ma è stato smentito dagli esiti dei rilevamenti sui telefoni cellulari, che hanno dato riscontro della presenza di tutti i riferiti partecipanti tranne che di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. In relazione alla ritenuta colpevolezza per l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo B dell'imputazione), sono quattro le ragioni di doglianza. 4.2.1. Vizi di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali la sentenza sostanzialmente si fonda. Zulian sarebbe soggetto totalmente inaffidabile, poiché autore di gravi reati, commessi subito dopo le vicende in contestazione nonché durante le relative indagini ed espressivi di un'attitudine al mendacio organizzato e pervicace. Il suo narrato, inoltre, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, sarebbe privo di elementi di conferma, in quanto: a) gli sms inviatigli da [OSCURATO:PERSONA] non sarebbero numerosi, ma soltanto due e di contenuto genericamente riferibile ad un - non contestato - rapporto debitorio tra loro; b) vi è sproporzione assoluta tra la riferita entità del suo debito (cinquantamila euro) e le prestazioni da lui effettuate (quattrocento euro ed alcune derrate alimentari in favore di non specificati detenuti), né si conciliano i tempi di assunzione di tale debito e di esecuzione delle prestazioni, rispettivamente, cioè, negli anni 2006 e 2015; c) Zulian ed [OSCURATO:PERSONA] erano legati da risalente amicizia e non vi è stata, da parte di quest'ultimo, alcuna condotta minacciosa o violenta; sul punto, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], moglie di Zulian, sono state travisate in sentenza. 4.2.2. In via alternativa e subordinata, il ricorso denuncia violazione di legge, nella parte in cui i giudici hanno escluso che [OSCURATO:PERSONA] abbia agito da c.d. "intermediario incolpevole", ovvero nell'esclusivo interesse dello Zulian, in relazione alle pretese estorsive dei [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine si evidenzia che: il ricorrente non intervenne di sua iniziativa, ma su sollecitazione dei familiari di Zulian, in virtù della pregressa amicizia tra loro; non chiese mai nulla per sé; lo stesso Zulian ha riferito di aver avuto l'impressione che [OSCURATO:PERSONA] cercasse di tutelarne l'integrità fisica e si preoccupasse solamente di non avere discussioni con i [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] non ha attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] alcun ruolo nella vicenda ed anzi lo ha trattato con freddezza. 4.2.3. In ulteriore subordine, premesso che, stando alle stesse parole di Zulian, dall'8 maggio 2016, data dell'ultimo sms ipoteticamente minatorio, [OSCURATO:PERSONA] non si è più fatto vivo con lui, la difesa ricorrente ipotizza l'erronea applicazione dell'art. 56, terzo comma, cod. pen., ritenendo che si versi in un'ipotesi di desistenza volontaria. 4.2.4. Infine si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, non essendo dimostrata la necessaria finalità agevolativa dell'intera cosca e non, in ipotesi, di singoli appartenenti alla stessa, ancorché di vertice. Si evidenzia, a tal fine, come due dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], definitivamente condannati nel processo "Big bang" come appartenenti al clan ed imputati dell'estorsione in questione, siano stati assolti. 4.3. Tre sono le censure riguardanti la ritenuta colpevolezza per l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C dell'imputazione). 4.3.1. Vizi di motivazione in punto di attendibilità della persona offesa. La sentenza ha erroneamente reputato insignificante che Savarino sia stato smentito da sua cugina Giovanna sul fatto che siano stati essi debitori a chiedere l'intervento di [OSCURATO:PERSONA]: tale aspetto, invece, risulterebbe decisivo, dal momento che all'imputato neppure è contestato di aver agito per un proprio e diretto interesse nell'esazione del debito, e trovando perciò conferma l'ipotesi di un intervento da lui compiuto nell'esclusivo interesse dell'offeso. 4.3.2. Di qui, la seconda doglianza, relativa all'erronea applicazione dell'art. 629, cod. pen., ad un'ipotesi d'intermediazione incolpevole. La sentenza, infatti, la esclude, argomentando che, in tal caso, a differenza di quanto invece è avvenuto, Savarino non sarebbe stato costretto ad impoverirsi per onorare quel debito (risulta accertato, infatti, che egli abbia venduto casa e saccheggiato anche il conto corrente postale della propria madre) ed avrebbe ottenuto dilazioni di pagamento e una riduzione, se non un azzeramento, del debito. Replica il ricorso che titolare del credito non era [OSCURATO:PERSONA], il quale perciò non poteva azzerarlo; ed altresì che il debito è stato effettivamente dimezzato, avendo Savarino versato cinquantamila euro in luogo dei centomila dovuti. 4.3.3. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991, in quanto: a) la vicenda si è conclusa a luglio del 2014, e quindi s'è svolta praticamente al di fuori del periodo di ipotetica esistenza dell'associazione mafiosa, contestata da giugno 2014 al 2017; b) gli originari creditori Ciampolillo e Vadalà sono estranei all'associazione; c) [OSCURATO:PERSONA] era del tutto sconosciuto a Savarino, talché questi non ne poteva ritrarre alcuna intimidazione qualificata, non potendo la stessa evincersi - come fa la sentenza - dal solo uso del dialetto calabrese: la Corte d'appello, infatti, non specifica quali siano stati i messaggi e le espressioni di chiara natura intimidatoria che sarebbero stati rivolti al debitore nell'occasione del loro incontro. 4.4. Due doglianze riguardano il tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo G). 4.4.1. Violazione di legge e travisamento della prova in punto di esistenza di una minaccia. A differenza di quanto ritenuto in sentenza, infatti, stando alla testimonianza della stessa persona offesa, le intimazioni rivoltele da [OSCURATO:PERSONA] non contenevano alcuna prospettazione di mali ingiusti, né quest'ultimo le ha mai detto di essere un pregiudicato, anzi avendolo escluso; la sentenza, inoltre, non indica su quali elementi fondi l'assunto per cui la Machedon ne conoscesse le parentele criminali. 4.4.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991. La sentenza, anzitutto, non ha trattato tale profilo con specifico riferimento al reato in discorso, ma soltanto, in generale, per tutti i reati interessati dalla relativa contestazione. Inoltre, quanto al "metodo mafioso", il ricorso evidenzia come l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], che ha escluso alla Machedon di avere precedenti penali, sia inconciliabile con l'intenzione di avvalersi di tale forma d'intimidazione più cogente. Va, inoltre, esclusa l'ipotizzata finalità di agevolare la cosca di riferimento, avendo egli agito per esigere crediti esclusivamente personali e dei proprietari dell'immobile, del tutto estranei al sodalizio. 4.5. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione alla ritenuta intestazione fittizia della pizzeria in Bardonecchia, affittata alla società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l.s., di cui era socia la Machedon (capo G1). Deduce il ricorso che il reato non sarebbe in radice configurabile, poiché l'[OSCURATO:PERSONA], attraverso la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.I., di cui deteneva praticamente l'intero capitale sociale, non ha mai ceduto la proprietà dell'azienda, limitandosi a concederla in affitto, senza perciò tenere alcuna condotta elusiva di possibili misure di prevenzione. Inoltre, l'impugnazione pone in rilievo la contraddittorietà intrinseca dell'affermazione di responsabilità per tale reato con quella per il delitto di estorsione nei confronti della Machedon, relativo al mancato pagamento dei canoni d'affitto dell'azienda: la natura fittizia dell'intestazione, infatti, non si concilia con la pretesa di pagamento di quelle prestazioni. La sentenza non risponde a tale obiezione, limitandosi al rilievo, tuttavia inconferente, dell'impegno in prima persona dell'imputato nella conduzione dell'esercizio. 4.6. Due motivi di ricorso attingono la statuizione di condanna per l'intestazione fittizia di un bar sito a Torino, in via [OSCURATO:PERSONA] (capo H). 4.6.1. Vizi di motivazione in punto di finalità elusiva dell'applicazione di misure di prevenzione. La sentenza d'appello sostanzialmente non motiva sul punto; quella di primo grado, invece, ricollega il sorgere di tali intenti all'emissione di misure cautelari nei confronti degli aderenti alla cosca dei [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel gennaio 2016. V'è, però, che i vari avvicendamenti proprietari di tale esercizio, tutti - secondo l'accusa - operati dall'[OSCURATO:PERSONA] fittiziamente, sono avvenuti fino a settembre del 2015, quindi in data anteriore a quegli arresti, senza che in sentenza venga indicata alcuna vicenda dalla quale poter desumere l'insorgenza del timore di costui di essere sottoposto a misure di prevenzione patrimoniale e, dunque, la sua intenzione di sottrarvi detto bene. 4.6.2. Violazione di legge e vizi di motivazione, in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7, legge n. 203 del 1991. La sentenza valorizza, per questa parte, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], secondo cui [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe riferito di aver aperto il bar in questione per provvedere al sostentamento della famiglia [OSCURATO:PERSONA], i cui membri erano detenuti. Ma, stando alla stessa contestazione, le intestazioni fittizie di tale esercizio risalirebbero già al novembre 2013, a fronte di un'associazione costituita - secondo il capo A) - nel giugno del 2014. Inoltre, nessuna delle due sentenze ha affermato che quel bar avesse recato un significativo contributo in termini di mezzi, forza e prestigio all'intero sodalizio, e non solo, in ipotesi, ad alcuni dei suoi membri, ancorché di rilievo, ciò che non basterebbe, tuttavia, a rendere configurabile l'aggravante. Anzi, la sentenza di primo grado aveva escluso che detto locale rivestisse importanza strategica per il gruppo e quella d'appello, discostandosi da tale valutazione, ha tuttavia omesso la necessaria motivazione rafforzata. 4.7. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'intestazione fittizia del bar "Gritty" (capo F). Si sostiene - così come per la pizzeria di cui al capo G1) - che il reato non potrebbe sussistere, in quanto l'omonima società in accomandita, della quale il ricorrente era accomandatario, è sempre rimasta proprietaria dell'azienda, che è stata soltanto concessa in affitto a terzi, così da escludere qualsiasi finalità elusiva di misure di prevenzione patrimoniali. 4.8. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'intestazione fittizia del ristorante "Lettera 22" (capo I). Il reato si sarebbe realizzato mediante la cessione delle quote di un socio, [OSCURATO:PERSONA], a tale [OSCURATO:PERSONA], moglie del consulente d'impresa di [OSCURATO:PERSONA] e schermo di quest'ultimo. La sentenza però - obietta il ricorso - non spiega come tale operazione potesse risultare funzionale all'elusione di eventuali misure di prevenzione, dal momento che le restanti quote societarie erano intestate - sempre fittiziamente, secondo la Corte d'appello - alla moglie dello stesso [OSCURATO:PERSONA], ovvero la coimputata [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, lo scopo di tale cessione sarebbe stato soltanto quello di evitare a quest'ultima le conseguenze di un eventuale fallimento di una s.r.l. a socio unico. 4.9. Vizi di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di usura di cui al capo M), in danno di tale Pazzi, commerciante di capi d'abbigliamento. La condanna si fonda sulle sole dichiarazioni della persona offesa, che la sentenza ha tuttavia omesso di valutare con il necessario criterio di maggior rigore imposto dalla giurisprudenza. In particolare: Pazzi non ha mai riferito di accordi di natura usuraria; il valore dei capi d'abbigliamento da lui ceduti gratuitamente ad [OSCURATO:PERSONA] e del persona! computer di cui quest'ultimo si sarebbe appropriato sarebbe ampiamente inferiore al credito vantato dallo stesso imputato; non v'è alcun riscontro su importo, tempi e modalità dei versamenti riferiti da Pazzi, mancando qualsiasi traccia documentale degli assegni - secondo il suo racconto - da lui emessi e poi annullati e dei prelievi di contante effettuati. L'unico elemento di conferma viene individuato dalla Corte d'appello in una conversazione telefonica intercettata tra costoro, in cui si fa riferimento a delle "ricevute" da consegnare, che lo stesso Pazzi, tuttavia, ha escluso trattarsi di assegni. Infine - denuncia il ricorrente - la sentenza sarebbe contraddittoria rispetto alla pronuncia assolutoria di altro imputato, già in primo grado, dall'analogo episodio di cui al capo E). 4.10. Vizi di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza per il delitto di usura di cui al capo N), in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]. Anche in questo caso, il deficit logico della decisione risiede nel credito attribuito alle dichiarazioni della persona offesa, sulle quali sostanzialmente si fonderebbe la condanna.La Corte d'appello avrebbe omesso di considerare la scarsa credibilità soggettiva del [OSCURATO:PERSONA], che è soggetto gravato da plurimi precedenti per estorsione e minaccia e che, dopo aver affermato di avere emesso assegni a favore di [OSCURATO:PERSONA], ha ritrattato; la sentenza, sul punto, si è limitata ad osservare che sarebbe frequente la concessione di prestiti usurari anche tra criminali, in tal modo, però, non affrontando lo specifico tema della credibilità di quel dichiarante. Inoltre, la Corte d'appello si è contraddetta, nel momento in cui ha respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria per l'audizione di tale [OSCURATO:PERSONA] (ovvero l'intermediario tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), rilevandone l'inaffidabilità proprio in ragione dei suoi trascorsi criminali. Ancora, la sentenza si rivelerebbe contraddittoria pure per avere ritenuto attendibile il racconto del [OSCURATO:PERSONA], in quanto particolarmente dettagliato, giustificandone, però, le dimenticanze proprio sulla sola circostanza verificabile, ovvero il pagamento con assegno di alcune rate del debito. La decisione, infine, sarebbe illogica, nella parte in cui ha inteso rinvenire un riscontro alle dichiarazioni dell'ipotetica vittima nelle conversazioni telefoniche in cui [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei ritardi nei pagamenti, aveva assunto un «atteggiamento prevaricatore tipico dei rapporti tra usuraio e vittima»: contegno - obietta la difesa - che, per comune esperienza, non può affatto considerarsi esclusivo del creditore usurario. 4.11. Vizi di motivazione, da ultimo, vengono denunciati anche in relazione al delitto di minaccia in danno di tale Iannone, rubricato al capo O), relativamente alla ravvisabilità del dolo e dell'aggravante di cui al citato art. 7. 4.11.1. Quanto al primo aspetto, la sentenza ha valorizzato due conversazioni intercettate tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], suo emissario ed autore materiale delle minacce: nella prima, [OSCURATO:PERSONA], rammenta all'altro di riferire a Iannone che, se si fosse mosso esso mandante, sarebbe stato «un casino»; nella seconda, manifesta a [OSCURATO:PERSONA] la volontà di incontrare Iannone (al quale, per inciso, si rimproverava di aver allacciato una relazione sentimentale con l'ex- amante di [OSCURATO:PERSONA]). Obietta il ricorso: a) non vi è alcun riferimento, nella prima conversazione, che consenta di ritenere - come invece ha fatto la sentenza - che il "casino" sarebbe stato in danno di Iannone, trattandosi di termine che in altre conversazioni [OSCURATO:PERSONA] usa in senso di "baldoria"; b) la seconda conversazione è irrilevante, poiché successiva al colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima, in cui si sarebbe concretizzato il reato. Inoltre - si evidenzia - in questa seconda telefonata il ricorrente si rivolge a [OSCURATO:PERSONA] affermando «io non so che dialogo hai avuto tu», in tal modo mostrando di ignorare il contenuto minatorio del colloquio da quegli intrattenuto con Iannone.* 4.11.2. Quanto all'anzidetta aggravante, la sentenza ha omesso di considerare la verosimile ipotesi della millanteria, essendo il [OSCURATO:PERSONA] persona estranea a qualsiasi sodalizio mafioso e non essendovi ragione per escludere che i contenuti della minaccia fossero stati autonomamente decisi da [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ha depositato memoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità dei ricorsi degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e per il rigetto di quello dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nessuno dei motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] può essere ammesso, consistendo sostanzialmente nella reiterazione delle questioni già rassegnate alla Corte d'appello e da questa disattese sulla base di una completa disamina del materiale probatorio e con argomentazioni logicamente lineari (pagg. 87 - 91, sent.). E' sufficiente perciò aggiungere soltanto qualche osservazione. 1.1. Relativamente al concorso nell'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo C), il ricorso spigola tra le dichiarazioni di questi, evidenziando alcune discrasie e dando una diversa lettura di qualche circostanza da lui riferita: in tal modo, però, chiede alla Corte di cassazione di rivalutare il contenuto del suo narrato e, dunque, un'indagine di fatto, che al giudice di legittimità è preclusa. Decisivi si rivelano, piuttosto, due aspetti evidenziati in sentenza e sostanzialmente incontroversi, ovvero: a) la nitida percezione, da parte della vittima, che il suo interlocutore diretto [OSCURATO:PERSONA] fosse un intermediario di altri, con la doviziosa descrizione delle circostanze da cui ciò aveva desunto (pagg. 90 s., sent. G.i.p. Trib.); b) il reiterato e certo riconoscimento fotografico del [OSCURATO:PERSONA], compiuto dalla stessa persona offesa, che lo ha indicato come il soggetto che aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA] in un'occasione e che, in «calabrese stretto», si era lamentato delle resistenze a pagare da essa manifestate. Sulla base di tali risultanze probatorie, si rivela senza dubbio coerente e ragionevole l'inferenza della Corte d'appello, per cui giammai Savarino si sarebbe reso autore di un'accusa consapevolmente mendace nei confronti di una persona che, al momento in cui il relativo riconoscimento fotografico è stato effettuato, egli sapeva essere un elemento di rango all'interno di un gruppo criminale di soggetti operanti in Piemonte ma provenienti dalla Calabria, zona di tradizionale e notorio insediamento di consorterie mafiose. Di qui, l'indiscutibile plausibilità del giudizio di attendibilità delle sue accuse.1.2. Anche con riferimento all'intestazione fittizia del bar in via [OSCURATO:PERSONA] a Torino (capo H), due elementi di prova valorizzati in sentenza, intesi secondo il loro significato più lineare, conferiscono inattaccabile sostegno logico al giudizio di condanna formulato nei confronti dell'imputato. Si tratta, in primo luogo, delle dichiarazioni della testimone [OSCURATO:PERSONA], persona estranea alla relativa vicenda economica, la quale ha riferito delle confidenze fattele da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui questi si sarebbe trovato nella necessità di aprire quel locale proprio per provvedere al sostegno economico dei componenti la famiglia [OSCURATO:PERSONA], allora detenuti (pag. 93, sent.). Ma, soprattutto, ad essere decisivo è l'attivo interessamento del [OSCURATO:PERSONA] ai fini del perfezionamento dell'acquisto dell'esercizio commerciale da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Impegno inequìvocamente documentato da dialoghi intercettati ed incontri accertati dagli inquirenti, anche in epoca successiva alla conclusione dell'acquisto, non spiegabile con un ruolo di mero e disinteressato intermediario dell'imputato e reso manifesto, quanto agii effettivi scopi, da un'affermazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]: «rischiamo che vado ad attaccarmi là, me lo sequestrano pure a me» (pag. 92 - 94, sent.). La lettura combinata di tali emergenze rende, dunque, ampiamente plausibile la conclusione per cui [OSCURATO:PERSONA] altro non fosse se non la "testa di paglia" del [OSCURATO:PERSONA] e che l'intestazione a lui di quell'esercizio commerciale fosse funzionale a sottrarre tale azienda a temuti sequestri. 1.3. Manifestamente infondata si rivela la doglianza riguardante l'aggravante dell'art. 7, legge n. 203 del 1991 (attualmente trasfusa 416-bis.1, cod. pen., al quale d'ora in poi si farà riferimento in motivazione), ritenuta in relazione ad entrambi quei delitti. La sentenza, come già s'è detto, spiega ampiamente le ragioni della netta percezione, da parte di Savarino, del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'emissario di altre persone e non è affatto irragionevole attribuire all'utilizzo da parte di [OSCURATO:PERSONA] del dialetto calabrese, in quel contesto, senza nemmeno rivolgersi alla vittima, una specifica valenza intimidatrice, trattandosi di contegni idonei ad evocare àmbiti criminali organizzati, di tradizionale connotazione mafiosa e, come tali, capaci d'incutere alla vittima maggior timore. Riguardo, invece, all'intestazione fittizia del bar, una volta ritenuto, per le ragioni anzidette, l'immediato interesse dei [OSCURATO:PERSONA] a tale attività e la destinazione ad essi dei relativi profitti, deve inevitabilmente ritenersi dimostrata anche la finalità agevolativa della cosca nel suo complesso e non dei solo [OSCURATO:PERSONA]. 1.4. Non consentito in questa sede - poiché afferente a valutazione dì fatto riservata al giudice di merito e sindacabile da quello di legittimità soltanto nei limiti della manifesta irragionevolezza od arbitrarietà, certamente non ravvisabili nello specifico — è il motivo riguardante il trattamento sanzionatorio. Peraltro, la doglianza si fonda su circostanze smentite dalle sopra evidenziate risultanze istruttorie: tutt'altro che marginale è stato, infatti, il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell'estorsione di cui al capo C); così come, stando alle dichiarazioni della teste Savarino ed allo spendersi in prima persona dell'imputato per la cessione del bar ad un intestatario di comodo, viene consequenziale ritenere che quell'attività non fosse insignificante per l'economia della cosca. 1.5. Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] dev'essere, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (art. 616, cod. proc. pen.; vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. 2. Dei motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputata [OSCURATO:PERSONA], sono ammissibili e fondati soltanto gli ultimi due, in tema di configurabilità dell'aggravante della finalità agevolativa mafiosa. Gli altri sono inammissibili. 2.1. Sono manifestamente destituiti di fondamento giuridico, in particolare, i primi due, con i quali si assume l'inconfigurabiità del delitto di cui all'art. 12- quinquies, d.l. n. 306 del 1992, conv. dalla legge n. 356 del 1992 (oggi trasfuso nell'art. 512-bis, cod. pen.), in caso d'intestazione fittizia dei beni al coniuge, poiché, a norma dell'art. 19, d.lgs. n. 159 del 2011, le indagini funzionali all'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale vengono estese anche a tale familiare. Invero, per la realizzazione di tale reato, è sufficiente l'accertamento dell'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni od altre utilità, senza che al giudice sia anche richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione patrimoniale accertata, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato. In questo senso si è ormai attestata la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270087; Sez. 6, n. 22568 del 11/04/2017, Francaviglia, Rv. 270035; Sez. 2, n. 7999 del 01/02/2017, Galliano, Rv. 269545; Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Camerlingo, Rv. 268200; Sez. 2, n. 13915 del 09/12/2015, dep. 2016, Scriva, Rv. 266386), abbandonando la tesi della necessità dell'accertamento della concreta capacità elusiva dell'intestazione fittizia, affacciatasi in passato in alcune pronunce minoritarie (Sez. 1, n. 49970 del 19/12/2014, dep. 2015, Burzì, Rv. 265408, citata dalla ricorrente; Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012, Ficara, Rv. 253340; Sez. 1, n. 4703 del 09/11/2012, dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254528). Può solamente rilevarsi, ad ulteriore conforto della correttezza della tesi ormai consolidatasi, che, più che la possibilità d'indagini sui beni dei familiari, quel che potrebbe preoccupare maggiormente il proposto per una misura di prevenzione patrimoniale è la presunzione del carattere fittizio dell'intestazione di beni in loro favore, disciplinata dal successivo art. 26 del medesimo testo unico del 2011. Tuttavia, la ristrettezza del dato cronologico entro il quale detta presunzione legale opera - essendo limitata agli atti dispositivi intervenuti nel biennio precedente alla proposta - rende comunque appetibile, nell'ottica del soggetto esposto al rischio di misure di prevenzione, l'intestazione fittizia ad un prossimo congiunto. 2.2. Per lo più generici e reiterativi dei motivi d'appello, nonché volti, almeno in parte, ad un'inammissibile rivalutazione di dati probatori, e comunque manifestamente infondati, sono i motivi dal terzo al sesto, con i quali si contesta la configurabilità delle intestazioni fittizie di beni di cui ai capi H) ed I) dell'imputazione. Presentando profili sostanzialmente comuni, essi possono essere trattati congiuntamente. 2.2.1. Come correttamente osservato dalla Corte distrettuale (pag. 155, sent.), la circostanza per cui l'imputata fosse sovente presente nel locale ed ivi svolgesse attività lavorativa è irrilevante ai fini che qui interessano: il dato dirimente, per la sussistenza o meno della fattispecie delittuosa in discorso, è rappresentato, piuttosto, dai flussi economici e finanziari, dalla provenienza, cioè, delle risorse riversate nell'attività della società e dalla gestione dei relativi ricavi. In fattispecie analoga, questa Corte ha già avuto modo di precisare che integra il reato di cui all'art. 12 -quinquies, cit., la fittizia intestazione di quote di una società, al solo fine di eludere possibili provvedimenti di prevenzione di tipo ablativo, in favore di soggetto che rimanga di fatto estraneo alla società medesima e che risulti privo sia di capitali costitutivi sia di capacità organizzativa e gestionale (Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016, Esposito, Rv. 265620). Diversamente opinando, infatti, per eludere la normativa in materia di misure di prevenzione patrimoniali, sarebbe sufficiente intestare la ditta o le quote di una società ad una commessa o ad una segretaria, costantemente presenti ed attive in azienda, probabilmente più del titolare.Nello specifico, dunque, non v'è dubbio che le finanze aziendali, in entrata e in uscita, quanto meno per quel che riguarda la quota di partecipazione della ricorrente, fossero riconducibili all'[OSCURATO:PERSONA] e da lui gestite in autonomia. E' lo stesso interessato, infatti, secondo quanto si legge in sentenza, ad ammettere la natura fittizia dell'intestazione delle quote societarie alla propria moglie, seppur - a suo dire - funzionale all'elusione del Fisco e non di possibili misure di prevenzione; e, nel senso dell'utilizzo non occasionale di costei quale "testa di paglia" delle imprese gestite dal marito, non può che deporre - secondo la sua lettura più piana - la conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA], alla proposta del proprio fratello di intestare alla [OSCURATO:PERSONA] anche il bar "Gritty" (capo F), risponde negativamente, osservando che costei «ha troppe cose». 2.2.2. Il ricorso prova a contrastare la concludenza di tali dati probatori adducendone il travisamento. Occorre, tuttavia, tener presente che, per la configurabilità del vizio di travisamento della prova, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco del dato probatorio (dichiarazione, conversazione intercettata, documento e così via) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del relativo significato probatorio (tra molte, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702). Nello specifico, un siffatto sovvertimento del significato di quei risultati probatori non è in alcun modo ravvisabile. Tanto dicasi non soltanto per l'inequivoca esclamazione di [OSCURATO:PERSONA] nel colloquio con il proprio fratello, ma anche per le dichiarazioni di costui in merito alla differente causale di quelle intestazioni fittizie: sul punto, anzi, la sentenza d'appello evidenzia l'assenza di adeguati riscontri probatori ed il ricorso non affronta tale specifica censura, limitandosi a riproporre l'argomento dell'elusione fiscale. Così come una mera reiterazione di allegazioni già rassegnate al giudice d'appello sono i richiami alle testimonianze dei successivi acquirenti del locale di cui al capo H), Pugliese e Palazzo, e del commercialista Carignola, nonché all'abitudine meridionale per cui sarebbero i mariti ad occuparsi degli affari delle mogli: l'assoluta inconsistenza di tali argomenti è ampiamente illustrata dalla sentenza impugnata, alla quale è sufficiente rinviare, posto che il ricorso non vi si misura in alcun modo (pagg. 154 ss.). Né, con specifico riferimento all'imputazione sub I), possono compromettere la complessiva tenuta logica della decisione le isolate ed estemporanee affermazioni tratte da alcuni dialoghi dei precedenti titolari dell'esercizio, i coniugi Anglisani e Scardina, esposte dal ricorso in modo completamente decontestualizzato ed attestanti, semmai, la collaborazione della [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dell'attività, indiscussa ma - come detto - di per sé irrilevante ai fini dell'esclusione del reato. 2.2.3. Quanto, infine, all'elemento psicologico del reato, la non occasionalità di tali intestazioni fittizie, le diffuse e costanti attività illegali di [OSCURATO:PERSONA], i suoi stretti contatti con esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA], condannati per appartenenza alla "ndrangheta", e la comunione di vita e di attività lavorativa tra lui e la ricorrente rendono ampiamente plausibile, e dunque non censurabile in questa sede, l'inferenza della piena consapevolezza, da parte di costei, della strumentalità di quelle intestazioni fittizie all'elusione di probabili provvedimenti giudiziari ablativi. 2.3. Ha fondamento, invece, come accennato in esordio di paragrafo, la doglianza riguardante il riconoscimento, per entrambi i reati, dell'aggravante dell'art. 416-1Dís.1, cod. pen., nella forma della finalità agevolativa mafiosa. Il ragionamento seguìto dalla Corte d'appello, sul punto, si presenta ellittico. Secondo quei giudici, infatti, posto che, della destinazione del bar di via [OSCURATO:PERSONA] al sostentamento dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riferito alla teste [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe credibile che ne avesse parlato con un'estranea e non anche con la propria moglie e formale intestataria di quel locale. Nessun elemento di prova, però, anche soltanto indiretto, dimostra che tale specifica informazione sia stata da [OSCURATO:PERSONA] partecipata alla propria moglie, né può ritenersi che la comunicazione a quest'ultima di una tale notizia fosse inevitabile od anche soltanto necessaria. Nulla permette di escludere, infatti, sulla base delle risultanze probatorie illustrate in sentenza, che la fittizia intestazione di quelle attività commerciali fosse stata a costei prospettata e richiesta, e da lei accettata, esclusivamente allo scopo di aiutare il proprio marito a sottrarre quei beni a temuti provvedimenti giudiziari, senza che ella si sia curata, dunque, di sapere in dettaglio quale fosse la destinazione dei relativi proventi. Peraltro, con riferimento al ristorante di Alpignano, di cui al capo I), non vi è neppure il dato probatorio delle dichiarazioni della Savarino: sicché l'automatica estensione della loro rilevanza anche a tale ulteriore episodio - per la dimostrazione della condivisione, od anche soltanto della consapevolezza, da parte della [OSCURATO:PERSONA], della finalità agevolativa mafiosa - si rivela sostanzialmente apodittica. Sul punto in esame, dunque, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, non emergendo dal ragionamento della Corte distrettuale profili di possibile approfondimento istruttorio, in ipotesi trascurati. 2.4. Da ciò consegue la necessità di rideterminare la pena inflitta alla ricorrente, potendovi provvedere direttamente la Corte di cassazione, sulla base delle valutazioni già compiute dai giudici di merito, senza necessità di rimettere gli atti alla Corte d'appello (vds. pagg. 188, sent. Tribunale, e 159, sent. Corte d'appello). Pena-base, per il più grave reato di cui al capo H), è quella di due anni e nove mesi di reclusione, stabilita dal primo giudice; essa, come disposto in appello, dev'essere diminuita di un terzo, per attenuanti generiche, perciò risultando pari ad un anno e dieci mesi, e quindi aumentata a due anni, ex art. 81, secondo comma, cod. pen.; infine, dev'essere ridotta ad un anno e quattro mesi, per la diminuente del rito abbreviato. 3. Inevitabilmente articolata è la disamina dei motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e differenti ne sono gli esiti. Per una maggiore facilità di lettura, è opportuno dedicare ad ognuno di essi un distinto paragrafo, nello stesso ordine in cui sono stati proposti. 4. Complessivamente infondato, in tutte le sue ulteriori articolazioni, è il primo, con il quale si contesta la ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa (capo A dell'imputazione). 4.1. Il ricorrente non si misura criticamente con gli argomenti che, in combinazione tra loro, sorreggono la concorde decisione dei giudici di merito per questa parte, conferendole indiscutibile plausibilità logica: le "ambasciate" ed i "richiami" inviati dalla Calabria, di cui parla con suo fratello in alcune conversazioni intercettate, e la conseguente "messa a disposizione" di entrambi; il finanziamento di cinquemila euro, da lui inviato a "Cosimino" [OSCURATO:PERSONA]; la commissione di reati in concorso con Adolfo e [OSCURATO:PERSONA]; la sua consuetudine con questi ultimi presso il bar "Gran galà" di Torino, comunemente ritenuto l'ufficio di costoro; gli incontri tra sodali dei [OSCURATO:PERSONA] tenutisi presso il bar "Bakery", da lui gestito; l'assidua frequentazione con il proprio zio, [OSCURATO:PERSONA], accertato capo del "locale" di Bardonecchia ed elemento di vertice della "ndrangheta" in Piemonte; la fuga a Malta, insieme al proprio fratello, a sèguito degli arresti nel procedimento denominato "Big bang". L'impugnazione si limita, invece, a rilievi meramente formali, come quello sulla non perfetta sovrapponibilità cronologica della contestazione rispetto a quella formulata nei confronti dei [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento "Big bang", oppure quello sull'estraneità di [OSCURATO:PERSONA] a tale processo, quasi che il fenomeno mafioso, soprattutto allorché si tratta di mafie cc.dd. tradizionali, possa e debba necessariamente essere circoscritto entro precisi cancelli temporali o fattuali. La delimitazione del tempus commissi delicti nel capo d'imputazione, in tal specie di reati, è necessaria, piuttosto, per la specificità e la determinatezza dell'accusa, in funzione delle garanzie difensive, ma non segna inevitabilmente, sul piano fenomenico, anche l'inizio e la fine di un sodalizio o della partecipazione del singolo ad esso. Né il mancato coinvolgimento di un aderente in uno o più reati- scopo fa sì che questi possa considerarsi estraneo alla consorteria, ben potendo il suo contributo manifestarsi anche diversamente od in altre iniziative delittuose. Nemmeno può valere a disarticolare il ragionamento della Corte distrettuale la circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] - stando alle accuse mossegli nel presente processo - abbia commesso anche reati non riferibili alle attività della cosca dei [OSCURATO:PERSONA]. Uno spazio di autonomia, più o meno ampio, nello svolgimento di attività delittuose non è ontologicamente inconciliabile con l'adesione del loro autore al sodalizio mafioso, tanto più allorché, come nel caso in rassegna, si tratti per lo più di reati di natura economico-finanziaria, non legati al controllo del territorio né ai settori illegali tipici delle organizzazioni criminali (si pensi, per esempio, al commercio di stupefacenti od alla circolazione delle armi) e tali, pertanto, da non entrare in naturale conflitto d'interessi con l'associazione mafiosa: alla quale, anzi, ben può interessare soltanto che tale soggetto sia comunque a disposizione della stessa, non facendole mancare, all'occorrenza, il proprio sostegno finanziario, spontaneamente od anche soltanto a richiesta. 4.2. Manifestamente infondata è la deduzione del difetto di correlazione tra contestazione e decisione, per avere la sentenza valorizzato le telefonate tra [OSCURATO:PERSONA] ed il proprio fratello del 2003, a fronte di un addebito riferito al periodo 2014 - 2017. Quel dato probatorio, infatti, saldato alle ulteriori emergenze istruttorie, è stato utilizzato dalla Corte d'appello quale elemento logico di conferma di un inserimento attuale - e non anche, o solo, per il passato - del ricorrente nella cosca dei [OSCURATO:PERSONA], proprio come contestatogli. E a nulla rileva che, all'epoca, non si sa per quale ragione, quell'acquisizione investigativa non ebbe sviluppi giudiziari, sempre che effettivamente ciò corrisponda al vero, essendo ciò difficilmente dimostrabile ma, comunque, indimostrato. Riguardo, poi, al significato di quella conversazione, all'identificazione del "Cosimino" e all'irrilevanza di un'elargizione in favore di detenuti, le censure difensive rimangono del tutto generiche, risolvendosi in non argomentate espressioni di dissenso dalle differenti valutazioni compiute dalla Corte d'appello. 4.3. Motivo sostanzialmente in fatto, poiché volto ad una rivalutazione di tali emergenze probatorie, è quello riguardante le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, delle quali si deduce, essenzialmente, la scarsa consistenza. Va tuttavia osservato che esse, nell'impianto complessivo della motivazione, hanno una valenza secondaria, se non proprio di contorno, poiché riguardano, per lo più e genericamente, il risalente inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nei ranghi della "ndrangheta" ed i suoi rapporti con i [OSCURATO:PERSONA]: i quali, però, possono ritenersi già comprovati, per un verso, dall'essere egli il nipote nonché abituale accompagnatore di uno storico boss di quell'organizzazione nel basso Piemonte, ma altresì dai vari episodi delittuosi oggetto del presente giudizio, in cui il ricorrente agisce insieme ai [OSCURATO:PERSONA] o per loro conto. Ragione per cui i limiti intrinseci di quelle dichiarazioni e della valutazione delle stesse compiuta in sentenza, in un una certa misura effettivamente ravvisabili, comunque non si rivelano decisivi ai fini della complessiva tenuta logica della motivazione. 5. Non hanno fondamento neppure le doglianze riguardanti l'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo B). 5.1. Quelle relative all'inaffidabilità di costui ed alla mancanza di conferme del suo narrato sono censure di puro fatto, che pongono in rilievo singoli aspetti non decisivi, eludendo invece il confronto con il complessivo racconto da lui rassegnato (vds. pagg. 81 - 83, sent. G.i.p. Trib., richiamata da quella impugnata) e con una motivazione nient'affatto manifestamente illogica. Non è controverso, infatti, e la sentenza lo spiega a dovere (pagg. 111 - 113), che Zulian fosse debitore di [OSCURATO:PERSONA] e che, con ogni verosimiglianza, la causale di tale obbligazione non fosse lecita, dal momento che neppure lo stesso [OSCURATO:PERSONA] la esplicita. Inoltre, a differenza di quanto dedotto in ricorso, le pressioni formulate da [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbero risolte in due soli sms dal contenuto generico, ma sarebbero state numerose, insistenti e perentorie, addirittura con la convocazione di Zuliani presso il bar "Bakery", alla presenza dei [OSCURATO:PERSONA], con la richiesta di compiere reati per l'associazione, al fine di saldare in tal modo il suo debito. 5.2. Nulla emerge dalla sentenza, invece, che autorizzi a ritenere che il ricorrente abbia agito con l'esclusiva finalità di perseguire l'interesse della vittima ed animato da motivi di solidarietà umana verso quest'ultima, come la costante giurisprudenza di questa Corte richiede per escludere la rilevanza penale della condotta dell'intermediario (così, fra tantissime altre, Sez. 2, n. 37896 del 20/07/2017, Benestare, Rv. 270723). Né depongono in tal senso le affermazioni dello stesso Zulian riportate in ricorso («sembrava che [OSCURATO:PERSONA] cercasse in qualche modo di tutelare la mia integrità fisica»; «l'idea che mi sono fatto è che, con questi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non voglia vere discussioni»), le quali possono attestare, al più, un'opera di mediazione condotta da [OSCURATO:PERSONA] per la reciproca soddisfazione di interessi contrapposti e concorrenti, anche di natura strettamente personale. 5.3. Del tutto inammissibile, invece, è la doglianza relativa alla configurabilità di una desistenza volontaria.Anzitutto, perché si tratta di motivo nuovo, non dedotto con l'atto d'appello. In secondo luogo, perché la censura è manifestamente infondata: quantunque in misura inferiore rispetto all'ammontare del debito contratto, Zulian, a sèguito delle minacce ricevute, ha effettuato delle prestazioni economicamente valutabili, sicché il reato si è consumato. 5.4. Non è fondato, infine, il motivo riguardante la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1, cod. pen.. La sentenza, infatti, evidenzia il diretto e reiterato intervento dei [OSCURATO:PERSONA], la sicura conoscenza del loro rango criminale da parte di Zulian, soggetto intraneo a quei circuiti illegali, e le modalità degli incontri (si pensi alla convocazione presso il bar di [OSCURATO:PERSONA] alla presenza di costoro): si tratta di circostanze di fatto, sostanzialmente indiscusse nella loro realtà, che possono ragionevolmente reputarsi espressive della particolare forza cogente che qualifica il "metodo mafioso". Inoltre, il personale e diretto interessamento dei [OSCURATO:PERSONA] e l'importo del debito (cinquantamila euro) giustificano adeguatamente anche il riconoscimento della finalità agevolativa dell'associazione. Né può rilevare di per sé, in senso contrario, che altri due fratelli [OSCURATO:PERSONA], originariamente coimputati, siano stati assolti: il ricorso, infatti, si limita a rammentare il dato, senza richiamare le ragioni di tale pronuncia e senza spiegare, dunque, per quale motivo quest'ultima dovrebbe riverberarsi sulle altre posizioni. 6. Considerazioni analoghe debbono rassegnarsi per le doglianze attinenti all'estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo C), che essenzialmente ricalcano quelle appena esaminate: inattendibilità della persona offesa, configurabilità di un'intermediazione incolpevole, esclusione dell'aggravante del citato art. 416-bis.1. Anche per questo capo, tuttavia, la sentenza presenta un percorso giustificativo lineare e ben lungi dall'essere manifestamente illogico (pagg. 113 - 117), evidenziando, in particolare, come le dichiarazioni della vittima abbiano trovato anche il conforto documentale dei numerosi prelievi di contante da essa effettuati e della vendita della propria abitazione, resasi necessaria per adempiere al debito contratto. E' sostanzialmente indiscutibile, poi, che, anche in questo caso, [OSCURATO:PERSONA] abbia agito nell'interesse dei [OSCURATO:PERSONA], sebbene siano stati lo stesso Savarino e sua cugina Giovanna a chiederne l'intervento, per essere sollevati dalle pretese degli originari creditori (in effetti estromessi e sostituiti dai [OSCURATO:PERSONA]): è di solare evidenza, infatti, che, per stabilire se l'intermediario abbia agito nell'esclusivo interesse della vittima, il dato decisivo non è l'assunzione dell'iniziativa per il relativo contatto, rilevando, piuttosto, le modalità di svolgimento del loro rapporto. Il ricorso, dal suo canto, si limita ad evidenziare singoli aspetti di contorno (la non perfetta sovrapponibilità del racconto dei cugini Savarino sulle modalità dell'iniziale coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA], la riduzione dell'entità del debito), dandone una lettura differente ma nient'affatto tale da disarticolare la motivazione, a meno di non voler ipotizzare, ma in modo del tutto irragionevole e privo di qualsiasi riscontro probatorio, che [OSCURATO:PERSONA] fosse sostanzialmente un benefattore, trovatosi coinvolto con la famiglia mafiosa dei [OSCURATO:PERSONA], suo malgrado, soltanto per soccorrere suoi sventurati amici che ne imploravano l'aiuto. 7. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso, riguardante il tentativo di estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], rubricato al capo G) dell'imputazione. 7.1. L'infondatezza è manifesta nella parte in cui si adduce che non vi sarebbero state minacce da parte dell'imputato. L'assunto, infatti, è del tutto assertivo nonché patentemente smentito dalle risultanze istruttorie illustrate da entrambe le sentenze di merito: sul punto, considerando la genericità di tale affermazione, è perciò sufficiente rinviare alla sentenza impugnata (pagg. 118 - 121) ed a quella di primo grado, dall'altra richiamata (pagg. 100 s.). E' irrilevante, poi, che [OSCURATO:PERSONA] abbia negato alla Machedon di essere un pregiudicato, al contrario, peraltro, di quanto la donna ha riferito esserle noto. In occasione dei loro dialoghi, infatti, egli ha comunque evocato i suoi trascorsi giudiziari e, pur genericamente affermando che «erano cose inventate», ha chiaramente fatto leva su tale suo vissuto per esercitare una maggiore pressione psicologica sulla sua interlocutrice, essendo altrimenti inutile quel riferimento personale. Del resto, chi fosse l'imputato era ben noto non solo alla Machedon, ma anche a [OSCURATO:PERSONA], colui, cioè, che si era fatto garante con [OSCURATO:PERSONA] dell'adempimento del debito da parte della donna, il quale ha espressamente dichiarato di essere intimorito da costui «per quello che il nome [OSCURATO:PERSONA] è noto a Bardonecchia, sanno tutti chi è...». E, su tali emergenze probatorie, il ricorso sorvola completamente. 7.2. Quanto, poi, all'aggravante del più volte citato art. 416-bis.1, l'insistenza delle minacce, la totale assenza di giustificazione della pretesa economica avanzata (anche su questo punto, rimarcato in sentenza, il ricorso praticamente tace), la caratura criminale del suo autore, nota agli interlocutori ma da costui altresì ostentata, con la suggestiva evocazione dei suoi trascorsi in carcere, valgono a conferire alla minaccia medesima quella maggiore cogenza che giustifica il riconoscimento di tale fattispecie circostanziale.Una volta, poi, riconosciuta l'aggravante in una delle sue forme, diviene superflua la disamina della doglianza specificamente rivolta all'altresì ritenuta finalità agevolativa del sodalizio mafioso, non potendo ravvisarsi alcun interesse concreto del ricorrente, in quanto, dall'eventuale annullamento della decisione su tale specifico punto, comunque non potrebbe per lui derivare in concreto, neppure sotto il profilo sanzionatorio, alcuna conseguenza favorevole. 8. La sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio, invece, con riferimento al capo G1), in parziale accoglimento del quinto motivo di ricorso. La contestazione riguarda la stipulazione del contratto con cui la "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", della quale [OSCURATO:PERSONA] deteneva il 99% delle quote, ha affittato alla "Tre torri s.r.l.", di cui era socia l'appena ricordata Machedon, il ristorante di Bardonecchia dalla cui gestìone sarebbero sorte le pretese estorsive oggetto del precedente capo d'imputazione. Secondo l'accusa, recepita dai giudici di merito, tale contratto d'affitto sarebbe stato fittizio e funzionale a consentire all'imputato l'elusione di possibili provvedimenti giudiziari ablativi. 8.1. Degli argomenti difensivi, non è fondato il primo, secondo cui, in sintesi, mantenendo [OSCURATO:PERSONA] la titolarità delle quote della società proprietaria del bene, non sarebbe stato comunque possibile sottrarre quest'ultimo ad un'eventuale misura di prevenzione patrimoniale a suo carico. L'art. 12-quinquies, comma 1, cit. (ora sostanzialmente trasfuso nell'art. 512-bis, cod. pen.), punisce l'intestazione fittizia di beni od altre utilità - per quanto qui interessa - effettuata «al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali»: non solo, dunque, allorché essa sia idonea ad evitare la confisca, ma anche quando sia in grado di sottrarre il bene alle misure di prevenzione patrimoniali diverse da quella (capo V, d.lgs. n. 159 del 2011) e, soprattutto, alle misure cautelari, qual è il sequestro. Non v'è dubbio, allora, che un eventuale contratto d'affitto d'azienda a terzi, in ipotesi lecito e non fittizio, in pendenza del sequestro di prevenzione delle quote della società proprietaria e salvo che l'amministrazione giudiziaria non ritenga di risolvere quel vincolo (soluzione tuttavia non obbligatoria e, di solito, non conveniente economicamente per la gestione pubblica), consentirebbe allo Stato di intascare i canoni d'affitto, lasciando però nelle mani dell'affittuario gli utili d'impresa, oltre ai beni aziendali eventualmente acquistati attraverso il reinvestimento di tali profitti. E' evidente, però, che, qualora invece il contratto d'affitto fosse fittizio, e l'affittuario fosse, perciò, soltanto uno schermo del proposto, la misura ablativa, seppur provvisoria, verrebbe aggirata, così realizzandosi in pieno la condotta delittuosa tipizzata dalla norma in rassegna.8.2. E' fondata, invece, la censura d'intrinseca contraddittorietà della sentenza, là dove ha ritenuto sussistente la natura fittizia di tale contratto d'affitto, ma, ad un tempo, ha ravvisato la condotta estorsiva dell'[OSCURATO:PERSONA] nella pretesa, da lui avanzata verso la Machedon, del pagamento dei relativi canoni. In verità, stando alla ricostruzione dei fatti di cui al già esaminato capo G), il contratto d'affitto d'azienda tra le società riferibili ad [OSCURATO:PERSONA] ed alla Machedon sarebbe stato effettivo (vds. pag. 98, sentenza di primo grado), tanto da aver egli preteso da costei la corresponsione dei canoni (oltre che, ma qui poco rileva, dell'arbitraria "buonuscita"). Tale situazione, dunque, risulta inconciliabile con un'interposizione fittizia della Machedon, non potendo questa desumersi dal sol fatto - evidenziato in sentenza - che il ricorrente abbia mantenuto una più o meno significativa ingerenza nella conduzione dell'attività: tale contegno, infatti, è compatibile, in ipotesi, anche con il legittimo interesse del titolare di un'azienda affinché l'inadeguata gestione da parte dell'affittuario non ne pregiudichi l'avviamento o le strutture. Su questi profili, dunque, è necessario un supplemento di motivazione che chiarisca la situazione di fatto accertata, nel rispetto del principio per cui non può riconoscersi come fittizia, e dunque integrante l'ipotizzato delitto di cui al citato art. 12-quinquies, la stipulazione di un contratto con il quale la disponibilità della cosa venga trasferita ad altri, attraverso la costituzione di un diritto reale limitato o di un diritto personale di godimento, con la previsione in corrispettivo di una prestazione patrimoniale effettiva e non meramente simulata, quantunque l'operazione sia astrattamente finalizzata a sottrarre il bene a possibili misure di prevenzione reali. 9. Non sono fondate le censure riguardanti l'intestazione fittizia del bar di cui al capo H), proposte con il sesto motivo. 9.1. A differenza di quanto fatto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (retro, § 1.2.), [OSCURATO:PERSONA] non si duole della ritenuta natura fittizia dell'intestazione di quell'attività commerciale a vari titolari e, da ultimo, ad [OSCURATO:PERSONA], che sostanzialmente non contesta. Egli lamenta, piuttosto, vizi di motivazione in punto di dimostrazione dello scopo, attraverso quella posticcia intestazione, di eludere eventuali misure di prevenzione. Sorregge, tuttavia, tale deduzione con argomentazioni di tipo soltanto formale, legati al periodo della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione mafiosa, come indicato nel relativo capo d'imputazione, e ad altre spigolature sulle date, omettendo completamente, invece, di confrontarsi il dato probatorio decisivo e qualificante. Questo non è solo quello dell'indubbio carattere apparente dell'intestazione a [OSCURATO:PERSONA], ma è, ancor prima, quello del personale ed insistente interessamento, ai fini del perfezionamento della cessione a costui, di [OSCURATO:PERSONA] ma anche di suo fratello Adolfo: il diretto coinvolgimento dì entrambi costoro, infatti, legittima senza forzature logiche la deduzione della Corte d'appello nel senso della funzionalità di quell'attività commerciale agli interessi della loro famiglia mafiosa e non soltanto di un singolo esponente di essa, saldandosi, in tal modo, con le dichiarazioni della teste Savarino ed offrendo a queste eloquente conferma. E poco rilevano le discrasie cronologiche segnalate in ricorso, semmai esistenti (dal momento che quanto meno la cessione a [OSCURATO:PERSONA] ricade nel periodo a cui si riferisce la contestazione del delitto associativo per [OSCURATO:PERSONA] e quella mossa ai [OSCURATO:PERSONA] nel processo "Big bang"): infatti, come già evidenziato trattando del capo A) dell'imputazione (§ 4.1.), il fenomeno mafioso naturalmente mal si presta ad essere circoscritto entro rigidi confini cronologici. Del resto, a disvelare il reale scopo dell'intestazione dell'attività in proprio favore, è lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui, parlando con [OSCURATO:PERSONA], afferma: «rischiamo che vado ad attaccarmi là, me lo sequestrano pure a me» (retro, sempre § 1.2.). 9.2. Anche con riferimento all'ulteriore censura, quella, cioè, relativa al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 416-bis.1, cit., è sufficiente richiamare quanto già osservato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA]: ovvero che l'accertato interesse di più d'un esponente di tale famiglia e la destinazione - anche - ad essi dei profitti dell'attività rendono logicamente ragionevole e giuridicamente corretta la decisione della Corte d'appello nel senso della finalità agevolativa di quell'intestazione fìttizia rispetto alle esigenze economiche della cosca nel suo complesso e non di singoli esponenti. 10. Il settimo motivo, in relazione all'intestazione fittizia del bar "Gritty" di Bardonecchia (capo F dell'imputazione), propone la medesima doglianza avanzata riguardo all'analogo reato di cui al capo G1): ovvero che, avendo mantenuto [OSCURATO:PERSONA] la titolarità delle quote della società proprietaria del bene, l'affitto dell'azienda a terzi non gli avrebbe comunque consentito di sottrarre quei beni ad un'eventuale misura di prevenzione patrimoniale a suo carico. Sul punto, non v'è nulla da aggiungere a quanto in precedenza osservato (§ 8.1.), dovendo perciò concludersi per l'infondatezza della doglianza. 11. Con l'ottavo motivo - relativo al capo I) dell'imputazione, ovvero altra intestazione fittizia, questa volta riguardante una parte e non la totalità delle quote di una società commerciale, anch'essa attiva nel settore della ristorazione - il ricorrente lamenta l'omessa motivazione, da parte della Corte distrettuale, sulla capacità elusiva di tale condotta, in quanto le restanti quote sociali erano rimaste comunque intestate alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], rimanendo perciò esposte al rischio di provvedimenti ablativi di prevenzione. Tale censura è inammissibile, a norma dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., poiché proposta per la prima volta con il ricorso per cassazione: ciò che spiega, del resto, l'assenza di argomentazioni sul punto nella sentenza impugnata. 12. Seppur per diverse ragioni, è inammissibile anche il nono motivo, riguardante il delitto di usura di cui al capo M), in danno di tale Pazzi. 12.1. Attraverso di esso, infatti, il ricorrente muove esclusivamente censure di fatto, dolendosi delle valutazioni compiute dalla Corte d'appello in merito alle dichiarazioni della persona offesa ed al contenuto della conversazione tra loro intercettata, che però non sono sindacabili dal giudice di legittimità. Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare la complessiva tenuta logica della motivazione, la quale, nel caso specifico, è ampiamente ravvisabile, sulla scorta di alcuni aspetti ivi evidenziati e sostanzialmente non revocati in dubbio neppure dal ricorrente: a) l'assenza di qualsiasi intento calunniatore della persona offesa, che anzi si è preoccupata di mostrarsi quasi riconoscente verso Ursíno, cercando di sminuirne le condotte - si legge in sentenza - «in maniera anche grottesca»; b) le condizioni economiche estremamente precarie di costei; c) l'erogazione, in suo favore, di prestiti di denaro da parte dell'imputato e l'avvenuta remunerazione dei medesimi con consistenti somme ulteriori, calcolate nell'ordine del 10% mensile, incompatibili con l'addotta causale della riconoscenza («per il disturbo»), da parte di un soggetto che versi in una situazione finanziaria disastrosa. Non possono incrinare questo impianto argomentativo le osservazioni della difesa ricorrente, che non adduce alcuno specifico elemento capace di far dubitare del giudizio di attendibilità della persona offesa, formulato dalla Corte distrettuale. Tale non può considerarsi, infatti, l'evidenziata mancanza di tracce documentali del rapporto debitorio, essendo questa compatibile, anzi, con la causa illecita del medesimo e con l'interesse del creditore - e a volte dello stesso debitore - di evitare il più possibile riscontri documentali e di regolare le prestazioni per contanti (tanto più allorquando, come nella specie, la vittima eserciti il commercio al minuto e possa perciò agevolmente attingere ai relativi incassi). 12.2. Manifestamente generico ed inconferente, infine, è il rilievo dell'intervenuta assoluzione di un imputato diverso da [OSCURATO:PERSONA] per un reato anch'esso distinto da quello in rassegna. Per un verso, tale assoluzione è stata disposta in primo grado, sicché la censura di contraddittorietà non può riguardare la sentenza impugnata; ma, ancor prima, l'identità di situazioni è meramente assenta e non sorretta dal benché minimo riferimento ai fatti. 13. Inammissibile è pure il decimo motivo, relativo all'imputazione di usura ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo N), con cui sostanzialmente s'invoca una rivalutazione della testimonianza della persona offesa, contestandone il giudizio di attendibilità formulato in sentenza e chiedendo alla Corte di cassazione, ancora una volta, un giudizio sulla prova e non sulla motivazione. La quale, invece, anche per questa parte, non presenta alcun salto logico evidente e non può affatto reputarsi irragionevole. Basti rilevare, in proposito, che è stato lo stesso imputato a confermare di aver erogato ì prestiti al [OSCURATO:PERSONA] e che, non solo dalla sentenza, ma neppure dal ricorso, emerge alcun elemento logico dal quale poter ipotizzare che l'abbia fatto per spirito di liberalità. La circostanza per cui [OSCURATO:PERSONA] vantasse anch'egli precedenti trascorsi giudiziari non può dunque valere, di per sé, ad escluderne pregiudizialmente la credibilità; come pure non sono tali da minare irrimediabilmente l'attendibilità delle sue dichiarazioni alcune imprecisioni o correzioni, essenzialmente riguardanti la collocazione nel tempo di singoli episodi ed agevolmente, nonché persuasivamente, giustificate dalla Corte d'appello per il decorso del tempo e non solo (vds. pag. 125 s., sent.). Né può ravvisarsi la denunciata contraddizione interna della sentenza, per non avere i giudici d'appello ammesso la rinnovazione istruttoria richiesta dalla difesa e volta all'assunzione della testimonianza di tale [OSCURATO:PERSONA]. A differenza di quanto sostenuto in ricorso, infatti, non è stata la Corte a ritenere costui inaffidabile per i suoi trascorsì criminali (diversamente - si assume - da quanto avrebbe fatto per [OSCURATO:PERSONA]), ma è stata la stessa difesa richiedente a presentarlo come tale, oltre a non indicare le specifiche circostanze sulle quali ne chiedeva l'escussione. E' per queste ragioni, e non solo (vds. pag. 95, sent.), che quella testimonianza non è stata ammessa, e non per l'impiego di un differente e più benevolo metro di giudizio nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa. Infine, se anche è vero che un «atteggiamento prevaricatore» verso il debitore può anche non essere un tratto esclusivo del creditore usurario, deve osservarsi che il riferimento contenuto in sentenza ad un siffatto contegno di [OSCURATO:PERSONA] è soltanto incidentale, e che, comunque, tale incontroverso comportamento difficilmente si concilia con una causale liberale od amichevole del prestito, così rendendo ancor meno plausibile, sul piano logico, l'alternativa ricostruzione difensiva. 14. Manifestamente infondate, infine, sono ambedue le censure attinenti al reato di minaccia aggravata in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] (capo O). 14.1. La prima, nella parte in cui adombra una diversa interpretazione del termine "casino" (prospettato allo Iannone dall'emissario di [OSCURATO:PERSONA], tale [OSCURATO:PERSONA], come conseguenza di un eventuale intervento diretto del ricorrente), costituisce una mera valutazione di fatto, peraltro completamente decontestualizzata. Al contrario, le motivazioni dell'invio del [OSCURATO:PERSONA] (l'aver, cioè, Iannone avviato una relazione sentimentale con l'ex-amante di [OSCURATO:PERSONA]) ed il comportamento tenuto da tale emissario (con minacce terribili ed indubbiamente icastiche: v. pagg. 139 s., sent.) depongono univocamente per l'allusione, con quel termine, a pesanti conseguenze future per la vittima. Inoltre, è sì vero che la seconda conversazione intercettata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è successiva alla consumazione del reato, ma essa è utilizzata in sentenza quale chiave di lettura e dato di conferma di quali fossero state le intenzioni per seguite da Ursíno con l'invio di [OSCURATO:PERSONA]. Né può essere decisivo, invece, in senso contrario, quanto affermato dal ricorrente nel corso di tale conversazione: «non so che dialogo hai avuto tu»; se questa battuta viene letta unitamente alle altre risultanze probatorie, infatti, viene del tutto ragionevole ritenere che essa si riferisse ai dettagli di quel dialogo e non ai suoi contenuti essenziali ed ai toni impiegati. 14.2. Quanto, poi, alla configurabilità dell'aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso", neppure la difesa ricorrente contesta la presenza, nella minaccia formulata da [OSCURATO:PERSONA] a Iannone, di quella particolare capacità intimidatoria che caratterizza la fattispecie. L'impugnazione si limita, piuttosto, ad ipotizzare che quella del [OSCURATO:PERSONA] sia stata soltanto una millanteria. L'eventualità della millanteria o dell'iniziativa individuale di costui, però, si rivela una pura congettura, perché non solo è sfornita di qualsivoglia spunto probatorio, ma si presenta altresì del tutto inconciliabile con la personalità di [OSCURATO:PERSONA], quale emerge dalle complessive vicende criminose oggetto di giudizio, nonché con la delicatezza della causale del suo conflitto con Iannone, che rende ragionevolmente improbabile l'ipotesi un'altrui ingerenza autonoma. 15. In conclusione, per quel che riguarda [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento della sentenza impugnata per il capo G1) comporta l'esclusione della relativa porzione di pena, pari a due mesi di reclusione (ovvero, vds. pag. 187, sent. primo grado: tre mesi, ridotti di un terzo ex art. 442, cod. proc. pen.).Per le residue imputazioni, invece, a norma dell'art. 624, cod. proc. pen., dev'essere dichiarato irrevocabile l'accertamento della sua colpevolezza, con conseguente e