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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03874/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 27/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA il 20/3/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità e per omessa risposta ai rilevi formulati dalla difesa.l

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazioni con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva e, conseguentemente, circa la mancata dichiarazione di prescrizione del reato.

2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità e per omessa risposta ai rilevi formulati dalla difesa rilevando che la Corte territoriale, omettendo di rispondere alle specifiche censure sul punto della difesa, avrebbe fondato la propria decisione sulla ritenuta falsificazione di tutti i documenti in atti laddove, invece, il teste avrebbe fatto riferimento alla contraffazione dei soli documenti originari e, quindi, non alla successiva fattura di vendita, elemento sul quale si fonderebbe la conclusione in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita dall'autovettura.

La doglianza, peraltro reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha spiegato che "tutti i documenti presenti nel fascicolo per l'immatricolazione del mezzo in Italia erano oggetto di contraffazione" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa.

In tal modo, infatti, il giudice dell'appello, considerato che la fattura di acquisto era un documento essenziale per l'immatricolazione in Italia e che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione circa la regolarità dell'acquisto, ha così dato conto, conformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, della consapevolezza da questi avuta della provenienza illecita dell'autovettura (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Il secondo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

La questione relativa all'applicazione della recidiva, che comporta una valutazione di merito, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta).

3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza con motiv

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 27/4/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PAVIA il 20/3/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità e per omessa risposta ai rilevi formulati dalla difesa.l 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazioni con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva e, conseguentemente, circa la mancata dichiarazione di prescrizione del reato. 2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, quanto alla dichiarazione di responsabilità e per omessa risposta ai rilevi formulati dalla difesa rilevando che la Corte territoriale, omettendo di rispondere alle specifiche censure sul punto della difesa, avrebbe fondato la propria decisione sulla ritenuta falsificazione di tutti i documenti in atti laddove, invece, il teste avrebbe fatto riferimento alla contraffazione dei soli documenti originari e, quindi, non alla successiva fattura di vendita, elemento sul quale si fonderebbe la conclusione in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa la provenienza illecita dall'autovettura. La doglianza, peraltro reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], che ha spiegato che "tutti i documenti presenti nel fascicolo per l'immatricolazione del mezzo in Italia erano oggetto di contraffazione" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. In tal modo, infatti, il giudice dell'appello, considerato che la fattura di acquisto era un documento essenziale per l'immatricolazione in Italia e che l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione circa la regolarità dell'acquisto, ha così dato conto, conformandosi alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, della consapevolezza da questi avuta della provenienza illecita dell'autovettura (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2. Il secondo motivo non è consentito ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. La questione relativa all'applicazione della recidiva, che comporta una valutazione di merito, infatti, non aveva costituito oggetto di appello (cfr. atto di appello e il riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motiv
Sentenza Cassazione n. 03874/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris