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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 34584/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],OLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, quale giudice del riesame ex artt.309 e ss. cod. proc. pen., in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, c1.1. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 16 dicembre 2021 (depositata il giorno 12 gennaio 2022) il Tribunale del riesame di Taranto ha accolto l'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 27 novembre 2021, con la quale era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione della misura - dalle ore 7.50 alle ore 15.10 dei giorni feriali - per svolgere attività lavorativa e ha, di conseguenza, revocato tale autorizzazione ripristinando la misura cautelare senza alcuna autorizzazione.1.1.

Il Tribunale ha evidenziato che l'impugnazione del p.m. era fondata poiché, nella fattispecie, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non erano state illustrate in alcun modo le ragioni per le quali le condizioni dell'indagato fossero di assoluta indigenza e che, comunque, il Margherita non le aveva documentate, essendosi limitato a produrre la documentazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA]:a, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione.

2.1. In particolare lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale.

Inoltre, sostiene di versare in assoluto stato di indigenza, come previsto dall'art.284, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto il Tribunale non poteva disporre la revoca dell'autorizzazione alla svolgimento dell'attività lavorativa e che, comunque, egli potrebbe essere controllato dalle forze di polizia sul luogo di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Come è noto, infatti, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27971 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279532 - 01).2.1.

Orbene, il ricorrente non si confronta in alcun modo rispetto al ragionamento svolto dal Tribunale con il provvedimentp impugnato e, in particolare, rispetto alla mancata allegazione di elementi a conferma del proprio stato di indigenza che, peraltro, non deduce nemmeno in questa sede.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA],OLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto, quale giudice del riesame ex artt.309 e ss. cod. proc. pen., in data 16/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, c1.1. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 16 dicembre 2021 (depositata il giorno 12 gennaio 2022) il Tribunale del riesame di Taranto ha accolto l'appello proposto dal p.m. avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 27 novembre 2021, con la quale era stata concessa a [OSCURATO:PERSONA] (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari) l'autorizzazione ad assentarsi dal luogo di esecuzione della misura - dalle ore 7.50 alle ore 15.10 dei giorni feriali - per svolgere attività lavorativa e ha, di conseguenza, revocato tale autorizzazione ripristinando la misura cautelare senza alcuna autorizzazione.1.1. Il Tribunale ha evidenziato che l'impugnazione del p.m. era fondata poiché, nella fattispecie, nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari non erano state illustrate in alcun modo le ragioni per le quali le condizioni dell'indagato fossero di assoluta indigenza e che, comunque, il Margherita non le aveva documentate, essendosi limitato a produrre la documentazione di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA]:a, per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione. 2.1. In particolare lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la manifesta illogicità ed erronea applicazione della legge penale. Inoltre, sostiene di versare in assoluto stato di indigenza, come previsto dall'art.284, comma 3, cod. proc. pen., e che pertanto il Tribunale non poteva disporre la revoca dell'autorizzazione alla svolgimento dell'attività lavorativa e che, comunque, egli potrebbe essere controllato dalle forze di polizia sul luogo di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte rileva che il ricorso è manifestamente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Come è noto, infatti, in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari, la valutazione in ordine alle "indispensabili esigenze di vita" deve essere improntata, stante l'eccezionalità della previsione di cui all'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., a criteri di particolare rigore, potendo risultare positiva solo in presenza di situazioni obiettivamente riscontrabili che impediscano al soggetto ristretto di poter far fronte in altro modo all'esigenza di vita rappresentata. (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27971 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 279532 - 01).2.1. Orbene, il ricorrente non si confronta in alcun modo rispetto al ragionamento svolto dal Tribunale con il provvedimentp impugnato e, in particolare, rispetto alla mancata allegazione di elementi a conferma del proprio stato di indigenza che, peraltro, non deduce nemmeno in questa sede. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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