CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19660/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocatiAniello Capuano, [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della Comm. Tributaria II Grado di Salerno n.5656/2020 depositata il 26/11/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania, adita insede di rinvio, rigettava l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] (di seguitopiù brevemente anche solo la Società) avverso la sentenza di primo gradoche aveva rigettato il ricorso della contribuente con cui erano statiimpugnati gli avvisi di accertamento TARSU 2006, concernenti un opificioin cui si esercitava attività di “distribuzione, lavorazione e miscelazione diNumero registro generale 15239/2021Numero sezionale 3665/2026Numero di raccolta generale 19660/2026Data pubblicazione 13/06/2026gas butano e propano; imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto inbombole per uso domestico e industriale; imbottigliamento di prodottiaffini nonché forniture e vendita al dettaglio di gas e di petrolio liquefatto”.2. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenza n.23062/2019della Suprema Corte da cui si è originato il giudizio di rinvio, avevacassato la sentenza di appello che aveva rigettato il gravame della società,rinviando la causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, peruna nuova valutazione di merito. La Corte, ritenuti inammissibili i primidue motivi, esaminava il terzo e quarto motivo, in quanto attinenti allaricorrenza di ipotesi di esonero o di riduzione del tributo, ritenendolifondati. In particolare, pur premettendo che “grava sul contribuentel’onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delleesenzioni previste dall’art.62, commi 2 e 3 del Dlgs. N.507/93” cassava lasentenza del giudice di 2° grado perchè questi “dopo aver affermato chela società contribuente non ha mai avanzato alcuna richiesta esonerativa eche comunque non ha mai fornito la prova della produzione in loco dirifiuti speciali” concludeva che la richiesta “di esenzione dalla tassazionerisulta generica e non supportata da sufficienti elementi”. In ragione di ciòaffermava che il giudice tributario aveva dimostrato “di non averesaminato alcuni documenti prodotti dalla contribuente e potenzialmentedecisivi ai fini di provare la riduzione di superficie per destinazione estruttura dei locali industriali”. La Corte indicava, quindi, quali documenti,posti in giudizio, avrebbero dovuti esser valutati nel merito in relazionedella domanda della ricorrente e li indicava come “la denuncia iniziale exart.70 DLgvo 507/93, i formulari attestanti la produzione in loco dei rifiutispeciali, la relazione tecnica sulla tipologia di rifiuti prodotti nell’areaoccupata, la planimetria grafico-descrittiva dei luoghi con indicazione dellespecifiche attività svolte, l’accertamento della proprietà immobiliaredell’UTE di Salerno”.3. Il giudice del rinvio, a sostegno del rigetto dell’appello proposto dallaNumero registro generale 15239/2021Numero sezionale 3665/2026Numero di raccolta generale 19660/2026Data pubblicazione 13/06/2026Società, sul presupposto che competa al contribuente l’onere di provareesenzioni e riduzioni di imposta nonché di portare a conoscenza dell’enteterritoriale attraverso apposita dichiarazione le circostanze su cui si esse sifondino, valutava la documentazione indicata dalla Corte, ritenendo cheessa non provasse le condizioni dell’esonero e/o la riduzione delle superficitassabili, sulla base della considerazione che la denuncia non offrisse iriferimenti che giustificassero la tassazione di solo 32 mq a fronte di 8000mq di aree scoperte e di 3600 mq coperti. Riteneva, inoltre, che ladocumentazione indicata dalla stessa Corte di Cassazione, non offrisse laprova rigorosa che i rifiuti speciali fossero stati effettivamente avviati arecupero direttamente dal produttore.4. Avverso siffatta pronuncia, la contribuente ha proposto ricorso incassazione affidandosi a due motivi.5. Il Comune di Siano ha resistito con controricorso.6. In data 12/12/2025 è stato pubblicato il decreto della PresidenteTitolare di estinzione del processo ex art.1 commi 186, 197 e 200 dellaL.n.197/2022, cui seguiva, però, a mente del 3° comma dell’art.391c.p.c., tempestiva istanza del controricorrente di fissazione dell’udienzaper la discussione del ricorso.7. In prossimità dell’udienza camerale, così fissata, le parti hannodepositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va accolta l’opposizione del Comunecontroricorrente al decreto di estinzione tenuto conto che, a mentedell’art. 1 comma 205 del l.n.197 del 2022, la definizione agevolata di cuial comma 198 del medesimo articolo presuppone che l’ente territorialeabbia stabilito, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dallalegislazione vigente per l’adozione dei propri atti, l’applicazione delledisposizioni dei comi dal 186 al 204 nelle controversie attribuite allagiurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo enteNumero registro generale 15239/2021Numero sezionale 3665/2026Numero di raccolta generale 19660/2026Data pubblicazione 13/06/2026strumentale. Ciò perché, tale decreto di estinzione non tiene conto che ilComune di Siano, come documentato nell’istanza di fissazione di udienzadi cui all’art.391 3° comma c.p.c., non ha stabilito, come è sua facoltà, diapplicare le predette disposizioni di cui ai citati commi dal 186 al 204; ilche preclude l’accesso della contribuente alla definizione agevolata perdifetto di un elemento costitutivo della fattispecie. Ne consegue che ildecreto di estinzione va revocato.2. Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente si duole dellaviolazione e falsa applicazione, sotto il profilo dell’art art.360 c.1 n.3 cpc,della carente motivazione degli atti con riferimento all’art.62 comma 3Dlgs n.507/1993, che assume non risolta nella decisione in appello inriassunzione, sostenendo che la CTR avesse fatto malgoverno del dispostodell'art. 2697 c.c. ed, avendo fondato il proprio convincimentoesclusivamente sulla ritenuta insufficienza della denuncia iniziale, nonavesse ottemperato a quanto richiesto dalla Corte di legittimitàproducendo una decisione con motivazione apparente ed incongruaavverso la quale l’odierna questione di diritto che si pone è l’obbligo diesaminare e giudicare sulla congruità o meno dei documenti prodotti dalleparti nel contraddittorio processuale.3. Con il secondo motivo, la contribuente la violazione e falsaapplicazione ex art.360 primo comma n.3 cpc in relazione alla mancatavalutazione da parte della CTR dei criteri regolamentari di esenzione pergli impianti di distribuzione carburanti, la dimensione industriale e lamancata valutazione della assimilabilità dei rifiuti speciali3.1. I due motivi, da trattarsi congiuntamente perché strettamenteconnessi, sono inammissibili.3.2. E’ orientamento consolidato di questa Corte che con la proposizionedel ricorso per cassazione, la parte ricorrente, sotto l’apparente deduzionedi una violazione di legge, non può rimettere in discussione,contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici delNumero registro generale 15239/2021Numero sezionale 3665/2026Numero di raccolta generale 19660/2026Data pubblicazione 13/06/2026merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sècoerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto alsindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, nonè conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, masolo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezzagiuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui restariservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, trale risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione" (Cass. 29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). Nelcaso di specie, la ricorrente utilizza impropriamente il canone di censura dicui all’art.360 primo comma n.3 c.p.c. perché attraverso la prospettataviolazione di legge mira, in realtà alla rivalutazione nel merito delladocumentazione in atti, indicata dalla stessa Corte di Cassazione nellasentenza di rinvio, che la CTR, cui è riservato quale giudice di meritol’apprezzamento dei fatti e delle prove, ha ritenuto inidonea a provare ildiritto all’esenzione e/o riduzione: sia in riferimento alla denuncia unicadei locali ed aree tassabili che ha ritenuto priva di elementi chegiustificassero le condizioni di esenzione delle aree residue, rispetto ai 32mq di superfice indicata come tassabile dalla contribuente, considerata laben maggiore consistenza catastale dell’area, composta da circa 8000 mqdi aree scoperte e 3600 mq di aree coperte; sia in riferimento al restodella documentazione indicata dalla Corte (i formulari attestanti laproduzione in loco dei rifiuti, la relazione tecnica sulla tipologia dei rifiutiprodotti nell’area occupata, la planimetria grafico descrittiva dei luoghi conindicazione delle specifiche attività svolte) rispetto alla quale la CTR, conaccertamento di merito ad essa riservato, ha ritenuto che non offrisse laprova convincente che i rifiuti speciali, assunti come prodotti nelle aree incontestazione, fossero stati effettivamente avviati al recuperodirettamente dal produttore.Numero registro generale 15239/2021Numero sezionale 3665/2026Numero di raccolta generale 19660/2026Data pubblicazione 13/06/20263.3. Sotto altro profilo, la prima doglianza si appalesa inammissibileperché la ricorrente nello stesso motivo deduce la violazione di legge inrelazione all’art.62 comma 3 del d.Lgs.507/1993 e dell’art.2697 c.c. econtemporaneamente censura la sentenza per motivazione apparente inordine all’apprezzamento dei documenti prodotti, nonostante sia costantel’orientamento di questa Corte di considerare inammissibile il motivo chesi risolva, come nel casi di specie, nella mescolanza e la sovrapposizionedi mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverseipotesi contemplate dall'art. 360, commi 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., nonessendo consentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quelli della violazione di norme di diritto,sostanziali e processuali, che suppone accertati gli elementi del fatto inrelazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intendeprecisamente rimettere in discussione, o di omessa motivazione, cherichiede l’assenza di motivazione (Cass. n. 23005 del 2025).3.4. In ogni caso, i motivi si rivelano anche infondati considerato che lala ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sul mancatoassolvimento da parte della contribuente dell’onere probatorio diindividuare quella parte della superficie -per specifiche caratteristichestrutturali e di destinazione ex art.62 3° comma d.Lgs.n.507/1992- in cuisi formano rifiuti speciali nonché dell’onere di dimostrare lo smaltimentodegli stessi da parte del produttore in base alle norme vigenti; il che ponela decisione della CTR, sulla base dell’apprezzamento del materialeistruttorio ad essa riservato, nel solco del consolidato orientamento sulpunto di questa Corte, secondo cui, tali presupposti vanno provati dalcontribuente, posto che le esenzioni, anche parziali, costituisconoeccezione alla regola generale di pagamento del tributo da parte di tutticoloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territoriocomunale (Cass., 16 aprile 2019, 10634; Cass., 5 settembre 2016, n.Numero registro generale 15239/2021Numero sezionale 3665/2026Numero di raccolta generale 19660/2026Data pubblicazione 13/06/202617622; Cass., 24 luglio 2014, n. 16858; Cass., 6 luglio 2012, n. 11351;Cass., 9 marzo 2012, n. 3756; Cass., 14 gennaio 2011, n. 775).4. In definitiva, il ricorso va rigettato.5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte, previa revoca del decreto di estinzione, rigetta il ricorso,condannando la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente,delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.513,00per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 29/4/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]