CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2021
Cassazione n. 30950/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZik sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO • La CORTE APPELLO di PALERMO, con sentenza in data 20/07/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di AGRIGENTO, in data 23/02/2021, nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 56-628 CP. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità ed alla qualificazione giuridica del fatto. Il ricorso è inammissibile. Esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso in esame, oltre ad un non consentito rinvio generico all'atto di appello, che non permette di comprendere le doglianze proposte, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza nella parte in cui la Corte ha messo in luce che vi era stata una violenta colluttazione tra vittima ed imputato, circostanza idonea ad escludere l'assenza di violenza fisica contro la persona offesa e con essa la sussistenza del tentativo di rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così