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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 47023/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

"e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di Bari, ad integrazione dell'ordinanza con cui aveva disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nella disponibilità di due soggetti indagati per reati fiscali, autorizzava l'amministratore giudiziario a percepire i canoni di locazione a decorrere da aprile 2021.

2. Avverso l'indicato decreto, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di terza interessata, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciae, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con cui deduce l'abnormità del provvedimento.

3. Con atto pervenuto il 15 settembre 2021, il difensore nonché procuratore speciale della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla trattazione; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue queila al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 10/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 11/05/2021 del G.i.p. del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. "e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato decreto, il G.i.p. del Tribunale di Bari, ad integrazione dell'ordinanza con cui aveva disposto il sequestro preventivo di beni mobili e immobili nella disponibilità di due soggetti indagati per reati fiscali, autorizzava l'amministratore giudiziario a percepire i canoni di locazione a decorrere da aprile 2021. 2. Avverso l'indicato decreto, [OSCURATO:PERSONA], nella veste di terza interessata, per il tramite del difensore di fiducia nonché procuratore speciae, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, con cui deduce l'abnormità del provvedimento. 3. Con atto pervenuto il 15 settembre 2021, il difensore nonché procuratore speciale della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato di rinunciare al ricorso, non avendo più interesse alla trattazione; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue queila al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 47023/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris