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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04542/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 16/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica in data 15/01/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582, commi primo e secondo, 635, comma secondo n. 1 cod. pen., in Ancona il 15/07/2014.

2. In data 21/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 582 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, del teste Marchetti ed alle risultanze del certificato medico, risulta evidente l'insussistenza del reato di lesioni; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 635, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la vettura si trovava in un luogo chiuso da una sbarra ed accessibile ai soli dipendenti, il che esclude la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157-161 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., quanto alla mancata verifica del decorso del termine massimo di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione.

Il ricorso non risulta manifestamente infondato, considerato che dalla motivazione delle sentenze di merito risulta come tra il Dagnino ed il Cutillo vi fosse stata una lite, nel corso della quale entrambi avevano cominciato a spintonarsi reciprocamente; tuttavia, nonostante le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui il Dagnino aveva sferrato un pugno al Cutillo, il referto del pronto soccorso attestava "tensione emotiva, piccola abrasione alla spalla sinistra", diagnosticando "stato reattivo ansioso a riferite minacce e aggressione verbale con abrasione spalla sinistra".

Il teste Marchetti, presente al fatto, aveva confermato che i due avevano cominciato a darsi delle spinte, e che egli aveva tentato di separarli senza riuscirvi, ricordando che il Dagnino aveva colpito con estintore la vettura del Cutillo, mentre quest'ultimo aveva colpito il Dagnino con un pugno.

Peraltro, la difesa, con i motivi aggiunti, aveva depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in data 04/03/2021, con cui il Cutillo era stato condannato per il reato di lesioni personali ai danni del Dagnino, nel medesimo contesto.

In tal senso, quindi, rileva il decorso del termine massimo di prescrizione, pari, per entrambe le fattispecie contestate, ad anni sette mesi sei; considerata l'epoca di consumazione dei reati, in data 15/04/2014, in assenza di sospensioni, tale termine, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., risulta decorso alla data del 15/10/2021.

Proprio le circostanze evidenziate, quanto al reato di lesioni, impongono l'annullamento della sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., essendo pacifica la condotta di danneggiamento del veicolo del Cutillo da parte del Dagnino, la sentenza impugnata ha dato atto che l'area di parcheggio all'interno della quale era parcheggiata la vettura del Cutillo era adibita alla sosta dei dipendenti dell'Azienda ospedaliera, e presentava una sbarra che impediva l'accesso a veicoli di terzi, potendo, peraltro, i pedoni accedervi senza alcuna limitazione; in base a tali circostanze, quindi, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante.

Anche in riferimento a tale aspetto, tuttavia, il motivo non appare manifestamente infondato, atteso che la sussistenza della aggravante in esame non dipende tanto dalla natura pubblico o privata del luogo in cui si trova custodito il bene, ma alla condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, ovvero in un luogo in cui la sorveglianza risulta saltuaria (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279774 Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870).

In altri termini, per la sussistenza dell'aggravante in esame, occorre che la cosa trovi protezione solo in base ad una sorta di senso civico dei consociati che possano liberamente accedervi.

Nel caso in esame, quindi, la presenza di una sbarra, per giunta in riferimento ad un parcheggio destinato ai dipendenti dell'Azienda ospedaliera, non consente di chiarire appieno se vi fosse o meno una sorveglianza, se la stessa fosse saltuaria, ed in che modo la sbarra incidesse o meno sulla indiscriminata possibilità di accesso, ad esempio a mezzo strumenti elettronici di apertura.

In tal senso, quindi, anche in riferimento a tale reato, rileva il decorso del temine massimo di prescrizione, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali.

Al giudice civile in sede di rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione.

Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ancona il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona emessa in data 16/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione; lette le conclusioni scritte del difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nell'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica in data 15/01/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per i reati di cui agli artt. 582, commi primo e secondo, 635, comma secondo n. 1 cod. pen., in Ancona il 15/07/2014. 2. In data 21/11/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento all'art. 582 cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, alla luce dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa, del teste Marchetti ed alle risultanze del certificato medico, risulta evidente l'insussistenza del reato di lesioni; 2.2 violazione di legge, in riferimento all'art. 635, comma secondo, cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la vettura si trovava in un luogo chiuso da una sbarra ed accessibile ai soli dipendenti, il che esclude la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità; 2.3 violazione di legge, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 2.4 violazione di legge, in riferimento agli artt. 157-161 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., quanto alla mancata verifica del decorso del termine massimo di prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio agli effetti penali, per essere i reati estinti per prescrizione. Il ricorso non risulta manifestamente infondato, considerato che dalla motivazione delle sentenze di merito risulta come tra il Dagnino ed il Cutillo vi fosse stata una lite, nel corso della quale entrambi avevano cominciato a spintonarsi reciprocamente; tuttavia, nonostante le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui il Dagnino aveva sferrato un pugno al Cutillo, il referto del pronto soccorso attestava "tensione emotiva, piccola abrasione alla spalla sinistra", diagnosticando "stato reattivo ansioso a riferite minacce e aggressione verbale con abrasione spalla sinistra". Il teste Marchetti, presente al fatto, aveva confermato che i due avevano cominciato a darsi delle spinte, e che egli aveva tentato di separarli senza riuscirvi, ricordando che il Dagnino aveva colpito con estintore la vettura del Cutillo, mentre quest'ultimo aveva colpito il Dagnino con un pugno. Peraltro, la difesa, con i motivi aggiunti, aveva depositata la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in data 04/03/2021, con cui il Cutillo era stato condannato per il reato di lesioni personali ai danni del Dagnino, nel medesimo contesto. In tal senso, quindi, rileva il decorso del termine massimo di prescrizione, pari, per entrambe le fattispecie contestate, ad anni sette mesi sei; considerata l'epoca di consumazione dei reati, in data 15/04/2014, in assenza di sospensioni, tale termine, ai sensi dell'art. 161 cod. pen., risulta decorso alla data del 15/10/2021. Proprio le circostanze evidenziate, quanto al reato di lesioni, impongono l'annullamento della sentenza impugnata ai fini civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., essendo pacifica la condotta di danneggiamento del veicolo del Cutillo da parte del Dagnino, la sentenza impugnata ha dato atto che l'area di parcheggio all'interno della quale era parcheggiata la vettura del Cutillo era adibita alla sosta dei dipendenti dell'Azienda ospedaliera, e presentava una sbarra che impediva l'accesso a veicoli di terzi, potendo, peraltro, i pedoni accedervi senza alcuna limitazione; in base a tali circostanze, quindi, la Corte di merito ha ritenuto sussistente la contestata circostanza aggravante. Anche in riferimento a tale aspetto, tuttavia, il motivo non appare manifestamente infondato, atteso che la sussistenza della aggravante in esame non dipende tanto dalla natura pubblico o privata del luogo in cui si trova custodito il bene, ma alla condizione di esposizione alla pubblica fede, che ricorre anche se la cosa si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, ovvero in un luogo in cui la sorveglianza risulta saltuaria (Sez. 2, n. 29171 del 08/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279774 Sez. 5, n. 14022 del 08/01/2014, Fusari, Rv. 259870). In altri termini, per la sussistenza dell'aggravante in esame, occorre che la cosa trovi protezione solo in base ad una sorta di senso civico dei consociati che possano liberamente accedervi. Nel caso in esame, quindi, la presenza di una sbarra, per giunta in riferimento ad un parcheggio destinato ai dipendenti dell'Azienda ospedaliera, non consente di chiarire appieno se vi fosse o meno una sorveglianza, se la stessa fosse saltuaria, ed in che modo la sbarra incidesse o meno sulla indiscriminata possibilità di accesso, ad esempio a mezzo strumenti elettronici di apertura. In tal senso, quindi, anche in riferimento a tale reato, rileva il decorso del temine massimo di prescrizione, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali. Al giudice civile in sede di rinvio va rimessa anche la liquidazione delle spese del presente giudizio tra le parti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla altresì la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti del presente giudizio. Cos
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