CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 settembre 2021
Cassazione n. 37800/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio per prescrizione. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 19/2/2020, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Verbania a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 4) cod. pen., commesso il 12/9/2011. 2.L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, deducendo carenza di motivazione della sentenza con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Rappresenta in proposito che l'imputato ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla contestata recidiva qualificata, paralizzandone gli effetti. Escludendo l'incidenza della recidiva sulla prescrizione, il reato risulterebbe estinto alla data del 12 marzo 2019. 2.Deve essere accolta la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione per le ragioni che seguono. Il ricorrente era stato chiamato a rispondere del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, numeri 2) e 4) cod. pen.; risultava altresì contestata a suo carico la recidiva semplice. Nella parte descrittiva della imputazione si faceva esclusivo riferimento all'aggravante della destrezza. Il giudice di primo grado, pur non avendo espressamente escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen., ha ritenuto la ricorrenza della sola aggravante della destrezza, come risulta evidente dalle argomentazioni prodotte in motivazione e dalla commisurazione della pena (la pena base viene infatti individuata in misura incompatibile con la fattispecie del furto pluriaggravato). Deve pertanto ritenersi che il giudice di primo grado abbia di fatto escluso l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2) cod. pen. In tema di prescrizione del reato, siccome previsto dall'art. 161 cod. pen., la recidiva semplice non ha alcuna incidenza sul tempo necessario a prescivere. Deve quindi prendersi atto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. Il termine massimo di prescrizone del reato di furto per il quale è stata ritenuta una sola aggravante è pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dal 12 settembre 2011 (data di consumazione del furto). Valutando il breve periodo di sospensione intervenuto nel giudizio di primo grado (dal 18/12/2015 al 15/1/2016, per un totale di giorni 27) in ragione del rinvio dell'udienza accordato dal giudice su richiesta della difesa, il termine massimo è interamente decorso alla data del 8/4/2019. 3. Deve pertanto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 21 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]