CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1.kkrA.,-, elirk-/511421 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gerrtite le conclusioni del PG (AktwatZ r4+e- ckede- .2 Avvi 44 ti eectom ~t° cool 44: n., ee ,11,9 vved im &tiro ì twert cuto - [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della giustizia ricorre avverso l'ordinanza del 27 ottobre 2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino, che ha rigettato il reclamo ex art. 35 bis, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354 avverso il provvedimento del 26 marzo 2020, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva accolto il reclamo ex art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presentato da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., avverso il provvedimento con il quale l'Amministrazione carceraria gli aveva negato l'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali. Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che il diniego all'acquisto del lettore CD e dei CD musicali aveva leso interessi inerenti a beni essenziali della persona, che rappresentavano la proiezione di diritti fondamentali dell'individuo. Anche se l'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000 prevedeva che fosse consentito di detenuti solo l'uso di un apparecchio radio e l'autorizzazione all'utilizzo di lettori CD per soli motivi di lavoro e studio; ai sensi dell'art. 30 del Regolamento interno della Casa circondariale infatti era consentito l'uso in camera di lettori CD e di un numero massimo di dieci CD musicali originali. Il diniego opposto, quindi, si poneva in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000, che ammetteva la possibilità di limitazioni alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti solo se sostenute da motivate esigenze di sicurezza. 2. Il ricorrente lamenta esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organo amministrativo dello Stato, poiché non ci sarebbero stati i presupposti legali per l'intervento del Magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., stante l'assenza dell'inosservanza da parte dell'Amministrazione di disposizioni dell'Ordinamento penitenziario o del relativo regolamento di attuazione, ovvero di un grave pregiudizio all'esercizio di un diritto del detenuto. Il ricorrente, inoltre, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 35 bis, 41 bis e 69 Ord. pen., 14 e 40 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'art. 40 d.P.R. n. 230 del 2000, norma di portata generale, limitava l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e di studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. Per i reparti ex art. 41 bis Ord. pen., inoltre, la materia sarebbe ulteriormente disciplinata dagli artt. 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale, per essi appositamente emanata, nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radlofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di studio, particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario, l'utilizzo di lettori digitali. Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata, che non avrebbe tenuto conto della pressante necessità, per i detenuti assoggettati a regime detentivo differenziato, di mantenere elevati standard di sicurezza, idonei ad escludere la manomissione fraudolenta dei lettori CD, il loro uso illegittimo e la possibilità che entrino in istituto oggetti vietati o pericolosi. Secondo il ricorrente, quindi, il divieto di acquisto e di possesso di CD non avrebbe inciso sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, ma solo sulla mera modalità di esercizio di tale attività, regolamentata dall'Amministrazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La questione, che si pone all'attenzione del Collegio, è quella dei limiti alla possibilità, per i detenuti, di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici, come sono appunto ì CD, al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici; limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen. Giova evidenziare che tale ultimo regime speciale detentivo prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurale, funzionali a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della Direzione d'istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per í CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime. Il contrassegno SIAE, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e, a monte, sul relativo dispositivo di lettura. L'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali non presenterebbe alcuna legittima connessione con i fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, non è dunque condivisibile nella sua perentorietà. Centrale resta l'obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di provenienza. In vista del raggiungimento dell'obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l'ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, il ricorso deve essere accolto e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con ri