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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 29151/2024

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to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4896-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o da ll’ a vvocat a [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI COMOdel 30/7/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024;Ric. 2019n.4896 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA]

1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dal Comune di Bregnano per ottenere l’integrazione o la rettifica del decreto col quale il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva retrocesso un’area,che esso aveva concess o in diritto di superficie all’imprenditrice poi fallita, senza chiarire le sorti dell’ipoteca che vi era stata iscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio.

1.2. Il Comune di Bregnano, con ricorso straordinario notificato il 29/1/2019, ha chiestola cassazione del decreto.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio hanno resistito con distinti controricorsi eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è stato comunicato alle parti lo stesso giorno della sua pubblicazione.

1.4. Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha, tra l’altro, dedotto che la comunicazione eseguita dalla cancelleria il 30/2018 non era idonea a far decorrere il termine breve perché alla relativa pec non era allegata la copia conforme del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

3.1. Il ricorso, prima ancora che inammissibile perché proposto contro un provvedimento privo del requisito della definitività (atteso che l’eventuale estinzione dell’ipoteca avente ad oggetto il diritto di superficie ben potrà essere accertata in un giudizio a cognizione piena, qualora la creditrice ipotecaria decida di procedere a soddisfarsi sul bene ai sensi degli artt. 602/603 c.p.c.) è inammissibile perché tardivo.

3.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire: - innanzitutto, che il termine (di sessanta giorni) per proporre Ric. 2019n.4896 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 ricorso per cassazione ai sensi dell’ art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 3 della l. n. 742/1969, , in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l.fall.; -in secondo luogo, che tale termine, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3°, l.fall.,comincia a decorrere (anche) dalmomento della comunicazione (integrale) del provvedimento alla parte, co sì come eseguita dalla cancelleria di regola ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp.att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. n. 19941 del 2017; Cass. n.21345 del 2012).

3.3. Nel caso in esame,risulta che il decreto impugnato è stato comunicato al Comune reclamante , a mezzo di pec dichiaratamente inviata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 (e cioè, come può argomentarsi a contrario dal comma 5, con l’allegazione integrale del provvedimento trasmesso), in data 30/7/2018.

3.4. Ne consegue che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione era,al momento della notifica dello stesso (e cioè il 29/1/2019), senz’altro scaduto.

4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

5. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2019n.4896 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 P.Q.M.

La Corte dichiara i l ricorso inammissibil e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore di ciascuno de i controricorrenti, nella somma di €. 3.200,00,di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4896-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o da ll’ a vvocat a [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli a vvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI COMOdel 30/7/2018; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024;Ric. 2019n.4896 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA], con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigettato il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto dal Comune di Bregnano per ottenere l’integrazione o la rettifica del decreto col quale il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:PERSONA] gli aveva retrocesso un’area,che esso aveva concess o in diritto di superficie all’imprenditrice poi fallita, senza chiarire le sorti dell’ipoteca che vi era stata iscritta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio. 1.2. Il Comune di Bregnano, con ricorso straordinario notificato il 29/1/2019, ha chiestola cassazione del decreto. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio hanno resistito con distinti controricorsi eccependo, tra l’altro, la tardività del ricorso in quanto il provvedimento impugnato è stato comunicato alle parti lo stesso giorno della sua pubblicazione. 1.4. Il ricorrente ha depositato memoria in cui ha, tra l’altro, dedotto che la comunicazione eseguita dalla cancelleria il 30/2018 non era idonea a far decorrere il termine breve perché alla relativa pec non era allegata la copia conforme del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 3.1. Il ricorso, prima ancora che inammissibile perché proposto contro un provvedimento privo del requisito della definitività (atteso che l’eventuale estinzione dell’ipoteca avente ad oggetto il diritto di superficie ben potrà essere accertata in un giudizio a cognizione piena, qualora la creditrice ipotecaria decida di procedere a soddisfarsi sul bene ai sensi degli artt. 602/603 c.p.c.) è inammissibile perché tardivo. 3.2. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire: - innanzitutto, che il termine (di sessanta giorni) per proporre Ric. 2019n.4896 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 ricorso per cassazione ai sensi dell’ art. 111 Cost. avverso i decreti emessi dal tribunale fallimentare in sede di reclamo contro i provvedimenti del giudice delegato non è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 3 della l. n. 742/1969, , in ragione della generale previsione introdotta dall’art. 36 bis l.fall.; -in secondo luogo, che tale termine, come può evincersi dalla norma contenuta nell’art. 26, comma 3°, l.fall.,comincia a decorrere (anche) dalmomento della comunicazione (integrale) del provvedimento alla parte, co sì come eseguita dalla cancelleria di regola ai sensi degli artt. 136 c.p.c. e 45 disp.att. c.p.c., o anche in forme equipollenti, purché risulti certa la presa di conoscenza dell’atto da parte del destinatario e la relativa data (Cass. n. 19941 del 2017; Cass. n.21345 del 2012). 3.3. Nel caso in esame,risulta che il decreto impugnato è stato comunicato al Comune reclamante , a mezzo di pec dichiaratamente inviata ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012, conv. con l. n. 221/2012 (e cioè, come può argomentarsi a contrario dal comma 5, con l’allegazione integrale del provvedimento trasmesso), in data 30/7/2018. 3.4. Ne consegue che il termine di sessanta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione era,al momento della notifica dello stesso (e cioè il 29/1/2019), senz’altro scaduto. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La Corte, infine, dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ric. 2019n.4896 - Sez. 1 - CC del 26 giugno 20 2 4 P.Q.M. La Corte dichiara i l ricorso inammissibil e e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, in favore di ciascuno de i controricorrenti, nella somma di €. 3.200,00,di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 - bisdello stesso art. 13, se dovuto.
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