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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2026

Cassazione n. 33196/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E di Ternivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l'accoglimento del ricorso;in procedura trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2026 il Tribunale di Terni –quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LeonardGabriel, la revoca della sostituzione della pena inflitta – per reato stradale - con illavoro di pubblica utilità.In motivazione si evidenzia che una volta passata in giudicato la sentenzacontenente il beneficio, il condannato non si sarebbe attivato per l’avvio dellaesecuzione dei lavori di pubblica utilità, con inerzia prolungata.2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso deduce, con unico motivo, vizio dimotivazione.Si evidenzia che l’UEPE territorialmente competente ab origine era statoavvisato proprio dal [OSCURATO:PERSONA] del suo trasferimento in Roma, con comunicazioneche già nel mese di ottobre del 2025 il difensore aveva inviato alla cancelleria delTribunale di Terni (comunicazione che viene allegata al ricorso).Da ciò è derivata la necessità di reperire altro ente, circostanza di fatto chepure si è verificata con posteriore comunicazione, ma l’UEPE di Roma non hacontattato il [OSCURATO:PERSONA].

Dunque vi sarebbe travisamento dei dati istruttori,incidente sulla decisione.Con memoria del 11 maggio 2026 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormenteprecisato che in data 3 dicembre 2025 è stata trasmessa la nuova dichiarazionedi disponibilità fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], con attodepositato nel fascicolo processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2.

Va premesso che per costante orientamento interpretativo di questa Corte(v.

Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, D'aniello, Rv. 281189 - 01) in tema diguida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della penaprincipale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e nondel condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attivitàlavorativa individuata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato conrinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzionesostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se ilpubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessatodell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quantoprescritto in sentenza).Dunque la revoca del beneficio può verificarsi soltanto ove sia dimostratoche l’autorità giudiziaria abbia concretamente avviato il procedimento e ilcondannato sia stato contattato dall’UEPE territorialmente competente, restandoinerte.

Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non soltanto muove dalprincipio opposto ma non tiene conto delle attività svolte dal condannato persegnalare il trasferimento e la nuova disponibilità di un diverso ente.Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, conrinvio per nuovo giudizio come da dispositivo.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Terni.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E di Ternivista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];vista la requisitoria con cui il Sost. [OSCURATO:PERSONA] haconcluso per l'accoglimento del ricorso;in procedura trattazione scritta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 17 febbraio 2026 il Tribunale di Terni –quale giudice della esecuzione – ha disposto, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LeonardGabriel, la revoca della sostituzione della pena inflitta – per reato stradale - con illavoro di pubblica utilità.In motivazione si evidenzia che una volta passata in giudicato la sentenzacontenente il beneficio, il condannato non si sarebbe attivato per l’avvio dellaesecuzione dei lavori di pubblica utilità, con inerzia prolungata.2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle formedi legge – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce, con unico motivo, vizio dimotivazione.Si evidenzia che l’UEPE territorialmente competente ab origine era statoavvisato proprio dal [OSCURATO:PERSONA] del suo trasferimento in Roma, con comunicazioneche già nel mese di ottobre del 2025 il difensore aveva inviato alla cancelleria delTribunale di Terni (comunicazione che viene allegata al ricorso).Da ciò è derivata la necessità di reperire altro ente, circostanza di fatto chepure si è verificata con posteriore comunicazione, ma l’UEPE di Roma non hacontattato il [OSCURATO:PERSONA]. Dunque vi sarebbe travisamento dei dati istruttori,incidente sulla decisione.Con memoria del 11 maggio 2026 la difesa del [OSCURATO:PERSONA] ha ulteriormenteprecisato che in data 3 dicembre 2025 è stata trasmessa la nuova dichiarazionedi disponibilità fornita dalla [OSCURATO:PERSONA], con attodepositato nel fascicolo processuale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.2. Va premesso che per costante orientamento interpretativo di questa Corte(v. Sez. 1, n. 15861 del 17/09/2020, D'aniello, Rv. 281189 - 01) in tema diguida in stato di ebbrezza, ove sia stata operata la sostituzione della penaprincipale con il lavoro di pubblica utilità, è onere dell'autorità giudiziaria - e nondel condannato - l'avvio del procedimento finalizzato allo svolgimento dell'attivitàlavorativa individuata. (In applicazione del principio la Corte ha annullato conrinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva revocato la sanzionesostitutiva sulla base della sola inerzia del condannato senza verificare se ilpubblico ministero avesse avviato la fase esecutiva con la notifica all'interessatodell'ordine di esecuzione e la contestuale ingiunzione ad attenersi a quantoprescritto in sentenza).Dunque la revoca del beneficio può verificarsi soltanto ove sia dimostratoche l’autorità giudiziaria abbia concretamente avviato il procedimento e ilcondannato sia stato contattato dall’UEPE territorialmente competente, restandoinerte. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione non soltanto muove dalprincipio opposto ma non tiene conto delle attività svolte dal condannato persegnalare il trasferimento e la nuova disponibilità di un diverso ente.Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato, conrinvio per nuovo giudizio come da dispositivo. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Terni.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO [OSCURATO:PERSONA]
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