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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 09307/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] BoAndouk; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente come rapina piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poggia su un'ipotesi congetturale e non evincibile dal compendio istruttorio (cfr. p. 8: «i tre imputati non hanno mai prospettato una ricostruzione in punto di fatto alternativa a quella dell'accusa»), né, peraltro, la Corte di cassazione potrebbe decidere su una tale questione, dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, essendo necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651- 01); che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di rapina e di lesioni personali, risulta non consentito, evidenziando mere ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valutazione delle emergenze istruttorie (operazione preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici alle pp. 6-9); che neppure il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 585, secondo comma, n. 2, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., non è stato prospettato con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] BoAndouk; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l'errata qualificazione del fatto ascritto all'odierno ricorrente come rapina piuttosto che come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poggia su un'ipotesi congetturale e non evincibile dal compendio istruttorio (cfr. p. 8: «i tre imputati non hanno mai prospettato una ricostruzione in punto di fatto alternativa a quella dell'accusa»), né, peraltro, la Corte di cassazione potrebbe decidere su una tale questione, dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, essendo necessari accertamenti di fatto (cfr. Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651- 01); che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di rapina e di lesioni personali, risulta non consentito, evidenziando mere ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sulla valutazione delle emergenze istruttorie (operazione preclusa nel giudizio di legittimità, a fronte di congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici alle pp. 6-9); che neppure il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'applicazione delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 585, secondo comma, n. 2, e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen., non è stato prospettato con l'atto di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 f
Sentenza Cassazione n. 09307/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris