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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24545/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione degli artt. 474 e 649 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474, 648 cod. pen., non sono consentiti poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, senza un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione; che , invero, il giudice di appello, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto integrati i delitti ascritti all'odierno ricorrente, affermando, da un lato, l'idoneità dei marchi contraffatti apposti su ben 6162 articoli detenuti per la vendita dall'imputato ad offendere il bene giuridico della fede pubblica e, dall'altro, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione non avendo questi documentato e fornito attendibile spiegazione in ordine alla ricezione degli stessi (si vedano le pagg. 3-5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, dovendosi a tal proposito ricordare che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; nella specie l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto con il riferimento al rilevantissimo numero di oggetti recanti marchio contraffatto detenuti per la vendita, circostanza ritenuta idonea a giustificare l'entità della pena base in misura superiore al minimo edittale e degli aumenti operati a titolo di continuazione (pag. 5 della sentenza impugnata). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione degli artt. 474 e 649 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474, 648 cod. pen., non sono consentiti poiché, oltre ad essere costituiti da mere doglianze in punto di fatto, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, adeguatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, senza un effettivo confronto critico con le ragioni poste a base della decisione; che , invero, il giudice di appello, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, ha ritenuto integrati i delitti ascritti all'odierno ricorrente, affermando, da un lato, l'idoneità dei marchi contraffatti apposti su ben 6162 articoli detenuti per la vendita dall'imputato ad offendere il bene giuridico della fede pubblica e, dall'altro, la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione non avendo questi documentato e fornito attendibile spiegazione in ordine alla ricezione degli stessi (si vedano le pagg. 3-5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell'art. 133 cod. pen ed il vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato, dovendosi a tal proposito ricordare che la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è deducibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; nella specie l'onere argomentativo risulta adeguatamente assolto con il riferimento al rilevantissimo numero di oggetti recanti marchio contraffatto detenuti per la vendita, circostanza ritenuta idonea a giustificare l'entità della pena base in misura superiore al minimo edittale e degli aumenti operati a titolo di continuazione (pag. 5 della sentenza impugnata). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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