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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11540/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso del Michelucci sia dichiarato inammissibile e che il ricorso del Radosavljevic sia accolto, con conseguente annullamento delle due sentenze di merito con rinvio al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso del giudizio; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 25 settembre 2018 del Tribunale di Pescara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in un tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e di [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore tentato furto e, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti a quest'ultimo, li aveva condannati alla pena di giustizia.

In particolare, la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lei ascritta per non aver commesso il fatto e ha conseguentemente escluso la predetta aggravante e ridotto la pena nei confronti dei coimputati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen..

Evidenzia che la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista da detta disposizione solo sulla base dei suoi pregiudizi penali, mentre avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi da essa previsti, ed in particolare la tenuità del fatto, tenuto conto delle sue modalità di commissione e dell'esiguità del danno.

Le condotte per le quali egli aveva riportato condanna in precedenza erano episodiche e commesse in un ristretto arco temporale e risalivano a molto tempo addietro.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentato sulla base dei predetti pregiudizi, senza valutare gli elementi a tal fine addotti dall'imputato.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen..

A tal fine deduce che egli in data 22 gennaio 2018 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed all'udienza del 16 febbraio 2018 il Tribunale era stato informato del suo stato di restrizione domiciliare; il Tribunale avrebbe quindi dovuto rinviare il processo dando atto che l'imputato era impedito e disporre la sua traduzione alla successiva udienza.

Erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'imputato avesse un onere di richiedere tempestivamente la sua traduzione, in realtà insussistente.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia attribuito rilevanza penale alla condotta di reato.

Sostiene che la stessa sarebbe inoffensiva perché da essa nessun pregiudizio poteva derivare per la persona offesa, atteso che i ticket sottratti non potevano essere riscossi, in quanto relative a vincite relative a slot-machine e già pagati, come riferito dal teste all'udienza del 16 febbraio 2018.

La Corte di appello aveva, invece, utilizzato il contenuto della querela sostenendo che essa era utilizzabile in quanto la persona offesa, per il tempo trascorso, non era più in grado di riferire l'accaduto, omettendo di valutare il contenuto della deposizione del teste, cosicché la motivazione risulta illogica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo, del tutto correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità, ritenendo abituale il comportamento dell'imputato, essendo quest'ultimo già precedentemente condannato più volte per reati della medesima indole.

Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

Peraltro, laddove ricorra, come nel caso di specie, il presupposto ostativo dell'abitualità del comportamento, considerata la sua efficacia assorbente, il giudice non è tenuto ad accertare l'esistenza delle altre condizioni previste dalla citata disposizione per l'applicazione della causa di non punibilità.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato e, in applicazione del principio sopra esposto, la decisione deve ritenersi adeguatamente motivata sul punto.

2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato.

Questa Corte di cassazione ha affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, Rv. 277113) e il principio è stato ribadito recentemente dalle Sezioni Unite con una sentenza non ancora pubblicata, ma per la quale è stata diffusa l'informazione provvisoria.

Il secondo motivo di ricorso è assorbito.

3. All'inammissibilità del ricorso del Michelucci consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Quanto al Radosavljevic, le due sentenze di merito devono essere annullate e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/01/2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso del Michelucci sia dichiarato inammissibile e che il ricorso del Radosavljevic sia accolto, con conseguente annullamento delle due sentenze di merito con rinvio al Tribunale di Pescara per l'ulteriore corso del giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila ha parzialmente riformato la sentenza del 25 settembre 2018 del Tribunale di Pescara che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per concorso in un tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 5, cod. pen. e di [OSCURATO:PERSONA] per un ulteriore tentato furto e, ritenuta la continuazione tra i reati ascritti a quest'ultimo, li aveva condannati alla pena di giustizia. In particolare, la Corte di appello ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione a lei ascritta per non aver commesso il fatto e ha conseguentemente escluso la predetta aggravante e ridotto la pena nei confronti dei coimputati. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen.. Evidenzia che la Corte di appello ha negato l'applicazione della causa di non punibilità prevista da detta disposizione solo sulla base dei suoi pregiudizi penali, mentre avrebbe dovuto considerare tutti gli elementi da essa previsti, ed in particolare la tenuità del fatto, tenuto conto delle sue modalità di commissione e dell'esiguità del danno. Le condotte per le quali egli aveva riportato condanna in precedenza erano episodiche e commesse in un ristretto arco temporale e risalivano a molto tempo addietro. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentato sulla base dei predetti pregiudizi, senza valutare gli elementi a tal fine addotti dall'imputato. 3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 420-ter e 178, lett. c), cod. proc. pen.. A tal fine deduce che egli in data 22 gennaio 2018 era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari ed all'udienza del 16 febbraio 2018 il Tribunale era stato informato del suo stato di restrizione domiciliare; il Tribunale avrebbe quindi dovuto rinviare il processo dando atto che l'imputato era impedito e disporre la sua traduzione alla successiva udienza. Erroneamente il Tribunale aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'imputato avesse un onere di richiedere tempestivamente la sua traduzione, in realtà insussistente. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole che la Corte di appello abbia attribuito rilevanza penale alla condotta di reato. Sostiene che la stessa sarebbe inoffensiva perché da essa nessun pregiudizio poteva derivare per la persona offesa, atteso che i ticket sottratti non potevano essere riscossi, in quanto relative a vincite relative a slot-machine e già pagati, come riferito dal teste all'udienza del 16 febbraio 2018. La Corte di appello aveva, invece, utilizzato il contenuto della querela sostenendo che essa era utilizzabile in quanto la persona offesa, per il tempo trascorso, non era più in grado di riferire l'accaduto, omettendo di valutare il contenuto della deposizione del teste, cosicché la motivazione risulta illogica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo, del tutto correttamente la Corte di appello ha escluso la possibilità di applicare la causa di non punibilità, ritenendo abituale il comportamento dell'imputato, essendo quest'ultimo già precedentemente condannato più volte per reati della medesima indole. Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). Peraltro, laddove ricorra, come nel caso di specie, il presupposto ostativo dell'abitualità del comportamento, considerata la sua efficacia assorbente, il giudice non è tenuto ad accertare l'esistenza delle altre condizioni previste dalla citata disposizione per l'applicazione della causa di non punibilità. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato e, in applicazione del principio sopra esposto, la decisione deve ritenersi adeguatamente motivata sul punto. 2. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato. Questa Corte di cassazione ha affermato che la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza (nella specie, udienza dibattimentale di primo grado), integra un'ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in assenza, anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento (Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, Rv. 277113) e il principio è stato ribadito recentemente dalle Sezioni Unite con una sentenza non ancora pubblicata, ma per la quale è stata diffusa l'informazione provvisoria. Il secondo motivo di ricorso è assorbito. 3. All'inammissibilità del ricorso del Michelucci consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Quanto al Radosavljevic, le due sentenze di merito devono essere annullate e deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara per il giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/01/2022.
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