CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 1976
Cassazione n. 40656/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen., commesso il 19 ottobre 2017; Ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, che deducono violazioni di legge e vizi motivazionali in ordine alla esclusione dell'art. 131 bis cod. pen. e al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (cfr. pagg. 2 e 3); Considerato che il secondo motivo di ricorsi, che eccepisce l'intervenuto decorso "ad oggi" del termine prescrizionale, è manifestamente infondato, tenuto conto che il termine massimo di prescrizione, anche senza computare le sospensioni di cui alla legge n. 103 del 1017, sarebbe maturato il 18 giugno 2025 - dopo la pronuncia della sentenza impugnata (in ragione di 60 giorni di sospensione per rinvio udienza del 8 giugno 2022 per legittimo impedimento) - e che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis