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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 08344/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze conformi di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada.

Rilevato che la difesa lamenta carenza ed illogicità della motivazione sugli elementi a carico del reo e sulla esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in cui sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto.

Rilevato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, essendo i motivi proposti del tutto generici.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il re id

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle due sentenze conformi di merito del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta carenza ed illogicità della motivazione sugli elementi a carico del reo e sulla esistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in cui sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto. Rilevato che l'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono, essendo i motivi proposti del tutto generici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il re id
Sentenza Cassazione n. 08344/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris