CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2022
Cassazione n. 20674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo léannullamento con rinvio, limitatamente alla applicazione delléattenuante di cui alléart. 62, n. 4 cod.pen. Inammissibile nel resto. Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. I, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 28 febbraio 2022 che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal primo giudice in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver illecitamente detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina suddivisa in 10 dosi per grammi 1,84 ed ulteriori grammi 10,393 di cocaina destinata alla cessione in favore di terzi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione per avere il giudice di merito mancato di ravvisare la destinazione al consumo personale dello stupefacente rinvenuto, non avvalendosi quindi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza ai fini dell'accertamento della destinazione della sostanza stupefacente allo spaccio, adagiandosi supinamente alla decisione presa dal giudice di primo grado senza confrontarsi con le doglianze contenute nell'atto d'appello, e limitandosi ad affermare che ricorrono "plurime, logiche e convergenti circostanze indicative della detenzione per fini di spaccio". 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge penale in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen., già richiesta con i motivi di appello, che la Corte territoriale ha ritenuto non potersi concedere, disattendendo così l'orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Unite che ha recentemente affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità, di cui all'art. 62, n.4 cod.pen., è applicabile ad ogni tipo di delitto commesso per motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela. Erra pertanto la Corte territoriale che ha affermato la non pplicabilità dell'attenuante in ragione della astratta riferibilità del bene giuridico protetto alla salute nei reati in materia di stupefacenti. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod.pen. Inammissibile nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in t) cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare, unitamente ad ulteriori elementi attinenti alla modalità della custodia, quale la suddivisione in dosi, e alle affermazioni parzialmente confessorie del ricorrente, rese in occasione dell'interrogatorio all'udienza di convalida. Pertanto, il giudice di merito ha indicato puntualmente le ragioni per le quali la detenzione della sostanza deve essere ritenuta finalizzata allo spaccio. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla decisione attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 2.In ordine alla seconda doglianza, si precisa che recentemente Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 Ud. (dep. 02/09/2020), Rv. 279499 ha affermato che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, senza alcuna preclusione, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti. In particolare, si è affermata la piena compatibilità dell'attenuante della "speciale tenuità" di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. con la valutazione della "lieve entità" ai fini dell'applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto la prima attiene ai motivi a delinquere (lucro perseguito), al profitto (lucro conseguito) e all'evento (dannoso o pericoloso) del reato, mentre la seconda è relativa alla condotta - avuto riguardo ai mezzi, alla modalità e alle circostanze dell'azione - e all'oggetto materiale del reato - in relazione alla qualità e quantità delle sostanze. Pertanto, l'attenuante in esame è configurabile per ogni tipo di delitto, purché commesso per motivi di lucro, a prescindere dalla natura dell'offesa prodotta e dal bene protetto dalla norma incriminatrice, e la relativa valutazione è affidata ad una puntuale ed esaustiva verifica da parte del giudice di merito, dell'entità, non solo del lucro effettivamente conseguito dall'agente, ma anche del lucro perseguito, nonché della gravità dell'evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta considerata, tale da risultare "proporzionata" alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l'autore del fatto si proponeva di conseguire o ha, in effetti, conseguito. Nel caso in disamina, la Corte di appello ha disatteso tale recente orientamento delle Sezioni Unite (n. 24990 del 30/01/2020), ritenendo presuntivamente esclusa l' attenuante per alcune categorie di fattispecie criminose, come quelle riguardanti le sostanze stupefacenti, in quanto poste a tutela della salute, considerandola circoscritta ai soli reati offensivi del patrimonio. Né rileva il fatto che, come nel caso in disamina, sia stata contestata all'imputato la condotta di mera detenzione a fini di spaccio, e non quella di cessione a fini di spaccio, in quanto, al fine di dare piena attuazione al principio di proporzionalità della pena, l'attenuante di nuovo conio può essere riferita tanto all'effettivo conseguimento di un lucro di speciale tenuità, che al solo perseguimento di un lucro di speciale tenuità, e specificatamente dal lucro che si può potenzialmente trarre dalla condotta, sulla base di un giudizio prognostico, da effettuarsi ex ante e in concreto. Ne segue che, pertanto, anche la condotta di mera detenzione di sostanze stupefacenti, se finalizzata ad un lucro di speciale tenuità, non subisce alcuna aprioristica limitazione. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa All'esclusione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.4, cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel r