CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 04848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito dell'annullamento con rinvio disposto da questa Corte (con sentenza in data 29 aprile 2019), la Corte di appello di Roma con sentenza del 23 novembre 2020 (dep. il 1° dicembre 2020) ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Latina il giorno 8 novembre 2013, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] MANCINI per il delitto aggravata di minaccia (art. 612, comma 2, cod. pen.) e lo aveva condannato alla pena di euro 50,00 di multa. 2. Avverso la sentenza emessa dal Giudice del rinvio/ è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), d), e) - la violazione degli artt. 111 Cost., 125 e 546, comma 1, lett. e). cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione, la carenza e l'omessa motivazione in ordine alle risultante probatorie e agli specifici motivi di appello. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. c), d), e) - la violazione degli artt. 111 Cost., 125 e 546, comma 1, lett. e). cod. proc. pen., l'illogicità della motivazione, la mancata acquisizione di una prova documentale decisiva, la carenza e l'omessa motivazione in ordine alle risultante probatorie e agli specifici motivi di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] rileva, anzitutto, che la requisitoria scritta presentata il 25 ottobre 2021 dal Procuratore generale presso questa Corte ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come previsto dallo stesso articolo, è stata trasmessa dalla Cancelleria lo stesso giorno in via telematica al difensore dell'imputato per l'eventuale presentazione delle sue conclusioni. Pertanto, considerato che la presentazione e la conseguente comunicazione della requisitoria hanno avuto luogo in un termine di poco inferiore a quello previsto («entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza»: cfr. art. 23, comma 8, cit.) e il difensore nulla ha / dedotto (in particolare in ordine al tempo del ricevimento della requisitoria), deve ritenersi che il ricorrente sia stato in condizione di difendersi e di presentare le proprie conclusioni, non sussistendo pertanto alcun vizio nella specie (cfr. Sez. 5, n. 6207 del 17/11/2020 - dep. 2021, P., Rv. 280412 - 01: «in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 23, comma 8. d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176 - ad eccezione di quello perentorio previsto per la formulazione della richiesta di trattazione orale - non integra un'ipotesi di nullità generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen., ad eccezione del caso in cui non sia stata assicurata alle parti la possibilità di concludere»; conf. Sez. 6, n. 28032 del 30/04/2021, Simbari, Rv. 281694 - 02) 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile poiché è tardivo (art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.). La sentenza impugnata è stata pubblicata dalla Corte di appello di Roma mediante lettura del dispositivo all'udienza del 23 novembre 2020, senza indicare alcun termine per il deposito della motivazione (contrariamente a quanto esposto nel ricorso, secondo cui la Corte avrebbe fissato all'uopo il termine di novanta giorni), da redigersi dunque non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia (art. 544, comma 2, cod. proc. pen.), come in effetti avvenuto, dato che il provvedimento è stato depositato in cancelleria il 10 dicembre 2020. Quindi, il termine per proporre ricorso per cassazione era di trenta giorni (artt. 585, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), decorrenti dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), ossia dal 9 dicembre 2020. Ne deriva che il ricorso - proposto con atto spedito a mezzo di lettera raccomandata il 5 febbraio 2021 (art. 583, comma 1, cod. proc. pen.) - è stato avanzato quando il termine a impugnare era già spirato (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.). 5. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/02/2021. Il Consiglier_é estensore