CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 24877/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12159-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CESI 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - CatitrOfiCOITClite - avverso la sentenza n. 7708/12/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 2 marzo 2016 a seguito del mancato pagamento di varie cartelle, ritenendo maturato il termine di prescrizione con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento notificate oltre i dieci anni dalla suddetta data; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che è ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo al fine di far valere la prescrizione delle prodromiche cartelle di pagamento, seppur regolarmente notificate e non impugnate, cosicché, nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate tramite l'estratto successivamente acquisito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione, i giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, verificando se, dopo la regolare notific:a della cartella esattoriale sia nuovamente decorso il termine prescrizionale e nel caso di specie tale verifica è stata correttamente compiuta dal giudice di primo grado. Ric. 2020 n. 12159 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2946 cod. civ. in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto decorso il termine di prescrizione di dieci anni per quattro cartelle nonostante la stessa sia stata interrotta dall'intimazione di pagamento n. 10020159007401066 notificata alla contribuente il 10 settembre 2015, e quindi prima del decorso di dieci anni dalla notifica delle cartelle; con il secondo motivo d'impugnazione, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 3, c.p.c., laddove non si è pronunciata sullo specifico motivo di gravame formulato dall'amministrazione finanziaria in relazione all'interruzione della prescrizione operata dall'intimazione di pagamento notificata alla contribuente il 10 settembre 2015. Ritenuta l'opportunità di rinviare a nuovo ruolo in attesa della pronuncia di questa Corte a sezioni unite investita dall'ordinanza di rimessione n. 4526 dell'Il febbraio 2022 in tema di impugnabilità dell'estratto ruolo in relazione allo ius superveniens rappresentato dal nuovo testo dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'art. 3 bis del D.L. n. 146 del 2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 21.5 del 2021. P.Q.M. Ric. 2020 n. 12159 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- dispone il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia di questa Corte a sezioni unite investita dall'ordinanza di rimessione n. 4526 dell'Il febbra