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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 settembre 2021

Cassazione n. 34407/2021

Testo disponibile della fonte

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RDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 6423/2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], , rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da mandato in margine al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza della Marina n. 1.

Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -- •••• e _ - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. della Commissione -tributaria 2-912) bgionale del Lazio, depositata il 5QJ22L2Q.0 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella.

Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno di imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate determinato un maggior reddito, ai fini IRPEF, rispetto a quello dichiarato dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria Covinciale di Roma, con sentenza n. 293/1/11 accolse parzialmente riducendo l'imponibile accertato e rettificando conseguentemente le sanzioni e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale decisione innanzi alla Commissione tributaria Re g i on a le del Lazio (di seguito, per brevità, CTR); anche l'Ufficio, propose appello incidentale avverso tale sentenza.

La CTR rigetto entrambi gli appelli confermando la sentenza appellata.

Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione" ai soli fini della sua partecipazione all'udienza pubblica.

In prossimità dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per fatti successivi alla proposizione del ricorso, quali la definizione agevolata della lite a seguito di adesione della società contribuente, come da d.l. 22/10/2016 n. 193, conv. in I. 01/12/2016 n. 225.

Considerato che: L'esame del ricorso, articolato in cinque motivi di censura, è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse.Con la memoria depositata ex art. 380 bis-1, cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di adesione alla definizione agevolata, come da d.l. n. 193 del 2016 conv. in I. 225 del 2016.

La ricorrente ha allegato alla memoria i documenti attestanti l'adesione alla definizione agevolata (cartella di pagamento, iscrizione a ruolo della cui definizione trattasi, comunicazione di Equitalia sulle somme dovute, attestati di pagamento per complessivi euro 20.795,99).

Ritiene il Collegio di far proprio l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio-0 legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell'interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza.

E ciò per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004)i così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis1 cod. proc. civ.

L'inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile.

In conclusione, nella fattispecie in esame, l'adesione alla definizione agevolata della lite da parte del contribuente ed il pagamento di quanto dovuto, in base al d.l. n. 193 del 2016 conv. in I. 225 del 2016, non consente l'esame della controversia per venir meno dell'interesse al giudizio.treTjr 4, tenuto conto .

Jet1 sopravvenien ndono, esione del contribài e del successivo againe to del dovuto.

Trattandosi dì inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd.

"doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M. dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione.

Spete-c-efigiaerrnte.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, del 27 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .' o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 6423/2014, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], , rappresentata e difesa dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], come da mandato in margine al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Piazza della Marina n. 1. Ricorrente contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, e -- •••• e _ - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. della Commissione -tributaria 2-912) bgionale del Lazio, depositata il 5QJ22L2Q.0 e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2021 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. Ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA] impugnò l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, per l'anno di imposta 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate determinato un maggior reddito, ai fini IRPEF, rispetto a quello dichiarato dalla contribuente. [OSCURATO:PERSONA] tributaria Covinciale di Roma, con sentenza n. 293/1/11 accolse parzialmente riducendo l'imponibile accertato e rettificando conseguentemente le sanzioni e gli interessi. [OSCURATO:PERSONA] impugnò tale decisione innanzi alla Commissione tributaria Re g i on a le del Lazio (di seguito, per brevità, CTR); anche l'Ufficio, propose appello incidentale avverso tale sentenza. La CTR rigetto entrambi gli appelli confermando la sentenza appellata. Avverso la sentenza della CTR, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente mentre l'Agenzia delle Entrate ha depositato "atto di costituzione" ai soli fini della sua partecipazione all'udienza pubblica. In prossimità dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis1 cod. proc. civ., chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, per fatti successivi alla proposizione del ricorso, quali la definizione agevolata della lite a seguito di adesione della società contribuente, come da d.l. 22/10/2016 n. 193, conv. in I. 01/12/2016 n. 225. Considerato che: L'esame del ricorso, articolato in cinque motivi di censura, è precluso dal sopravvenire della mancanza del relativo interesse.Con la memoria depositata ex art. 380 bis-1, cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse a seguito di adesione alla definizione agevolata, come da d.l. n. 193 del 2016 conv. in I. 225 del 2016. La ricorrente ha allegato alla memoria i documenti attestanti l'adesione alla definizione agevolata (cartella di pagamento, iscrizione a ruolo della cui definizione trattasi, comunicazione di Equitalia sulle somme dovute, attestati di pagamento per complessivi euro 20.795,99). Ritiene il Collegio di far proprio l'indirizzo della giurisprudenza di questa Corte secondo cui quando nel corso del giudizio-0 legittimità intervenga un fatto che determini il venir meno dell'interesse per il quale si era azionata la lite, è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta, idonea a consentire, ai sensi dell'art.372 cod. proc. civ., la produzione dei documenti che ne comprovi la sussistenza. E ciò per effetto dell'evidente ed attuale insussistenza di ogni interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell'impugnazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11176 del 11/06/2004)i così come, peraltro, dalla stessa parte assunto nella memoria ex art. 380- bis1 cod. proc. civ. L'inammissibilità che ne consegue origina, dunque, da un fatto che se è inidoneo a determinare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, è invece, idoneo a dichiarare il ricorso non più ammissibile. In conclusione, nella fattispecie in esame, l'adesione alla definizione agevolata della lite da parte del contribuente ed il pagamento di quanto dovuto, in base al d.l. n. 193 del 2016 conv. in I. 225 del 2016, non consente l'esame della controversia per venir meno dell'interesse al giudizio.treTjr 4, tenuto conto . Jet1 sopravvenien ndono, esione del contribài e del successivo againe to del dovuto. Trattandosi dì inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione per adesione alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" (Sez. 5, 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza dell'interesse all'impugnazione. Spete-c-efigiaerrnte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, del 27 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] .' o
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