Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 23302/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; ritenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione.

Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente ha allegato l'intervenuta remissione di querela con rituale accettazione; ritenuto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per remissione di querela, essendo versate in atti la copia della remissione della querela e la relativa accettazione. Invero, la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate (Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021, Rv. 282301 - 01; Sez. 2, n. 37688 del 8/7/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01). osservato, inoltre, che le spese del procedimento restano a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025.
Sentenza Cassazione n. 23302/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris