CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021
Cassazione n. 40304/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso; udito per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Antonio, che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 18 maggio 2021 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno aveva disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 e 61-bis cod. pen. (capo 1); 110 cod. pen., 73, comma 6, e 80, comma 2, d.P.R. cit. (capo 2), per avere fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e 'amnesia', operante in Scafati e nella zona di Napoli; nonché per avere concorso nel raggiungimento dell'accordo per l'importazione in Italia di un ingente quantitativo di hashish del valore di 500.000 euro. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore, il quale, con unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. e alle norme di diritto penale sostanziale contestate, e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere il Tribunale del riesame erroneamente confermato l'ordinanza genetica della misura affermando l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento ad entrambi i reati addebitati: benché le intercettazioni non dimostrino affatto che i rapporti di affari intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e i due Bonavolta riguardassero stupefacenti e non anche vetture che gli stessi commercializzavano; né essendo stato chiarito quale fosse la struttura organizzativa del presunto sodalizio criminale, quale il rapporto tra i prevenuti e tal [OSCURATO:PERSONA], quali i contorni della vicenda dell'acquisto della partita di hashish per il quale vi era stata un'asserita rapina, con sottrazione del corrispettivo in denaro, da taluno dei protagonisti considerata una sorta di 'truffa' (vicenda per la quale sarebbe al più configurabile un mero tentativo). [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati. 2. È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Discorso che vale tanto più se gli elementi di conoscenza sono evincibili dal contenuto di conversazioni intercettate durante le indagini, rispetto al quale il problema dell'interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati finisce per costituire mera questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Gionta, Rv. 239724). 3. Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare emesso nei riguardi dei due Bonavolta con riferimento al concorso nella commissione del reato loro ascritto nel capo 2): in particolare, spiegando come le investigazioni avviate nei confronti di un gruppo criminale 'storico' operante nel salernitano, facente capo al pregiudicato [OSCURATO:PERSONA], avessero permesso di scoprire che una articolata e ramificata organizzazione criminale dedita al traffico di stupefacenti era diretta in quella zona da [OSCURATO:PERSONA], interessato alla commercializzazione di droghe avvalendosi dell'ausilio di vari soggetti, ai quali lo Starita si rivolgeva per acquistare le sostanze poi destinate allo spaccio. Le captazioni curate dagli inquirenti avevano consentito, in specie, di documentare il tentativo di 'arruolamento' di un pregiudicato del posto, al quale lo Starita aveva proposto di entrare a far parte della sua organizzazione; nonché il coinvolgimento dei due Bonavolta, registrati nel mentre parlavano con lo Starita di altra fornitura di droga (trasportata e nascosta asseritamente da altri appartenenti a quel gruppo criminale), e dell'acquisto di un rilevante quantitativo di hashish proveniente dall'estero, del valore di 500.000 euro (somma incompatibile con la commercializzazione di vetture, cui hanno fatto riferimento gli indagati nel corso dei loro interrogatori): somma che gli incaricati del trasporto - eseguito da due auto che avevano viaggiato di concerto, con una che aveva fatto da 'staffetta' all'altra - avevano sostenuto essere stata loro sottratta nel corso di una rapina sulla cui veridicità lo Starita e gli altri sodali avevano subito nutrito forti dubbi, discutendo di quanto accaduto proprio nell'abitazione dei due fratelli Bonavolta. Da tali circostanze, invero contestate dalla difesa in termini molto indeterminati, il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico deduttivo nel quale non è ravvisabile alcun vizio di contraddittorietà o di manifesta illogicità, come gli odierni ricorrenti dovessero essere considerati, a livello indiziario, responsabili del delitto loro addebitato al capo 2). Generica appare la doglianza difensiva in ordine alla configurabilità di un reato tentato anziché di uno consumato. Il tema non risulta essere stato espressamente posto con la richiesta di riesame, tant'è che non è stato affrontato dal Tribunale di Salerno nella motivazione della ordinanza gravata: ciò senza trascurare che la difesa non ha spiegato per quale ragione non sarebbe configurabile il reato contestato, che è stato descritto come consumato con riferimento al raggiunto accordo, tra acquirenti e fornitori internazionali, per l'importazione della partita di stupefacente in oggetto. 4. La motivazione del provvedimento del Tribunale di Salerno appare, invece, gravemente deficitaria con riferimento all'affermazione della sussistenza del reato associativo contestato al ricorrente al capo 1). Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, anche il coinvolgimento in un solo reato-fine può integrare l'elemento oggettivo della partecipazione, laddove le connotazioni della condotta dell'agente, consapevolmente servitosi dell'organizzazione per commettere il fatto, ne riveli, secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico in funzione delle dinamiche operative e della crescita criminale dell'associazione (così, tra le tante, Sez. 6, n. 1343 del 04/11/2015, dep. 2016, Policastri, Rv. 265890). In tale ottica si è aggiunto che ben possa integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (così, ex multis, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450). Il Tribunale del riesame non ha fatto buon governo di tali criteri interpretativi perché ha descritto in maniera analitica il coinvolgimento dell'odierno ricorrente nella specifica vicenda delittuosa inerente all'acquisto ovvero /n(111a importazione di un grosso quantitativo di cocaina, senza tuttavia chiarire quali fossero i rapporti tra il predetto e l'organizzazione dello Starita, quale il ruolo e i compiti del primo da cui poter desumere a livello indiziario una sua stabile adesione all'organizzazione criminale diretta dal secondo. [OSCURATO:PERSONA] del merito ha finito per affermare apoditticamente che il Bonavolta fosse partecipe di quel sodalizio perché "procacciatore di stupefacente del gruppo dello Starita", limitandosi a menzionare un altro caso di compra-vendita di cocaina, omettendo però di rispondere alle precise doglianze difensive con le quali si era sottolineato un coinvolgimento del prevenuto all'acquisizione di singole partite di droga. In tale senso non va neppure trascurato come nella ordinanza genetica della misura cautelare (richiamata dal provvedimento gravato) i gravi indizi di colpevolezza a carico del prevenuto in relazione al reato associativo de quo erano stati desunti, con un riferimento descrittivo molto sintetico (v. pagg. 153-154), dal solo accertato concorso nella commissione del reato del capo 2). L'ordinanza impugnata va, dunque annullata limitatamente al reato del capo 1) con rinvio al Tribunale di Salerno che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto, colmando le considerate lacune motivazionali. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti comunicativi di legge. P.Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo 1) e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno competente ai sensi dell'art. 309, connma 7, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp.