Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 1970

Cassazione n. 27791/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1970 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], sin dalla consumazione del primo reato (ricettazione di un'arma ed altro), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni mesi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (furto aggravato e ricettazione), tenuto anche della parziale diversa natura dei reati.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito e che quanto statuito dalla Corte di appello di Napoli rispetto ad un'altra istanza del condannato non assume rilevanza nel presente giudizio riguardando differenti condanne; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 1111 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/10/1970 avverso l'ordinanza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], sin dalla consumazione del primo reato (ricettazione di un'arma ed altro), avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni mesi), sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (furto aggravato e ricettazione), tenuto anche della parziale diversa natura dei reati. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito e che quanto statuito dalla Corte di appello di Napoli rispetto ad un'altra istanza del condannato non assume rilevanza nel presente giudizio riguardando differenti condanne; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1111 mag
Sentenza Cassazione n. 27791/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris