CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 ottobre 1988
Cassazione n. 37786/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/10/1988 avverso l'ordinanza del 25/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza emessa in data 25 novembre 2022 — a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte, Prima Sezione, con sentenza del 8 settembre 2022 n. 40846 — rigettava l'istanza di riesame avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale palermitano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso. In particolare, l'imputazione provvisoria attribuiva all'indagato la condotta di aver cooperato con il padre [OSCURATO:PERSONA] alle attività illecite condotte dalla famiglia mafiosa di Roccella, occupandosi delle problematiche più delicate che \u\ hanno coinvolto la gestione del mandamento di Villabate - Bagheria, contribuendo alle attività degli affiliati anche di altri mandamenti e, segnatamente, della famiglia di Bagheria, in particolare nel settore del traffico delle sostanze stupefacenti, nonché intrattenendo rapporti con altri esponenti mafiosi appartenenti al mandamento di Brancaccio. Inoltre, ai soli fini della contestazione, l'ordinanza cautelare genetica indicava [OSCURATO:PERSONA] come mandante delle lesioni personali aggravate dall'uso di armi, con la premeditazione, oltre che dall'art. 416-bis 1 cod. pen. quanto alle modalità mafiose e alla finalità di agevolare l'associazione mafiosa denominata [OSCURATO:PERSONA]. 2. Come già rilevato dalla Corte di cassazione in sede rescindente, dalle indagini era emersa la perdurante operatività mafiosa del padre di [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe, già più volte condannato per il delitto di associazione di tipo mafioso. Dopo la sua scarcerazione costui si era trasferito a Roma, ove aveva scontato la misura di sicurezza della libertà vigilata con divieto di allontanarsi dalla regione Lazio. Dall'ordinanza genetica emergeva come, ciò nonostante, grazie alla intermediazione del figlio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era riuscito a riallacciare e mantenere, a distanza, una consolidata rete di contatti e relazioni con esponenti di spicco della famiglia mafiosa di appartenenza, Roccella, quali [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA], come anche con rappresentanti di altre famiglie mafiose del mandamento palermitano di Brancaccio, come [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], anche in virtù della spendita del nome e della caratura mafiosa del padre, si relazionava con continuità in posizione paritaria, secondo i primi Giudici della cautela, con i vertici mafiosi, fungendo da unico portavoce del padre. Nel periodo in contestazione, dall'ottobre 2015 al luglio 2019, l'indagato, nel ruolo subalterno di intermediario in favore del padre, si prestò ad organizzare incontri riservati, veicolando istruzioni e direttive operative di questi, tanto per la programmazione di nuove iniziative illecite, specie nel settore del traffico di stupefacenti, quanto per la soluzione di questioni interne all'organizzazione mafiosa. Egli, poi, spese sistematicamente il nome e l'autorità mafiosa del padre anche al fine di perorare il buon esito dei propri progetti imprenditoriali, prospettando una concorrenza di vantaggi e non lesinando anche il ricorso a modalità estorsive per superare resistenze di controinteressati.Ne sarebbero prova - come si ricava dai risultati delle intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - i rapporti intercorsi tra l'indagato e il narcotrafficante di Bagheria, [OSCURATO:PERSONA], contattato su disposizione del padre [OSCURATO:PERSONA], affinché si mettesse a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia mafiosa di Bagheria, nella gestione del traffico di sostanze stupefacenti. L'indagato, inoltre, favorì e organizzò un incontro riservato tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre, che si tenne a Roma il 12 novembre 2015. Ancora, [OSCURATO:PERSONA], tramite il sodale [OSCURATO:PERSONA], si mise in contatto con l'indagato al fine di ottenere un incontro riservato con Vitrano, vertice mafioso della famiglia di Roccella, per chiedergli il finanziamento di un traffico di sostanze stupefacenti. L'incontro si svolse effettivamente, anche alla presenza di un altro esponente di spicco della famiglia mafiosa di Roccella, [OSCURATO:PERSONA], ma l'affare non andò in porto perché Vitrano disse di non avere sufficienti disponibilità finanziarie. Ulteriore prova della intraneità dell'indagato alla compagine associativa veniva individuata nei rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], figlio di [OSCURATO:PERSONA], vertice della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], per organizzare un incontro tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA], che si tenne a Roma il 19 ottobre 2015. Il quadro indiziario veniva arricchito anche dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito di un incontro riservato tenutosi presso un centro dentistico di Palermo alla presenza dei sodali mafiosi Mangano e Vitrano, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], al quale prese parte anche il figlio del dott. Guttadauro (Giuseppe), appellato come "figlioccio" da [OSCURATO:PERSONA]. E di rilievo sono i molteplici incontri riservati dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA], raggiuto da ordinanza cautelare per partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Ancora, l'indagato si mostrò pienamente consapevole delle dinamiche operative del gruppo mafioso quando si trattò di discutere con il padre del progetto di avviare un esercizio commerciale, una pizzeria/polleria con annessa sala giochi, e del progetto di apertura di un distributore di carburanti nel quartiere Brancaccio di Palermo. 3. Così riportato il quadro indiziario, la Corte di cassazione in sede rescindente con la sentenza di annullamento con rinvio indicava, accogliendo il primo ricorso, due fra i citati elementi come caratterizzati da manifesta illogicità e da lacune: per un verso le dichiarazioni di Bisconti, che descrivevano un incontro mafioso presso uno studio dentistico al quale partecipava il primogenito di [OSCURATO:PERSONA], Francesco, in quanto figlioccio di Maranto, mentre invece la prima ordinanza del \i, 3 Tribunale del riesame individuava come presente all'incontro [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, quanto alle iniziative imprenditoriali che l'indagato voleva intraprendere, con l'avviamento di una polleria-pizzeria e l'istallazione di un distributore di carburanti nel quartiere Brancaccio, non risultava indicato dall'ordinanza annullata il valore indiziario univoco di tali elementi in ordine alla partecipazione nell'associazione mafiosa dell'attuale ricorrente, ben potendo trattarsi meramente di consigli richiesti al padre e della necessità inevitabile di rapportarsi al contesto mafioso esistente in tali ambiti territoriali. La Corte di cassazione, pertanto, annullava con rinvio in ordine a tali ultimi elementi indiziari, sollecitando il Tribunale del rinvio a sciogliere il nodo della valenza indiziante o meno delle vicende ritenute illogicamente trattate e in caso negativo, quanto al valore indiziante, di verificare quale potesse «essere la loro rilevanza ai fini della concludenza indiziaria in riguardo all'addebito cautelare». 4. Il Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, con l'ordinanza ora impugnata, ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, pur rilevando come gli elementi indiziari, relativi ai due profili evidenziati e indicati dalla Corte di legittimità come da verificare, restavano affetti da illogicità e comunque dimostravano solo la conoscenza delle dinamiche mafiose da parte di Guttadauro, ma non anche risultavano adeguate a comprovare l'appartenenza al sodalizio. Non di meno, però, il Tribunale rilevava come il restante materiale d'indagine integrasse la gravità indiziaria adeguata a sostenere il provvedimento restrittivo. 5. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 6. Il motivo, variamente articolato, deduce violazione degli artt. 416-bis cod. pen., 125, 192, 273, 292, comma 2, lett. c), 309, 311, 546 e 647 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che il Tribunale del riesame avrebbe errato nel confermare la gravità indiziaria, dopo aver escluso il valore degli elementi indiziari necessitanti la verifica in sede di rinvio, poiché se la Corte di cassazione avesse ritenuto gli stessi ininfluenti e non decisivi avrebbe rigettato il ricorso originario. In sostanza, il ricorrente lamenta che l'ordinanza impugnata non si sarebbe confrontata con la sentenza di annullamento. Inoltre, il Tribunale palermitano avrebbe indicato come nuovo un elemento, riguardante il ruolo di Guttadauro in ordine ai lavori commissionati dall'Eni per un deposito di carburante di Brancaccio, mentre invece si trattava di vicenda non valutata dall'ordinanza annullata, in forza di una memoria difensiva depositata nel corso del primo giudizio di riesame. La memoria non risultava esaminata da ultimo dal Tribunale del riesame, che non si confrontava né con l'atto difensivo né con le dichiarazioni di Montaldo in sede di indagini difensive. L'ordinanza non avrebbe poi tenuto in conto che il valore indiziario degli incontri e dei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] doveva essere relazionato con il dato che Macaluso non veniva raggiunto da gravi indizi di colpevolezza quanto alla partecipazione mafiosa. L'ordinanza risulterebbe poi illogica in quanto non avrebbe rilevato che Guttadauro, di fatto, aveva tenuto solo rapporti con il padre, per consigli e per ottenere vantaggi personali, non fornendo alcun contributo all'associazione criminale; né avrebbe dato il giusto peso alla circostanza che non risulterebbe in alcun modo l'affiliazione del ricorrente, non riferita neanche dai collaboratori di giustizia, né la stessa risultava dalle conversazioni del padre Giuseppe, che invece esternava preoccupazioni e contrarietà a riguardo, e che, per dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], era alla data del 2018 «messo fuori» da 'cosa nostra' palermitana: le diverse conclusioni del Tribunale del riesame integrerebbero travisamento. Il ricorrente lamenta, poi, quanto già dedotto con la memoria difensiva quanto alla circostanza che Guttadauro si limitò a svolgere le funzioni di nuncius per il padre, in ordine ai rapporti con il narcotrafficante [OSCURATO:PERSONA], che non è mafioso, per favorire Testa, legato a una diversa famiglia mafiosa. Anche il ruolo di facilitatore dell'incontro fra il padre Giuseppe e Maranto risulterebbe illogico, come anche i contatti del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché non ne sono note le ragioni e il contenuto dei rispettivi appuntamenti. Il provvedimento impugnato sarebbe pertanto anche illogico, non darebbe conto delle ragioni per cui le condotte ritenute sussistenti e poste in essere dal ricorrente risulterebbero facta concludentia quanto al prendere parte dell'associazione mafiosa contestata. 7. Il ricorso è stato poi trattato all'udienza del 3 luglio 2023, con intervento delle parti a seguito di tempestiva richiesta da parte del difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5 -duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. Le difese non comparivano, mentre il Pubblico ministero concludeva come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va premesso che a seguito di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, fermo restando che egli non può ripetere il percorso logico censurato dal giudice rescindente e deve fornire adeguata motivazione sui punti della decisione sottoposti al suo esame (Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014 - dep. 13/10/2014, Pg in proc. Cataldo, Rv. 261760), ben potendo giungere alle stesse conclusioni del provvedimento annullato sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto differente (Sez. 6, n. 46220 del 06/11/2009 - dep. 01/12/2009, Brigadieci e altri, Rv. 245540), in quanto il giudice di merito non è vincolato né condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente, spettando al solo giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278629 - 02). A tali principi si è puntualmente attenuto il Tribunale del riesame di Palermo, nel pieno rispetto dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., analizzando gli elementi di crisi logica che avevano determinato la Corte di cassazione all'annullamento con rinvio e verificando, all'esito di tale esclusione, se gli elementi residuati risultavano adeguati a ritenere la gravità indiziaria, con esito positivo. E dunque, neanche fondata è l'ulteriore doglianza che il giudice del rinvio, valutando non significativi gli elementi indicati dalla sentenza rescindente (dichiarazioni del collaboratore di giustizia quanto all'incontro presso lo studio dentistico, nonché iniziative imprenditoriali dell'indagato per la pizzeria-polleria e per il distributore di carburante) automaticamente dovesse farne derivare l'insussistenza del grave quadro indiziario. Oltre che per i principi di diritto fin qui evidenziati, anche perché la stessa Corte di cassazione aveva dato il seguente mandato al Giudice della fase rescissoria: «Occorre allora che sia meglio chiarito, in riguardo all'addebito cautelare, quale sia l'incidenza di queste due vicende, se in particolare abbiano la forza di rivelare l'esistenza di un collegamento partecipativo o se, di contro, attestino solamente che il ricorrente era ben a conoscenza dell'esistenza di un contesto criminale con cui doversi misurare e con il quale avrebbe potuto meglio relazionarsi sollecitando l'opera mediatrice del padre. Ed eventualmente, in tale ultimo caso, quale possa essere la loro rilevanza ai fini della concludenza indiziaria in riguardo all'addebito cautelare». Pertanto, le censure relative alla violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. sono manifestamente infondate. 3. Il Tribunale del riesame rivaluta il materiale di indagine e sul punto va evidenziato come la Corte di cassazione abbia ritenuto che vizi di motivazione fossero annidati nelle sole due vicende su esposte, e non anche negli ulteriori elementi indiziari, che comunque il Collegio della fase rescissoria riesamina, anche facendo richiamo all'originaria motivazione, nelle parti non ritenute dalla Corte di legittimità attinte da vizi di manifesta illogicità o contraddizione. 3.1 Va da subito evidenziato come il ricorso sia aspecifico, in quanto non si relaziona in particolare con le conversazioni intercettate al rientro di [OSCURATO:PERSONA] a Palermo, dal 15 gennaio 2019, riportate al punto d) della ordinanza, foll. 24-26. Le conversazioni, nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] parla con il padre Giuseppe, dopo avere disattivato la connessione dati del telefono, ha ad oggetto l'incontro dell'attuale indagato con Nolano, all'esito del quale il figlio riportava al padre una diatriba su una partita di stupefacente fra tale Nicolicchia e un terzo, aggiungendo di 'essersi messo avanti' per risolverla: il padre lo tranquillizzava poiché sarebbe bastata la sua ormai possibile presenza a Palermo per sciogliere la questione. Inoltre, [OSCURATO:PERSONA] riferiva al padre anche del timore di Nolano e Macaluso, il primo affiliato proprio da [OSCURATO:PERSONA] (fol. 89 e s. della ordinanza genetica), di essere accusati da Bisconti, che si era 'pentito', nonché del timore per sé stesso avendo incontrato i due, tanto che il padre gli raccomandava di tenere comunque la distanza dai vertici mafiosi, secondo il Tribunale non per tutelare il figlio, quanto piuttosto per l'intenzione di riequilibrare gli assetti della famiglia mafiosa in proprio favore. Dunque, una strategia — rileva il Tribunale — affinché [OSCURATO:PERSONA] non si legasse troppo a chi poteva non essere più parte rilevante nel futuro assetto della famiglia mafiosa. I Guttadauro discutevano poi di un traffico di stupefacente a farsi con un narcotrafficante albanese e, a fronte dei timori di Nolano, il padre dichiarava di dover attendere la scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], detenuto per il delitto associativo mafioso, partecipe della famiglia di Corso dei Mille, per delegargli l'intera gestione del traffico di stupefacente.Da questa conversazione il Tribunale del riesame trae la non manifestamente illogica valutazione che l'indagato svolgesse una costante funzione di collegamento tra il padre e gli altri sodali, assumendo anche iniziative autonome, come quella di aver speso l'autorità mafiosa paterna. E bene, il ricorso non si confronta con tale significativa parte della motivazione, di fatto risultando insussistente sul punto la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 — 01; Sez. 2, n. 19951 del 15 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109; Sez. 1 n. 39598 del 30 settembre 2004, Burzotta, Rv. 230634). 3.2 Ad ogni buon conto, vanno analizzate le ulteriori censure rivolte poi alla motivazione impugnata. In ordine al tema della mancata affiliazione, che sarebbe stata sottovalutata dal Tribunale, deve rilevarsi come in modo non manifestamente illogico non sia stata ritenuta decisiva la circostanza della omessa affiliazione, invero non narrata dai collaboratori di giustizia quanto al [OSCURATO:PERSONA], in quanto ai fini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali: rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso, che emerga anche da significativi "facta concludentia" (ex multis Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207 — 01: nella specie, la Corte ha ritenuto che detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva delle risultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa la sottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godeva della possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata "mafiosità", frequentava il "luogo di appuntamenti" dei sodali ed intratteneva con i medesimi movimentazioni di denaro ; Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571 — 01). Quanto ai rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha rilevato come il primo, narcotrafficante e non mafioso, come indica la difesa, aveva cercato 'l'appoggio mafioso' di [OSCURATO:PERSONA] per il traffico di stupefacenti nel territorio di Bagheria e [OSCURATO:PERSONA] aveva assicurato il ruolo di nuncius del padre, che nel 2015 era in Roma sottoposto alla misura di sicurezza, comunicando al Drago che si doveva mettere a disposizione di [OSCURATO:PERSONA], reggente della famiglia di Bagheria, che così gli avrebbe autorizzato l'illecito commercio. Il Tribunale esamina la reiterata censura difensiva per cui [OSCURATO:PERSONA] non era interessato al traffico di stupefacenti, ma con motivazione non manifestamente illogica l'ordinanza impugnata rileva come il traffico di stupefacenti sul territorio palermitano fosse di interesse mafioso e il contributo offerto dall'indagato aveva carattere di continuità, non essendo solo funzionale ai rapporti sul tema fra Ferrante e il padre, ma anche organizzando l'incontro di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che operavano sul territorio di Palermo, con l'emissario di [OSCURATO:PERSONA], Giallombardo, per finanziare il traffico di sostanze stupefacenti per la famiglia mafiosa di Roccella, pur se il progetto non si realizzò. Non risulta manifestamente illogica la conclusione del Tribunale, che dall'insieme delle condotte trae la prova anche dell'affectio societatis, di fatto ben distinguendo il profilo afferente l'interesse mafioso, del controllo delle attività lecite e illecite sul territorio, e il diverso e non necessario coinvolgimento nei delitti fine (l'indagato riferiva di non essere personalmente interessato al settore della droga), come indicato dal principio di diritto sopra enunciato. Anche non manifestamente illogico è il trarre un elemento indiziante del prendere parte all'associazione mafiosa nell'aver organizzato in Roma due incontri fra [OSCURATO:PERSONA] e Maranto, esponente di vertice della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA]. A ben vedere la circostanza che non fosse noto il contenuto degli incontri, come evidenzia la difesa, non esclude la natura indiziante univoca che si trae dalle cautele messe in atto, oltre che dalla circostanza che Maranto si recò in Roma, come anche per le analoghe modalità riservate dell'incontro in Palermo fra Maranto e uno dei figli del Giuseppe, narrato da Bisconti. Non manifestamente illogica è la motivazione relativa all'incarico dato da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], attraverso Macaluso, per punire [OSCURATO:PERSONA], reo di avere sparlato pubblicamente dell'attuale indagato. A ben vedere l'elemento indiziario non è l'interlocuzione con Macaluso — del quale la difesa rimarca l'assenza di mafiosità e l'omessa motivazione a riguardo, nonostante la memoria difensiva sul punto — bensì l'incarico affidato a [OSCURATO:PERSONA] — soggetto di spicco della famiglia Roccella (così indicato dall'ordinanza genetica al fol. 177 alla quale rinvia il Tribunale del riesame) — che commissionava il pestaggio di Abbate a Nicosia e Amari, svolto con modalità mafiose in danno di un congiunto di esponenti della famiglia operante nel quartiere della Kalsa. Da ciò il Tribunale del riesame traeva elemento certo quanto all'inserimento di Guttadauro nel sodalizio mafioso, tanto da poter ordinare l'azione violenta a mafiosi in contesto mafioso.Né manifestamente illogico è il 'recupero' dell'episodio che vide il cugino del ricorrente, Montaldo, in procinto di ricevere lavori per conto dell'ENI presso un deposito di carburante di Brancaccio, che temeva di perdere i lavori rivendicati da [OSCURATO:PERSONA] (si tratta di un lavoro diverso da quello oggetto dello scrutinio in sede di rinvio disposto da questa Corte). Il Tribunale del riesame rileva come [OSCURATO:PERSONA] aveva ordinato che i lavori dovessero essere divisi fra i due, dando incarico a [OSCURATO:PERSONA] di adoperarsi per eseguire tali direttive, e effettivamente vi furono incontri separati dell'indagato con Vitrano, Montalto e Nolano. La difesa evidenzia come l'episodio era stato tralasciato dall'ordinanza annullata, in ragione della memoria difensiva depositata e delle dichiarazioni rese al difensore da Montalto, che dichiarava di non avere poi svolto i lavori. E bene, rileva questa Corte come per un verso il giudice del rinvio riacquisti i poteri di valutazione del materiale d'indagine originari, nei limiti indicati dal principio di diritto su richiamato, cosicché corretto è il 'recupero' dell'episodio. Per altro verso, l'obiezione posta con la memoria difensiva, allegata correttamente al ricorso (foll. 14 e s.), si sofferma sulla circostanza che Montaldo, come dallo stesso dichiarato, dopo aver chiesto la mediazione di [OSCURATO:PERSONA] tramite il figlio [OSCURATO:PERSONA], non svolse i lavori, non essendo quindi riuscita la mediazione. E però il Tribunale del riesame ha evidenziato, in modo non manifestamente illogico, come [OSCURATO:PERSONA] tenne effettivamente incontri separati con Vitrano, Nolano e Montalto, in esecuzione delle direttive paterne in merito ad un affare di interesse mafioso, perché riguardante il controllo sulle iniziative economiche del territorio di pertinenza della famiglia Roccella, e ciò al di là del risultato positivo della 'mediazione mafiosa', tanto più che Montalto dichiarava che non sapeva se il lavoro fosse poi stato eseguito e da parte di chi. Pertanto, l'obiezione difensiva, portata con la memoria e replicata nel ricorso, risulta non decisiva e disarticolante rispetto alla valutazione del Tribunale del riesame, che non riguarda il risultato della mediazione ma il porre in essere la stessa a tutela dell'interesse mafioso e nell'esercizio del controllo sulle iniziative economiche del territorio di riferimento. A riguardo, quindi, alcuna nullità sul punto si verifica per non avere il Tribunale del riesame valutato e richiamato esplicitamente la memoria difensiva, in quanto — cfr. Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972 - 01— in tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività, il che nel caso in esame non è. Anche gli incontri dell'indagato con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2019 risulterebbero neutri, secondo la difesa, in quanto non se ne conosce il contenuto. In modo non manifestamente illogico il Tribunale rileva come i contatti telefonici con i predetti e l'incontro in un supermercato in particolare con [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado per il delitto di associazione mafiosa, dimostrano ulteriormente l'intraneità del ricorrente. A ben vedere la ricostruzione operata dal Tribunale del riesame, che colloca la vicenda del ricorrente nel più ampio coinvolgimento mafioso del padre Giuseppe, condannato per ben tre volte per il delitto ex art. 416-bis cod. pen. e sottoposto alla misura di sicurezza in Roma, del quale [OSCURATO:PERSONA] svolge per un periodo di quattro anni un ruolo di intermediazione con altri esponenti mafiosi che operano a Palermo, ovvero con narcotrafficanti non mafiosi che devono interloquire con le famiglie mafiose, risulta rispondere al principio per cui integra il delitto di partecipazione ad una associazione mafiosa la condotta di colui che assolve il compito di far circolare messaggi, ordini ed informazioni tra un soggetto in posizione apicale detenuto e i partecipi in libertà, confacente al caso in esame in quanto [OSCURATO:PERSONA] era a Roma sottoposto alla misura di sicurezza, dunque impossibilitato a incontrare a Palermo gli altri partecipi (Sez. 2, n. 41736 del 09/04/2018, M., Rv. 274077 - 01; mass. conf. N. 13506 del 2013 Rv. 255731 - 01). 4. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente. P.Q.M. Dichiara