CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34478/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Novara, del 17 marzo 2022, con il quale è stato respinto il reclamo del detenuto in regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., di tenere in camera di pernottamento, per l'intero giorno, il lettore cd e i cd musicali nonché quelli che utilizza per ragioni di studio, dei quali era già stata autorizzata la detenzione. Considerato che il motivo dedotto dal condannato, a mezzo del difensore, avv. F. Celano (violazione di legge e vizio di motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché ripropone le medesime censure svolte con il reclamo, già valutate dal Tribunale e da questo disattese con ragionamento corretto in punto di diritto e nonché non specifiche rispetto alle argomentazioni a base del pronunciato rigetto. Rilevato, infatti, il Collegio intende dare continuità alle conclusioni cui sono giunte recenti pronunce di questa Corte (Sez. 1, n. 45215 del 15/10/2021, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213) secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all'acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (nello stesso senso, Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, Ferraro). Considerato, dunque, che secondo la giurisprudenza di legittimità il Giudice di sorveglianza è chiamato a verificare puntualmente che l'impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. Rilevato che il provvedimento impugnato rende conto della riscontrata inesigibilità dei controlli necessari, tenuto conto dell'orario notturno in cui la vigilanza è minore e, comunque, della prospettata esigenza di controllo delle camere di pernottamento, controllo che, per la presenza del descritto materiale, viene considerato più gravoso da parte dell'Amministrazione penitenziaria ed inciderebbe sulle esigenze di sicurezza richiedendo l'impiego di risorse non a disposizione dell'Amministrazione. Considerato, in ogni caso, che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di "diritto", incise da condotte dell'Amministrazione violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali "derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio", i cui presupposti sono costituiti dall'esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile per effetto della carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all'Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero della Giustizia, Rv. 281907, in motivazione). Ritenuto, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, alla ordinaria sfera dei diritti soggettivi della persona, anche quale diretta conseguenza dell'adozione di misure e provvedimenti organizzativi dell'Amministrazione stessa volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l'ordine e la sicurezza interna e l'irrinunciabile principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l'ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero della Giustizia, Rv. 280532). Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 202