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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 giugno 1973

Cassazione n. 16989/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1973 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE d'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, in relazione all'imputazione ex art. 640 c.p., l'annullamento senza rinvio; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Condannato con 'doppia conforme' per il real:o di truffa e per la contraffazione di una concessione amministrativa, l'imputato presentava ricorso per Cassazione per far rilevare l'intervenuta estinzione del primo reato a seguito di remissione di querela ritualmente accettata.

2. Il Procuratore generale, con memoria inviata per PEC, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in parte qua.

Anche il difensore dell'imputato ha inviato memoria con cui, nel ribadire le richieste formulate con il ricorso, ha chiesto in via subordinata il rinvio per la residua imputazione del procedimento ad altra Sezione della C.d.A. di appello per la rideterminazione della pena per il reato di falso.

3. Attesa la regolarità della documentazione prodotta, va dichiarato estinto il reato 'principale' con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per il capo 1 di imputazione (la truffa) e condanna dell'imputato alle relative spese.

Quanto alla residua parte di imputazione, procedibile d'ufficio, va dichiarata ex art.624 co. 2 c.p.p. l'irrevocabilità della statuizione di condanna e va disposta la trasmissione del procedimento ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 1), perché è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo 2), dichiarando irrevocabile la relativa affermazione di responsabilità.

Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024 Il Consigliere re atore [OSCURATO:PERSONA] side

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/06/1973 avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE d'APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, in relazione all'imputazione ex art. 640 c.p., l'annullamento senza rinvio; Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Condannato con 'doppia conforme' per il real:o di truffa e per la contraffazione di una concessione amministrativa, l'imputato presentava ricorso per Cassazione per far rilevare l'intervenuta estinzione del primo reato a seguito di remissione di querela ritualmente accettata. 2. Il Procuratore generale, con memoria inviata per PEC, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza in parte qua. Anche il difensore dell'imputato ha inviato memoria con cui, nel ribadire le richieste formulate con il ricorso, ha chiesto in via subordinata il rinvio per la residua imputazione del procedimento ad altra Sezione della C.d.A. di appello per la rideterminazione della pena per il reato di falso. 3. Attesa la regolarità della documentazione prodotta, va dichiarato estinto il reato 'principale' con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza per il capo 1 di imputazione (la truffa) e condanna dell'imputato alle relative spese. Quanto alla residua parte di imputazione, procedibile d'ufficio, va dichiarata ex art.624 co. 2 c.p.p. l'irrevocabilità della statuizione di condanna e va disposta la trasmissione del procedimento ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo 1), perché è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio in ordine al reato di cui al capo 2), dichiarando irrevocabile la relativa affermazione di responsabilità. Così deciso in Roma, 11 gennaio 2024 Il Consigliere re atore [OSCURATO:PERSONA] side
Sentenza Cassazione n. 16989/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris