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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18688/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cbé ha concluso chiedendo tAiAt OL, I.AYvv ugto il difensore 01,-62-e t la44,' 2 14: CAMERALIZZATA rocoAqt,^4."-' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva assolto il predetto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen..

In particolare, all'Adinolfi era ascritto per avere a mezzo email del 24 ottobre 2013 indirizzata all'[OSCURATO:PERSONA] offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] con le frasi << Ha bisogno di soldi di provvigione per sopravvivere>> e lo accusava di essersi appropriato di euro 50 in più rispetto al prezzo delle polizze. 2.Ricorre per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi.

2.1. Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 60, 63, 64, 192, comma 3, 197, 197-bis, 198, 210, 511, 526, 546, comma 1 lett. e), 598 del codice di rito ie agli artt. 191, 526 e 606 comma 1, lett.

C) e comma 2-bis del codice di rito.

In particolare, si assume che nel momento in cui il teste Salsano si è autoaccusato del reato che lo stesso tribunale oggi afferma oggettivamente sussistente e al predetto soggettivamente attribuibile, il giudice di pace avrebbe dovuto interrompere l'esame del teste al fine di adottare anche nei riguardi dei terzi le garanzie sottese agli articoli 60, 63, 64 del codice di rito, dovendosi applicare al caso di specie i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 33583 del 26 Marzo 2015 in tema di indagato <<sostanziale>>; ne discende che, non risultando rispettate le disposizioni di cui alle norme processuali su indicate, il contenuto della deposizione del Salsano è inutilizzabile sia contra se sia nei riguardi dei terzi.

2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme penali e processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e decadenza e comunque degli articoli 110, 595 cod. pen., 2043, 2055 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 111 Cost., 192, commi 1 e 3, 197, 197-bis, 198 e 210 comma 6 del cod. proc. pen., in relazione agli articoli 511, 526, 546 comma 1 lett. e) (omessa pronuncia), 573, 598 e 606 comma 1 lett.

BeCe comma 2- bis del codice di rito; trattandosi di appello ai soli effetti civili il tribunale avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'Adinolfi secondo un profilo di colpevolezza anche civilistico e non limitarsi a confermare una sentenza penale non impugnata dal P.M. agli effetti penali o comunque la mera assoluzione in essa adottata.

Anche a escludersi che la deposizione del Salsano possa configurare un mero espediente difensivo per averlo il prevenuto indicato come teste decorsi diversi anni dal fatto e dall'inizio del dibattimento, l'Adinolfi dovrebbe ritenersi comunque concorrente nella diffamazione in forza degli articoli 110 cod. pen., 2043 e 2055 cod. civ. (fatto dannoso imputabile a più persone) in relazione alla causazione del relativo danno; in ciò integrandosi, quindi, l'errata valutazione della deposizione del predetto ex articolo 192 del codice di rito, la omessa pronuncia sul punto e la violazione di legge in tema di applicazione delle norme sul concorso eventuale di persona.

2.3. Col terzo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, segnatamente degli articoli 507, 573, 603 del codice di rito, lamentando il mancato rinnovo della deposizione del Salsano pregiudiziale alla sua utilizzabilità.

2.4. Col quarto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 51 comma 1 lett. a) e comma 3, 570 codice di rito, 72 Regio decreto n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), 1 lett. a), Decreto legislativo 274/2000, nonché degli articoli 178 lett. b), 606, comma 1 lett. c) e comma 2-bis del codice di rito, avendo partecipato al processo, sia in primo grado che in appello, la medesima persona fisica (vice pretore onorario).

2.5. Col quinto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 12 D.M. 55/2014, 115 cod. proc. civ., 541, 573 e 592 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett.

C) e comma 2-bis del codice di rito penale, lamentando che è errata la condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato.

In particolare si rappresenta che solo in caso di richiesta dell'imputato, la parte civile può essere condannata alla rifusione delle spese, sempre che l'imputato dimostri di averle sostenute a causa della costituzione della parte civile, fatti comunque salvi i giusti motivi per la compensazione; in ogni caso non ricorre l'ipotesi — a cui è subordinata tale statuizione - in cui l'imputato avrebbe potuto impugnare la sentenza di assoluzione, essendo stata essa emessa per non aver commesso il fatto; e comunque si contesta la quantificazione delle stesse in euro 1800,00.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; il difensore della parte civile ha insistito nell'accoglimento del ricorso; il difensore dell'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria per spese. 4.11 ricorso è inammissibile.

Preliminarmente occorre osservare, quanto alla richiesta di rinvio avanzata dal difensore per motivi da lui stesso definiti di mera cortesia, che essa non ha potuto trovare accoglimento in mancanza di indicazione di ragioni impeditive che possano legittimare il rinvio del procedimento, e che in ogni caso il difensore ha depositato memoria con le conclusioni rassegnate per iscritto.

4.1. Il primo e il terzo motivo, che ruotano intorno alla dedotta inutilizzabilità della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati.

Ed invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere, mutatis mutandis, anche in relazione alla peculiarità del caso di specie, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere auto-indiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (v. tra tante, Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280640 — 01).

Sicchè deve affermarsi che in tema di prova dichiarativa, quando il testimone "semplice" rende dichiarazioni auto-indizianti ove non venga disposta l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dal teste, al pari di quelle rese prima dell'interruzione ove questa intervenga, sono inutilizzabili «contra se» ovvero contro il dichiarante ma non nei confronti dei terzi, soprattutto allorquando esse siano, come nel caso di specie, favorevoli al terzo, che, altrimenti, potrebbe rimanere ingiustificatamente privato di una prova a lui vantaggiosa.

Nel caso di specie, l'essere verosimilmente il messaggio riconducibile al Salsano e non all'imputato, Adinolfi, trova peraltro riscontro anche nel fatto che la mail risulta inviata dall'indirizzo di posta elettronica gsaisanoalice.it, sia pure a nome di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni illustrate dal Salsano; circostanza, questa, che già di per sé fa evidentemente sorgere qualche dubbio sul vero autore della frase incriminata.

Indi, a rigore, il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, perché allorquando si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico (o a discarico) il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 - dep. 06/05/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 2620110).

4.2. Alla stregua di quanto sopra osservato discende la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, che comunque si ricollega al primo, perché una volta esclusa la paternità dell'Adinolfi rispetto alla mail incriminata, ovvero la sua estraneità al fatto (lo stesso ricorrente d'altronde prospetta di aver poi sporto querela nei confronti del Salsano), null'altro restava da accertare, neppure agli effetti civili.4.3.

Quanto al quarto motivo, si osserva innanzitutto che la violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti (principio generale applicabile anche nei confronti del pubblico ministero onorario) e più in generale alcuna sanzione processuale (Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 17/01/2008 Cc. (dep. 12/02/2008 ) Rv. 239364 - 01 Conf. 10 febbraio 2002, Giarnbra, non massimata) e che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, cod. proc. pen., assume rilievo ai fini dell'esercizio del potere di sostituzione del pubblico ministero di udienza, la sola ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), b), d), e), tra le quali non rientra quella prospettata dal ricorrente (cfr. Sez. 6, n. 12655 del 26/02/2016, Rv. 266949, che ha precisato in motivazione che il rimedio alla violazione dell'obbligo di astensione è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma primo, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza).

Né lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero onorario in entrambi i gradi di giudizio potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della violazione del contraddittorio, pure denunciato.

Infatti l'indipendenza ed imparzialità del giudizio non viene intaccata nel caso in questione poiché diversa è la veste con cui opera il medesimo soggetto nei due gradi di giudizio (essendo l'esercizio della funzione in appello collegata all'impugnazione). 4.4.Quanto infine alla censura che si appunta sulla condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato non appellante — disposta secondo quanto sì legge nella stessa pronuncia impugnata su richiesta del difensore dell'imputato - premesso che nel caso di specie l'appello è stato proposto dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria di primo grado e che la condanna alle spese è conseguita alla soccombenza totale della parte civile — anche — nel secondo grado di giudizio, è solo il caso di rammentare che in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018 Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Rv. 282110 - 01).

Nè risultano d'altronde evidenziate in questa sede le ragioni che avrebbero dovuto indurre alla compensazione.

Parimenti generica è infine la censura mossa in ordine alla quantificazione delle spese, che corrisponde peraltro già a una determinazione non superiore a quella media (considerando fase studio e decisione per cause davanti al tribunale monocratico).

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge, come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'imputato che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 17/3/2022.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2020 del TRIBUNALE di LAGONEGROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ud/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cbé ha concluso chiedendo tAiAt OL, I.AYvv ugto il difensore 01,-62-e t la44,' 2 14: CAMERALIZZATA rocoAqt,^4."-' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice di appello, ha confermato la pronuncia di primo grado emessa dal giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che aveva assolto il predetto dal reato di cui all'art. 595 cod. pen.. In particolare, all'Adinolfi era ascritto per avere a mezzo email del 24 ottobre 2013 indirizzata all'[OSCURATO:PERSONA] offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] con le frasi << Ha bisogno di soldi di provvigione per sopravvivere>> e lo accusava di essersi appropriato di euro 50 in più rispetto al prezzo delle polizze. 2.Ricorre per cassazione la parte civile, [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo cinque motivi. 2.1. Col primo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 60, 63, 64, 192, comma 3, 197, 197-bis, 198, 210, 511, 526, 546, comma 1 lett. e), 598 del codice di rito ie agli artt. 191, 526 e 606 comma 1, lett. C) e comma 2-bis del codice di rito. In particolare, si assume che nel momento in cui il teste Salsano si è autoaccusato del reato che lo stesso tribunale oggi afferma oggettivamente sussistente e al predetto soggettivamente attribuibile, il giudice di pace avrebbe dovuto interrompere l'esame del teste al fine di adottare anche nei riguardi dei terzi le garanzie sottese agli articoli 60, 63, 64 del codice di rito, dovendosi applicare al caso di specie i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n. 33583 del 26 Marzo 2015 in tema di indagato <<sostanziale>>; ne discende che, non risultando rispettate le disposizioni di cui alle norme processuali su indicate, il contenuto della deposizione del Salsano è inutilizzabile sia contra se sia nei riguardi dei terzi. 2.2. Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione delle norme penali e processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e decadenza e comunque degli articoli 110, 595 cod. pen., 2043, 2055 e 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ., 111 Cost., 192, commi 1 e 3, 197, 197-bis, 198 e 210 comma 6 del cod. proc. pen., in relazione agli articoli 511, 526, 546 comma 1 lett. e) (omessa pronuncia), 573, 598 e 606 comma 1 lett. BeCe comma 2- bis del codice di rito; trattandosi di appello ai soli effetti civili il tribunale avrebbe dovuto escludere la responsabilità dell'Adinolfi secondo un profilo di colpevolezza anche civilistico e non limitarsi a confermare una sentenza penale non impugnata dal P.M. agli effetti penali o comunque la mera assoluzione in essa adottata. Anche a escludersi che la deposizione del Salsano possa configurare un mero espediente difensivo per averlo il prevenuto indicato come teste decorsi diversi anni dal fatto e dall'inizio del dibattimento, l'Adinolfi dovrebbe ritenersi comunque concorrente nella diffamazione in forza degli articoli 110 cod. pen., 2043 e 2055 cod. civ. (fatto dannoso imputabile a più persone) in relazione alla causazione del relativo danno; in ciò integrandosi, quindi, l'errata valutazione della deposizione del predetto ex articolo 192 del codice di rito, la omessa pronuncia sul punto e la violazione di legge in tema di applicazione delle norme sul concorso eventuale di persona. 2.3. Col terzo motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza, segnatamente degli articoli 507, 573, 603 del codice di rito, lamentando il mancato rinnovo della deposizione del Salsano pregiudiziale alla sua utilizzabilità. 2.4. Col quarto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 51 comma 1 lett. a) e comma 3, 570 codice di rito, 72 Regio decreto n. 12/1941 (ordinamento giudiziario), 1 lett. a), Decreto legislativo 274/2000, nonché degli articoli 178 lett. b), 606, comma 1 lett. c) e comma 2-bis del codice di rito, avendo partecipato al processo, sia in primo grado che in appello, la medesima persona fisica (vice pretore onorario). 2.5. Col quinto motivo deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 12 D.M. 55/2014, 115 cod. proc. civ., 541, 573 e 592 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. C) e comma 2-bis del codice di rito penale, lamentando che è errata la condanna della parte civile alla rifusione delle spese in favore dell'imputato. In particolare si rappresenta che solo in caso di richiesta dell'imputato, la parte civile può essere condannata alla rifusione delle spese, sempre che l'imputato dimostri di averle sostenute a causa della costituzione della parte civile, fatti comunque salvi i giusti motivi per la compensazione; in ogni caso non ricorre l'ipotesi — a cui è subordinata tale statuizione - in cui l'imputato avrebbe potuto impugnare la sentenza di assoluzione, essendo stata essa emessa per non aver commesso il fatto; e comunque si contesta la quantificazione delle stesse in euro 1800,00. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione; il difensore della parte civile ha insistito nell'accoglimento del ricorso; il difensore dell'imputato ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria per spese. 4.11 ricorso è inammissibile. Preliminarmente occorre osservare, quanto alla richiesta di rinvio avanzata dal difensore per motivi da lui stesso definiti di mera cortesia, che essa non ha potuto trovare accoglimento in mancanza di indicazione di ragioni impeditive che possano legittimare il rinvio del procedimento, e che in ogni caso il difensore ha depositato memoria con le conclusioni rassegnate per iscritto. 4.1. Il primo e il terzo motivo, che ruotano intorno alla dedotta inutilizzabilità della deposizione di [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati. Ed invero, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere, mutatis mutandis, anche in relazione alla peculiarità del caso di specie, le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere auto-indiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, in relazione ai quali non opera la sanzione processuale di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (v. tra tante, Sez. 2, n. 5823 del 26/11/2020 Ud. (dep. 15/02/2021 ) Rv. 280640 — 01). Sicchè deve affermarsi che in tema di prova dichiarativa, quando il testimone "semplice" rende dichiarazioni auto-indizianti ove non venga disposta l'interruzione del verbale e la prosecuzione dell'escussione con le garanzie di cui all'art. 63, comma 1, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese dal teste, al pari di quelle rese prima dell'interruzione ove questa intervenga, sono inutilizzabili «contra se» ovvero contro il dichiarante ma non nei confronti dei terzi, soprattutto allorquando esse siano, come nel caso di specie, favorevoli al terzo, che, altrimenti, potrebbe rimanere ingiustificatamente privato di una prova a lui vantaggiosa. Nel caso di specie, l'essere verosimilmente il messaggio riconducibile al Salsano e non all'imputato, Adinolfi, trova peraltro riscontro anche nel fatto che la mail risulta inviata dall'indirizzo di posta elettronica gsaisanoalice.it, sia pure a nome di [OSCURATO:PERSONA] per le ragioni illustrate dal Salsano; circostanza, questa, che già di per sé fa evidentemente sorgere qualche dubbio sul vero autore della frase incriminata. Indi, a rigore, il ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo, perché allorquando si deduce l'inutilizzabilità di un elemento a carico (o a discarico) il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 - dep. 20/02/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 269218; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014 - dep. 06/05/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014 - dep. 23/01/2015, Calabrese, Rv. 2620110). 4.2. Alla stregua di quanto sopra osservato discende la manifesta infondatezza anche del secondo motivo, che comunque si ricollega al primo, perché una volta esclusa la paternità dell'Adinolfi rispetto alla mail incriminata, ovvero la sua estraneità al fatto (lo stesso ricorrente d'altronde prospetta di aver poi sporto querela nei confronti del Salsano), null'altro restava da accertare, neppure agli effetti civili.4.3. Quanto al quarto motivo, si osserva innanzitutto che la violazione dell'obbligo di astensione da parte del pubblico ministero non determina una nullità degli atti (principio generale applicabile anche nei confronti del pubblico ministero onorario) e più in generale alcuna sanzione processuale (Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 17/01/2008 Cc. (dep. 12/02/2008 ) Rv. 239364 - 01 Conf. 10 febbraio 2002, Giarnbra, non massimata) e che, ai sensi dell'art. 53, comma 2, cod. proc. pen., assume rilievo ai fini dell'esercizio del potere di sostituzione del pubblico ministero di udienza, la sola ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'art. 36, comma 1, lett. a), b), d), e), tra le quali non rientra quella prospettata dal ricorrente (cfr. Sez. 6, n. 12655 del 26/02/2016, Rv. 266949, che ha precisato in motivazione che il rimedio alla violazione dell'obbligo di astensione è costituito dalla richiesta di avocazione delle indagini, ex art. 372, comma primo, cod. proc. pen., ovvero, nei casi previsti dall'art. 53 cod. proc. pen., da quella di sostituzione del magistrato delegato per l'udienza). Né lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero onorario in entrambi i gradi di giudizio potrebbe assumere rilievo sotto il profilo della violazione del contraddittorio, pure denunciato. Infatti l'indipendenza ed imparzialità del giudizio non viene intaccata nel caso in questione poiché diversa è la veste con cui opera il medesimo soggetto nei due gradi di giudizio (essendo l'esercizio della funzione in appello collegata all'impugnazione). 4.4.Quanto infine alla censura che si appunta sulla condanna della parte civile alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato non appellante — disposta secondo quanto sì legge nella stessa pronuncia impugnata su richiesta del difensore dell'imputato - premesso che nel caso di specie l'appello è stato proposto dalla parte civile avverso la pronuncia assolutoria di primo grado e che la condanna alle spese è conseguita alla soccombenza totale della parte civile — anche — nel secondo grado di giudizio, è solo il caso di rammentare che in tema di condanna della parte civile al pagamento delle spese di giudizio, la compensazione è ammessa, ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., solo per gravi ed eccezionali ragioni, in analogia a quanto richiesto nell'ambito del processo civile dall'art. 92 cod. proc. civ. (come risultante all'esito della sentenza della Corte cost., n. 77 del 2018 Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Rv. 282110 - 01). Nè risultano d'altronde evidenziate in questa sede le ragioni che avrebbero dovuto indurre alla compensazione. Parimenti generica è infine la censura mossa in ordine alla quantificazione delle spese, che corrisponde peraltro già a una determinazione non superiore a quella media (considerando fase studio e decisione per cause davanti al tribunale monocratico). 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dall'imputato, liquidate in complessivi euro 2000,00 oltre accessori di legge, come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'imputato che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 17/3/2022. Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 18688/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris