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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34517/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata il 06/10/2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 23/03/2021 con la quale il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto in abitazione (per essersi impossessato di due banconote da 20 euro e di tre stecche di sigarette introducendosi in un monastero) e, con le circostanze attenuanti generiche e del risarcimento dei danni equivalenti alla contestata recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 640 di multa.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non avendo considerato la sentenza impugnata che i beni sottratti - per un valore complessivo di 190 euro - non avevano alcun valore affettivo, né erano necessari alle persone offese, senza considerare l'intrinseca natura del bene sottratto (stecche di sigarette).

2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla conferma della recidiva, la cui sussistenza non è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, che si è limitata a giustificare l'applicazione della stessa sulla base dei precedenti penali, che, con un mero automatismo, ha ritenuto essere rivelatori di maggiore pericolosità.

2.3. Il terzo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005, che ha introdotto il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante nell'ipotesi di recidiva reiterata, così precludendo in modo assoluto al giudice la relazione diminuzione di pena.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte di appello ha richiamato il valore complessivo della refurtiva, pari a 190 euro, sicché, all'evidenza, non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza.

3. Anche il secondo motivo è inammissibile.

In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838).

Rileva il Collegio che i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, in quanto la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha richiamato i numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio dell'imputato, mentre la sentenza di appello ha messo in luce la progressione criminale dimostrata da Karis, in relazione alla natura e al tempo dei precedenti di cui è gravato, sintomatici di una maggiore pericolosità dell'imputato.

Lungi dal far leva su automatismi e a limitarsi al riferimento ai precedenti, come sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha rimarcato l'attitudine di tali precedenti a dar conto della maggiore pericolosità dell'imputato, rilievo che, associato a quello dei "numerosissimi" precedenti, rende la motivazione sul punto immune dalle censure del ricorrente.

Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.

4. L'eccezione di illegittimità costituzionale di cui al terzo motivo - al di là dell'evidente aberratio ictus nell'individuazione della norma da censurare (l'art. 69, quarto comma, e non l'art. 99 cod. pen.) - è manifestamente irrilevante, in quanto la Corte distrettuale ha recisamente escluso che, nel caso di specie, possa formularsi un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti applicate in primo grado, alla luce del curriculum criminale dell'imputato.

5. Alla declaratoria d'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata il 06/10/2021, la Corte di appello di Trento ha confermato la sentenza del 23/03/2021 con la quale il Tribunale di Rovereto aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di furto in abitazione (per essersi impossessato di due banconote da 20 euro e di tre stecche di sigarette introducendosi in un monastero) e, con le circostanze attenuanti generiche e del risarcimento dei danni equivalenti alla contestata recidiva reiterata, infraquinquennale e specifica, lo aveva condannato alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed euro 640 di multa. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, non avendo considerato la sentenza impugnata che i beni sottratti - per un valore complessivo di 190 euro - non avevano alcun valore affettivo, né erano necessari alle persone offese, senza considerare l'intrinseca natura del bene sottratto (stecche di sigarette). 2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla conferma della recidiva, la cui sussistenza non è stata adeguatamente motivata dalla sentenza impugnata, che si è limitata a giustificare l'applicazione della stessa sulla base dei precedenti penali, che, con un mero automatismo, ha ritenuto essere rivelatori di maggiore pericolosità. 2.3. Il terzo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 99 cod. pen., come modificato dalla legge n. 251 del 2005, che ha introdotto il divieto di prevalenza di qualsiasi circostanza attenuante nell'ipotesi di recidiva reiterata, così precludendo in modo assoluto al giudice la relazione diminuzione di pena. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte di appello ha richiamato il valore complessivo della refurtiva, pari a 190 euro, sicché, all'evidenza, non si è in presenza di un pregiudizio cagionato lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615), il che rende ragione della manifesta infondatezza della doglianza. 3. Anche il secondo motivo è inammissibile. In presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen. (e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 185 del 2015, anche del quinto comma dell'articolo citato), è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). Rileva il Collegio che i giudici di merito hanno fatto buon governo del principio di diritto richiamato, in quanto la sentenza di primo grado, che si integra con quella conforme di secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145), ha richiamato i numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio dell'imputato, mentre la sentenza di appello ha messo in luce la progressione criminale dimostrata da Karis, in relazione alla natura e al tempo dei precedenti di cui è gravato, sintomatici di una maggiore pericolosità dell'imputato. Lungi dal far leva su automatismi e a limitarsi al riferimento ai precedenti, come sostenuto dal ricorso, la sentenza impugnata ha rimarcato l'attitudine di tali precedenti a dar conto della maggiore pericolosità dell'imputato, rilievo che, associato a quello dei "numerosissimi" precedenti, rende la motivazione sul punto immune dalle censure del ricorrente. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo. 4. L'eccezione di illegittimità costituzionale di cui al terzo motivo - al di là dell'evidente aberratio ictus nell'individuazione della norma da censurare (l'art. 69, quarto comma, e non l'art. 99 cod. pen.) - è manifestamente irrilevante, in quanto la Corte distrettuale ha recisamente escluso che, nel caso di specie, possa formularsi un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti applicate in primo grado, alla luce del curriculum criminale dell'imputato. 5. Alla declaratoria d'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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