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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2021

Cassazione n. 47187/2021

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 03/03/2021 la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte il 30/11/2017.

Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione romano sull'assunto che, nel processo di cognizione, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato ritualmente assente, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67, con la conseguenza che all'imputato non era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza della cui esecutività si controverte.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza del processo penale all'esito del quale, con la sentenza irrevocabile pronunciata il 30/11/2017, era stato condannato dalla Corte di appello di Roma.

Si deduceva, in proposito, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non poteva farsi applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, legge 67 del 2014, con la conseguente nullità della dichiarazione di assenza che era stata pronunciata nei suoi riguardi nel giudizio di merito.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il processo penale conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, della cui esecutività si controverte, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, era pendente nella fase dibattimentale.

Ci si trova, dunque, di fronte a un'ipotesi regolata dalla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto dell'art. 15-bis, commi 1 e 2, legge n. 67 del 2014.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado».

A questa regola generale, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 2, della legge n. 67 del 2014, fanno eccezione le ipotesi che riguardano i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».

In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, facendosi corretta applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., veniva dichiarato assente e, all'esito del giudizio instaurato nei suoi confronti, non gli veniva notificato l'estratto contumaciale della decisione controversa.

La sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, quindi, veniva dichiarata irrevocabile il 16/02/2017 sul presupposto, ineccepibile, che, nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, non era stata proposta impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, non essendo stata dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, nel caso di specie, doveva farsi applicazione delle norme sul processo penale in absentia, con la conseguenza che non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello pronunciata nei confronti dell'imputato assente.

Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «La disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso - l'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014 - è stata inserita con legge successiva (la legge 11 agosto 2014, n.118)» (Sez. 5, n. 57733 del 31/10/2017, Crescenzo, Rv. 271988-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 33112 del 28/03/2018, Siessena, Rv. 273776-01; Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016, Golemi, Rv. 267655-01).

3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 18/11/2021.

Il Consigliere estensore Il Presidente A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 03/03/2021 la Corte di appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza irrevocabile pronunciata dalla stessa Corte il 30/11/2017. Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal Giudice dell'esecuzione romano sull'assunto che, nel processo di cognizione, [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato ritualmente assente, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, legge 28 aprile 2014, n. 67, con la conseguenza che all'imputato non era stato notificato l'estratto contumaciale della sentenza della cui esecutività si controverte. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il ricorrente non aveva mai avuto conoscenza del processo penale all'esito del quale, con la sentenza irrevocabile pronunciata il 30/11/2017, era stato condannato dalla Corte di appello di Roma. Si deduceva, in proposito, che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] non poteva farsi applicazione della disciplina prevista dall'art. 15-bis, comma 1, legge 67 del 2014, con la conseguente nullità della dichiarazione di assenza che era stata pronunciata nei suoi riguardi nel giudizio di merito. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il processo penale conclusosi con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, della cui esecutività si controverte, alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, era pendente nella fase dibattimentale. Ci si trova, dunque, di fronte a un'ipotesi regolata dalla disciplina transitoria prevista dal combinato disposto dell'art. 15-bis, commi 1 e 2, legge n. 67 del 2014. In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014: «Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado». A questa regola generale, secondo quanto previsto dall'art. 15-bis, comma 2, della legge n. 67 del 2014, fanno eccezione le ipotesi che riguardano i «procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l'imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità». In questa cornice, deve rilevarsi che, nel caso di specie, facendosi corretta applicazione della disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., veniva dichiarato assente e, all'esito del giudizio instaurato nei suoi confronti, non gli veniva notificato l'estratto contumaciale della decisione controversa. La sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 30/11/2017, quindi, veniva dichiarata irrevocabile il 16/02/2017 sul presupposto, ineccepibile, che, nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, non era stata proposta impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, pertanto, ribadire conclusivamente che, non essendo stata dichiarata la contumacia di [OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, nel caso di specie, doveva farsi applicazione delle norme sul processo penale in absentia, con la conseguenza che non era dovuta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello pronunciata nei confronti dell'imputato assente. Sul punto, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «La disciplina dell'assenza, che ha sostituito le disposizioni in tema di contumacia, si applica ai processi in cui, alla data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, non era stato pronunciato il dispositivo di primo grado, pur se la norma transitoria che dispone in tal senso - l'art. 15-bis, comma 1, della legge n. 67 del 2014 - è stata inserita con legge successiva (la legge 11 agosto 2014, n.118)» (Sez. 5, n. 57733 del 31/10/2017, Crescenzo, Rv. 271988-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, n. 33112 del 28/03/2018, Siessena, Rv. 273776-01; Sez. 5, n. 34180 del 17/02/2016, Golemi, Rv. 267655-01). 3. Le considerazioni esposte impongono il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente A
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