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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 34061/2025

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16318/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RINALDI ROCCOe [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 287/2023 depositata il 15maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Matera, l’8 agosto 2018, decreto ingiuntivo per euro 980.230,58 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e de i suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a contratto di mutuo del 15 gennaio 2016; l’importo costituiva un residuo dell’originaria somma prestata di euro

1.000.000. Gli ingiunti si opponevano e la banca insisteva nella sua pretesa.

Il Tribunale, con sentenza n. 329/2020, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la debitrice principale a pagare alla banca euro 980.230,58 oltre interessi, ritenendo invece nulla la fideiussione che la banca aveva fatto valere nei confronti degli altri opponenti.

La banca proponeva appello; si costituivano, resistendo, tutte le controparti tranne la debitrice principale e il Calvello.

La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 287/2023, “rigettava l’opposizione proposta dei fideiussori”.

Hanno presentato ricorso -composto da due motivi - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la banca si è difesa con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria in data 17 novembre 2025; i ricorrenti hanno depositato il 25 novembre 2025 rinuncia, notificata a controparte, che non risulta essere stata accettata.

Ritenuto che:

1. La rinuncia al ricorso si perfeziona con la sua acquisizione dalla controparte, che non è d’altronde tenuta, per condizionarne l’effetto, ad accettarla (S.U. ord. 34429/2019), trattandosi di atto unilaterale recettizio.

2. In applicazione dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c. , e nella fattispecie nulla di peculiare ostando, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso non è oggetto didisattendimento (cfr. da ultimo Cass. ord. 33132/2024).

P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia.

Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7 . 000, 00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16318/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RINALDI ROCCOe [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 287/2023 depositata il 15maggio 2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5dicembre 2025 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]: Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Matera, l’8 agosto 2018, decreto ingiuntivo per euro 980.230,58 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione e de i suoi fideiussori [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a contratto di mutuo del 15 gennaio 2016; l’importo costituiva un residuo dell’originaria somma prestata di euro 1.000.000. Gli ingiunti si opponevano e la banca insisteva nella sua pretesa. Il Tribunale, con sentenza n. 329/2020, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la debitrice principale a pagare alla banca euro 980.230,58 oltre interessi, ritenendo invece nulla la fideiussione che la banca aveva fatto valere nei confronti degli altri opponenti. La banca proponeva appello; si costituivano, resistendo, tutte le controparti tranne la debitrice principale e il Calvello. La Corte d’appello di Potenza, con sentenza n. 287/2023, “rigettava l’opposizione proposta dei fideiussori”. Hanno presentato ricorso -composto da due motivi - [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la banca si è difesa con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria in data 17 novembre 2025; i ricorrenti hanno depositato il 25 novembre 2025 rinuncia, notificata a controparte, che non risulta essere stata accettata. Ritenuto che: 1. La rinuncia al ricorso si perfeziona con la sua acquisizione dalla controparte, che non è d’altronde tenuta, per condizionarne l’effetto, ad accettarla (S.U. ord. 34429/2019), trattandosi di atto unilaterale recettizio. 2. In applicazione dell’articolo 391, secondo comma, c.p.c. , e nella fattispecie nulla di peculiare ostando, i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato, poiché il ricorso non è oggetto didisattendimento (cfr. da ultimo Cass. ord. 33132/2024). P.Q.M La Corte dichiara il giudizio di cassazione estinto per rinunzia. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00 ( di cui euro 7 . 000, 00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della
Decreto Cassazione n. 34061/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris