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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30524/2026

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ermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Marsala il 26/3/2024nei confronti di XXXXXXXXXXXX in relazione ai reato di cui agli artt. 612, 56 e424 e 424 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva in quanto iprecedenti prossimi sarebbero relativi a reati contravvenzionali e quelli per reaticontro il patrimonio, furti ed estorsioni, sarebbero estremamente risalenti neltempo;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gliargomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento ai numerosiprecedenti, in ciò rilevando anche quelli contravvenzionali in termini di confermadella continuativa e perdurante sussistenza della pericolosità, peraltro già inprecedenza in quanto il ricorrente era già recidivo, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nelladeterminazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e nonè quindi sindacabile in questa sede (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sonoconsentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ermato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Marsala il 26/3/2024nei confronti di XXXXXXXXXXXX in relazione ai reato di cui agli artt. 612, 56 e424 e 424 cod. pen.;Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva in quanto iprecedenti prossimi sarebbero relativi a reati contravvenzionali e quelli per reaticontro il patrimonio, furti ed estorsioni, sarebbero estremamente risalenti neltempo;Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sonomanifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, pure condividendo gliargomenti esposti dal giudice di primo grado, con il riferimento ai numerosiprecedenti, in ciò rilevando anche quelli contravvenzionali in termini di confermadella continuativa e perdurante sussistenza della pericolosità, peraltro già inprecedenza in quanto il ricorrente era già recidivo, ha dato adeguato contodell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nelladeterminazione della pena e che tale conclusione appare logica e coerente e nonè quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, Ricci, Rv. 266818 - 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sonoconsentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019,Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 30524/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris