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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18068/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, seppur proposti con due distinti atti, prospettano le medesime doglianze, consentendone pertanto la trattazione congiunta; ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha congruamente rilevato come dalle risultanze probatorie fosse emersa con certezza la natura abusiva della permanenza degli imputati all'interno dell'immobile di proprietà comunale, in considerazione del pagamento soltanto parziale dei canoni dovuti e della assenza di un provvedimento di sanatoria e di effettiva assegnazione dell'alloggio in loro favore (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti generiche risultano le doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti lamentano il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01);che invero la Corte di merito, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha evidenziato come nel caso di specie non fossero sussistenti i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della non abitualità della condotta previsto dalla norma, in considerazione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della protrazione nel tempo dell'illecita occupazione dell'immobile (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, seppur proposti con due distinti atti, prospettano le medesime doglianze, consentendone pertanto la trattazione congiunta; ritenuto che le censure dedotte nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di entrambi i ricorrenti, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen., non sono sorrette da concreta specificità e pertinenza censoria, evocando genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione delle medesime; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, ha congruamente rilevato come dalle risultanze probatorie fosse emersa con certezza la natura abusiva della permanenza degli imputati all'interno dell'immobile di proprietà comunale, in considerazione del pagamento soltanto parziale dei canoni dovuti e della assenza di un provvedimento di sanatoria e di effettiva assegnazione dell'alloggio in loro favore (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto che parimenti generiche risultano le doglianze prospettate con il secondo motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti lamentano il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr. Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01);che invero la Corte di merito, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha evidenziato come nel caso di specie non fossero sussistenti i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della non abitualità della condotta previsto dalla norma, in considerazione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della protrazione nel tempo dell'illecita occupazione dell'immobile (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M