CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24271/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con cui il Tribunale di Taranto applicava a [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di tre anni, otto mesi, venti giorni di reclusione e 2.200,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi A e B, commessi a Taranto il 3 dicembre 2024. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dell'inquadramento giuridico della vicenda processuale e la congruità della pena richiesta, che applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen. Ritenuto che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Tribunale di Taranto, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A e B, si soffermava in termini congrui sull'univocità del compendio probatorio che era stato acquisito nei suoi confronti, richiamando l'arresto in flagranza di reato del ricorrente, eseguito dalla [OSCURATO:PERSONA] della Questura di Taranto il 3 dicembre 2024. Ritenuto, pertanto, che il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Taranto, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in tremila euro, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso