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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 24258/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

NN55B11C286P), con domicilio digitale exlege- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1301 del 2agosto 2021;udita la relazione della causa svolta all’udienza del 2 luglio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA].

AlbertoMichele Cisterna, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due mo-tivi del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e per il rigettodel ricorso incidentale condizionato;uditi i difensori delle parti e letta la memoria del controricorrente.1.

Il Comune di Campobello di Mazara ricorre, sulla base di cinquemotivi, per la cassazione della sentenza n. 1301/21, del 2 agosto 2021,della Corte d’appello di Palermo, che - nel respingerne il gravame espe-rito, in via principale, avverso la sentenza n. 736 del 16 settembre2016, del Tribunale di Marsala (dichiarando, invece, assorbito quelloincidentale condizionato del Comune di Petrosino) - ha confermato l’ac-coglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Petrosino contro ildecreto emesso dal medesimo Tribunale, che ingiungeva all’opponenteil pagamento di € 667.282,86 per sorte capitale, oltre a € 430.246,02per interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in fa-vore del predetto Comune di Campobello di Mazara.2.

L’odierno ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere l’entegestore della discarica per rifiuti solidi urbani del “Comprensorio 31”,sita nel suo territorio, presso la quale, tra gli altri, pure il Comune diPetrosino era stato autorizzato - giusta determinazione n.65/2002/S.R.U. della Prefettura di Trapani - a conferire i propri rifiuti.3.

Poiché il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tuteladelle acque aveva determinato - mediante l’ordinanza n. 2382 del 30dicembre 2003 - in € 65,27 per tonnellata, oltre a IVA, l’importo dapagarsi per l’attività di smaltimento per i conferimenti relativi agli anni2003 e 2004, il Comune di Campobello di Mazara invitava al pagamentodel dovuto il Comune di Petrosino.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/20264.

Quest’ultimo veniva diffidato - in virtù di atto notificato il 9 no-vembre 2004 - a corrispondere complessivi € 579.983,87 (oltre a inte-ressi legali e rivalutazione monetaria), pari alla somma di € 435.871,75ed € 144.112,12, il primo importo dovuto per il periodo compreso tra il1° gennaio 2003 e il 30 settembre 2004, il secondo, invece, per il pe-riodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002.5.

A fronte di tale iniziativa, il Comune di Petrosino trasmettevaall’odierno ricorrente la delibera n. 31/2005 della propria giunta muni-cipale, con la quale veniva dato mandato al Sindaco di richiedere larateizzazione del dovuto, in eguali importi, in sette esercizi finanziari.6.

Svoltasi successivamente (in data 7 aprile 2005) presso la casacomunale dell’odierno ricorrente una conferenza di servizi, con parteci-pazione di rappresentanti di ambedue gli enti municipali, per verificarela possibilità della richiesta rateizzazione, il Comune di Petrosino, condelibera del consiglio comunale n. 46 del 29 settembre 2005, si ricono-sceva debitore dell’importo di € 640.000,00.7.

Avendo, però, l’ente provveduto a corrispondere soltanto sommeper complessivi € 209.743,93, il Comune di Campobello di Mazara -sulla base di prova scritta, costituita dalle due delibere nn. 31/2005(richiesta di rateizzazione) e 46/2005 (presa d’atto della conferenza diservizi e riconoscimento dell’esposizione debitoria, secondo la prospet-tazione del ricorrente) del Comune di Petrosino - conseguiva il suddettoprovvedimento monitorio, fatto oggetto, però, di opposizione da partedell’ingiunto.8.

L’opponente, previamente eccepiti - in rito - il difetto di giurisdi-zione del giudice adito e quello di legittimazione del Comune ingiun-gente, nonché, nel merito, l’intervenuta prescrizione del credito azio-nato, resisteva, comunque, all’avversaria domanda di pagamento, sulpresupposto dell’inesistenza di una valida convenzione scritta tra leparti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/20269.

Si costituiva in giudizio l’opposto, che chiedeva la confermadell’emesso decreto ingiuntivo, sul rilievo che l’obbligazione di paga-mento del Comune di Petrosino discendesse direttamente dalla legge edai provvedimenti autoritativi della Regione e che, comunque, il creditoazionato trovasse «la sua genesi» nell’atto ricognitivo costituito, dap-prima, dalla delibera n. 31/05 e, poi, dalla delibera n. 46 del 29 set-tembre 2005, che aveva approvato l’accordo raggiunto nella conferenzadi servizi del precedente 7 aprile.10.

In via subordinata, peraltro, il Comune di Campobello diMazara chiedeva riconoscersi sussistenti i presupposti dell’arricchi-mento senza causa del Comune di Petrosino, ex art. 2041 c.c.11.

L’adito Tribunale accoglieva, nel merito, l’opposizione(avendo, invece, ritenuto infondate le eccezioni pregiudiziali in rito, equella preliminare di prescrizione, sollevate dal Comune di Petrosino),con decisione poi confermata in appello.12.

Difatti, il giudice del gravame - respingendo l’appello prin-cipale del già opposto (dichiarando, invece, assorbito quello incidentalecondizionato, diretto a contestare il rigetto delle eccezioni pregiudizialie preliminari) - condivideva le conclusioni del primo giudice circa l’as-senza di un valido contratto in forma scritta, come richiesto dall’art. 17del r.d. n. 2440 del 1923, oltre che sull’impossibilità che il preteso rico-noscimento di debito del Comune di Petrosino «supplisca all’indicatacarenza di forma».13.

Al pari, poi, del Tribunale di Marsala, il giudice d’appello ri-teneva inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., differenziandosi«strutturalmente e tipologicamente» da quella di adempimento, nonessendo la sua proposizione giustificata dalle difese proposte dall’oppo-nente con la propria iniziativa ex art. 645 c.p.c. e, infine, difettando ilrequisito della sussidiarietà, poiché, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 18Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026agosto 2000, n. 267, il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capoall’amministratore o funzionario che ha consentito la prestazione.14.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, il Co-mune di Campobello di Mazara ha proposto ricorso per cassazione, ar-ticolato - come detto - in cinque motivi.15.

Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,il Comune di Petrosino, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammis-sibile o, comunque, rigettata, proponendo, inoltre, ricorso incidentalecondizionato, sulla base di tre motivi, che reiterano quelli oggettodell’appello incidentale condizionato ritenuti assorbiti dalla Corte paler-mitana.16.

All’esito della camera di consiglio del 2/10/2024, con l’ordi-nanza interlocutoria n. 1884 del 27/1/2025, il Collegio - ritenuto il ri-lievo nomofilattico della questione riguardante la possibilità di esperirel’azione ex art. 2041 c.c. in relazione a pretese creditorie nascenti darapporti contrattuali che avrebbero richiesto la forma scritta, ai sensidegli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - rin-viava la causa alla pubblica udienza della Sezione.17.

Con la propria memoria e nel corso dell’odierna udienzapubblica il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento dei primi duemotivi del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e il rigetto delricorso incidentale condizionato.18.

Il ricorrente incidentale depositava memoria ex art. 378c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo del ricorso del Comune di Campobello di Mazaradenuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del regio decreto 18 no-vembre 1923, n. 2440, dell’art. 1 della legge regionale della RegioneNumero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026Siciliana 21 agosto 1984, n. 67, degli artt. 6 e 8 del d.P.R. 10 settembre1982, n. 915, nonché degli artt. 22 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22; si duole il ricorrente del rigetto del quarto motivo d’appello, peraltroscrutinato pregiudizialmente dalla Corte territoriale, con cui era statacensurata la decisione del Tribunale di ritenere che la fonte dell’obbli-gazione assunta dal Comune di Petrosino dovesse essere contrattuale,sicché, in assenza di una convenzione stipulata in forma scritta, il con-tratto doveva ritenersi inesistente.2.

Viene, per contro, ribadito, anche in questa sede, che la fonte delrapporto tra i due Comuni «non stava in un contratto, ma negli attiautoritativi emessi dalla Regione Siciliana e dal Commissario del Go-verno per l’emergenza rifiuti».3.

A fronte di tale rilievo, la Corte palermitana - osserva il ricorrente- ha escluso che la fonte dell’obbligazione del Comune di Petrosino po-tesse rinvenirsi negli atti amministrativi da esso indicati, giacché si trat-terebbe di atti «di carattere organizzativo», senza, però, che sia datocomprendere che concetto abbia «inteso esprimere».4.

D’altra parte, non scalfirebbe la tesi del ricorrente l’argomenta-zione ulteriore - svolta dalla sentenza impugnata per corroborare la tesidella natura negoziale della fonte della pretesa creditoria del [OSCURATO:PERSONA] di Mazara - secondo cui i rappresentanti dei due Comuninon ebbero mai a sottoscrivere la convenzione, il cui schema pure erastato approvato dal consiglio comunale di Petrosino, con atto n. 84 del21 settembre 1995, e trasmesso all’odierno ricorrente.5.

Difatti, si rileva nel ricorso, tale atto «si limita a disciplinare gliaspetti tecnici e organizzativi del conferimento in discarica e non con-tiene alcun accordo di natura contrattuale che ha come contenuto ilconferimento in discarica e il pagamento del prezzo».6.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/20267.

Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazionedi legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. deve essere dedotto,a pena di inammissibilità, nel rispetto dell’onere di specificità impostodall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che richiede non soltanto l’indica-zione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche la puntualeindividuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza im-pugnata che si assumono in contrasto con tali norme, nonché l’esplici-tazione delle ragioni di tale contrasto attraverso un confronto argomen-tativo tra la soluzione accolta dal giudice di merito e quella ritenutacorretta (Cass., Sez.

U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 3, 26luglio 2024, n. 20870).8.

Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione e falsa ap-plicazione di plurime disposizioni normative in materia di gestione deirifiuti e di contabilità pubblica, ma si limita ad una generica contrappo-sizione tra la propria ricostruzione della vicenda - fondata sull’origineautoritativa dell’obbligazione - e quella accolta dalla Corte territoriale,senza individuare in modo puntuale le specifiche affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto conle norme richiamate.9.

In particolare, a fronte dell’ampia motivazione della Corte d’ap-pello, che ha escluso la configurabilità di una fonte non negoziale delrapporto obbligatorio (esaminando gli stessi atti e documenti che il Co-mune di Campobello di Mazara richiama nel ricorso) e ha ritenuto ne-cessaria, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione, la stipulazione di uncontratto in forma scritta tra gli enti coinvolti, il ricorrente non sviluppaalcuna effettiva critica giuridica a tale ratio decidendi, omettendo di in-dicare quali specifiche statuizioni della sentenza sarebbero erronee eper quali ragioni esse contrasterebbero con il corretto precetto norma-tivo.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202610.

La censura, infatti, si risolve nella mera reiterazione delletesi già prospettate nei gradi di merito - segnatamente, quella secondocui la fonte dell’obbligazione risiederebbe negli atti autoritativi regionalie prefettizi - senza che venga effettuato il necessario raffronto tra ilcontenuto precettivo delle norme evocate e le argomentazioni giuridi-che poste a fondamento della decisione impugnata; in proposito, è si-gnificativo il passaggio del ricorso (pag. 11) in cui il ricorrente afferma:«La Corte di Appello contesta che la fonte della obbligazione del Co-mune di Petrosino possa rinvenirsi negli atti amministrativi indicati dalComune di Campobello con l’argomentazione che trattasi di atti orga-nizzativi.

Non si comprende il concetto che la Corte territoriale ha intesoesprimere, quello che il ricorrente ritiene inconfutabile è che nella ma-teria dello smaltimento dei rifiuti, che ha natura pubblicistica, gli obbli-ghi giuridici possono nascere dalla legge e dagli atti regolamentari e\oamministrativi che da essa discendono».11.

Il motivo, dunque, non individua le affermazioni in dirittodella sentenza censurata (invero, nemmeno censura le plurime - e as-solutamente comprensibili - argomentazioni che la Corte territoriale haaddotto per addivenire alla decisione), né chiarisce in quale modo essesi porrebbero in contrasto con l’interpretazione delle norme invocate,limitandosi ad una generica esposizione della propria tesi difensiva (as-seritamente «inconfutabile»).12.

Ne consegue che la doglianza non consente a questa Cortedi svolgere il proprio sindacato di legittimità, traducendosi in una richie-sta meramente esplorativa di riesame della vicenda, inammissibile insede di legittimità.13.

Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c. - erronea e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 del d.lgs. 18agosto 2000, n. 267, oltre a travisamento della prova in relazioneall’art. 115 c.p.c.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202614.

Si censura la sentenza impugnata, la quale - nel pronun-ciarsi sul primo motivo di gravame - ha escluso che potesse attribuirsivalore di ricognizione di un debito fuori bilancio alla delibera del consi-glio comunale di Petrosino n. 46 del 2005, rilevando che, in mancanzadi un contratto (come, appunto, nella specie), il rapporto obbligatoriosorge in capo al funzionario o all’amministratore che ha disposto l’ac-quisizione del servizio, per le prestazioni non riconoscibili ex art. 194,comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000.15.

Assume il ricorrente che - ferme le considerazioni di cui alprimo motivo - il debito de quo rientrerebbe tra quelli «riconoscibili»,trattandosi di attività (il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani)di natura vincolata, e non discrezionale, alla quale il Comune di Petro-sino non poteva sottrarsi, essendo imposta da norme imperative di or-dine pubblico a tutela della salute, la cui omissione avrebbe integratoun illecito penale.16.

Viene, inoltre, addebitato alla sentenza impugnata di essere«caduta in un grave travisamento della prova», nella parte in cui negache possa attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla delibera co-munale suddetta (la n. 46, del 29 settembre 2005), giacché essa - se-condo la Corte territoriale - si limiterebbe a «dare mandato al Sindacopro tempore di richiedere al Comune di Campobello di Mazara una ra-teizzazione di quanto dovuto».17.

Così argomentando, però, la sentenza avrebbe confuso ilcontenuto di tale delibera con quello della precedente delibera di giuntadel 7 marzo 2005, n. 31, che aveva conferito il suddetto mandato alSindaco di Petrosino.18.

Infine, si censura la sentenza impugnata anche nella partein cui afferma l’illegittimità della delibera consiliare n. 46 del 2005, perinesistenza di un contratto tra i due Comuni.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202619.

Assume, infatti, il ricorrente che - fermo quanto già rilevatocirca la natura non negoziale della fonte dell’obbligazione del [OSCURATO:PERSONA] - deve, comunque, ritenersi che tale (predicata) illegitti-mità non precluda alla delibera di esplicare la sua efficacia in assenzadi impugnazione e annullamento in sede giudiziaria, giacché essa risultanulla e non inesistente.20.

Ad avviso del Comune ricorrente, «La sentenza impugnata,inoltre, afferma che la delibera del Consiglio Comunale ex art. 194 lett.e) dlt 267\2000 non sarebbe legittima perché il debito riconosciuto nonavrebbe fonte contrattuale per inesistenza del contratto.

Orbene, anchetale osservazione è inconducente, sia per ciò che è stato rilevato con ilprimo motivo di ricorso circa la fonte della obbligazione di cui è causa,sia perché la delibera, ammesso che fosse illegittima, non è nulla, nonè affetta da alcuna delle ipotesi di nullità previste dalla legge, sicché inmancanza di una sua impugnazione e di un suo annullamento in sedegiudiziaria, esprime la sua efficacia».21.

La censura è inammissibile nella parte in cui ribadisce chel’obbligazione del Comune di Petrosino aveva una fonte normativa, af-fermazione esclusa dalla Corte d’appello e reiterata col primo motivo,qui dichiarato inammissibile.22.

È invece infondata nella parte in cui si sostiene l’efficacia evalidità della delibera di riconoscimento del debito, ai sensi degli artt.191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che detta delibera-zione avrebbe comunque fatto sorgere l’obbligazione in capo all’ente.23.

La Corte territoriale ha, infatti, correttamente escluso ogniefficacia ricognitiva o costitutiva della delibera consiliare invocata dalricorrente, rilevando come, in difetto di un valido titolo negoziale amonte, non potesse configurarsi un riconoscimento di debito idoneo avincolare l’ente, né tantomeno a sanare la mancanza di un contrattostipulato nelle forme di legge.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202624.

Tale statuizione si pone in linea con il consolidato orienta-mento di questa Corte, secondo cui la delibera comunale di riconosci-mento di debito fuori bilancio, adottata in assenza di un valido contrattofonte dell’obbligazione, non può configurarsi come ricognizione po-stuma di debito, né è idonea ad innovare la disciplina che regola laconclusione dei contratti della pubblica amministrazione, i quali richie-dono la forma scritta ad substantiam.25.

Si è infatti affermato che «la delibera comunale con laquale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune de-stina una somma al pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita, inassenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non puòconfigurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, per-tanto, la disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da partedella P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti nulli o invalidiper difetto della forma scritta richiesta ad substantiam» (Cass., Sez. 2,13 maggio 2022, n. 15303; Cass., Sez. 6, 14 gennaio 2021, n. 510).26.

Ne discende che, una volta esclusa - come accertato dallaCorte di merito - l’esistenza di un valido contratto tra le parti, la deliberaconsiliare richiamata dal ricorrente non poteva assumere alcuna effica-cia costitutiva dell’obbligazione o sanante della sua invalida assunzione,né poteva valere quale fonte autonoma della stessa.27.

Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c. - erronea e falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 267 del2000, oltre a travisamento della prova in relazione all’art. 115 c.p.c.,nella parte in cui si è escluso che il verbale della conferenza di servizidel 7 aprile 2005 costituisse la contrattualizzazione dell’accordo tran-sattivo intervenuto sul riconoscimento del debito, sulla sua misura e sulmetodo di pagamento deliberato dalla giunta municipale del Comune diPetrosino con la delibera n. 31 del 7 marzo 2005, e ciò in ragione dellamancata partecipazione del Sindaco a tale conferenza.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202628.

Rileva il ricorrente che, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 267del 2000, il Sindaco di un Comune può delegare, su specifici atti o fatti,un proprio assessore a sottoscrivere un accordo negoziale, come risultaavvenuto nel caso di specie.29.

Inoltre, si assume che la sentenza impugnata - nell’affer-mare che quanto statuito in sede di conferenza di servizi non è maistato formalizzato - sarebbe, nuovamente, incorsa in travisamentodella prova (visto che dal verbale del 7 aprile 2005 risultava la necessitàdella sua trasmissione «ai Dirigenti dei Settori competenti dei rispettiviComuni al fine dell’adozione degli atti successivi e propedeutici alla for-malizzazione di quanto oggi statuito»); l’affermazione, infatti, sarebbein contrasto «con l’evidenza documentale costituita dalla delibera delconsiglio comunale di Petrosino n. 46 del 29 settembre 2005, nellaquale si dà atto del citato verbale e si assume l’obbligazione del Comunea pagare».30.

Il motivo è inammissibile.31.

In primo luogo, la censura non rispetta l’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente, pur fondando la propria doglianzasulla pretesa valenza negoziale della convenzione e del verbale dellaconferenza di servizi, omette di riportarne il contenuto, limitandosi afornire una propria lettura riassuntiva e interpretativa degli atti.

In talmodo, non si consente a questa Corte di verificare direttamente la de-cisività delle deduzioni svolte, demandando inammissibilmente al giu-dice di legittimità un’attività integrativa di ricerca e selezione del mate-riale processuale.32.

In secondo luogo, la censura si risolve nella sollecitazionedi un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legit-timità.

Il ricorrente, infatti, pretende di contrapporre la propria ricostru-zione dei fatti a quella accolta dalla Corte territoriale, insistendo sullarilevanza della delega sindacale agli assessori e sulla natura negozialeNumero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026degli atti posti in essere; tuttavia, il giudice di merito ha già esaminatotali circostanze, affermando in modo inequivoco che né la convenzione,né il verbale della conferenza di servizi presentavano i requisiti idoneia configurare un valido accordo tra le parti, non risultando la conclu-sione di alcun vincolo negoziale.

Le doglianze del ricorrente mirano,dunque, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze fattuali edocumentali, inammissibile in questa sede.33.

Infine, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. è formulataal di fuori dei limiti entro i quali essa è ammissibile in sede di legittimità.Secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la viola-zione della norma può essere denunciata solo ove si alleghi che il giu-dice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli, mentreè inammissibile la censura che investa la mera valutazione delle prove,risolvendosi nella critica del convincimento del giudice (Cass., Sez.

U.,30 settembre 2020, n. 20867).34.

Né si configura il travisamento della prova - secondo le pre-cise coordinate ermeneutiche di Cass., Sez.

U., 5 marzo 2024, n. 5792- in un caso, come quello per cui è causa, in cui il significato di quella èricavato da una complessiva interpretazione, in esito alla verifica logicadella riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio.35.

Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c. - nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamen-tando omissione di pronuncia sul terzo motivo d’appello, con il quale siassumeva l’ingiustizia della sentenza di primo grado, nella parte in cuiaveva ritenuto inefficace, sotto il profilo del quantum debeatur, la pre-detta delibera consiliare del n. 46 del 2005 e il verbale della conferenzadi servizi del 7 aprile 2005.36.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202637.

La censura attiene alla quantificazione del credito vantatodal Comune di Campobello di Mazara, ma è evidente che la riconosciutainsussistenza di detto credito (an) rende superflua la necessità di qual-sivoglia statuizione sul quantum, restando logicamente assorbita ognidecisione sul punto.38.

Di conseguenza, non si configura la denunciata minuspeti-zione in cui, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa la Corte d’appello.39.

Infine, il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., anche conriferimento agli artt. 167 e 183, comma 4, c.p.c.40.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., proposta in viasubordinata dall’odierno ricorrente nella comparsa di costituzione e ri-sposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c., esito, questo, al quale la Cortepalermitana è pervenuta sul rilievo che l’opponente, essendosi limitatoa dedurre l’inesistenza di un titolo contrattuale per difetto di formascritta, non aveva determinato quell’allargamento del thema deciden-dum, viceversa necessario perché la domanda di ingiustificato arricchi-mento proposta dall’opposto possa ritenersi ammissibile.41.

Assume, per contro, il ricorrente che proprio in virtù delledifese dell’opponente sarebbe stato introdotto un tema di indagine taleda giustificare lo ius variandi.42.

D’altra parte, erronea sarebbe pure l’affermazione dellaCorte circa l’assenza del requisito della “sussidiarietà” dell’azione di in-giustificato arricchimento, poiché ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 267del 2000 il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capo all’amministra-tore o funzionario che ha consentito la prestazione.43.

Come esposto, il motivo si articola in due censure.44.

Indipendentemente da quanto statuito da Cass. Sez.

U.,27/12/2010, n. 26128, Rv. 615487-01 (e da Cass. Sez. 2, 04/07/2018,Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026n. 17482, Rv. 649452-01, e Cass. Sez. 1, 25/10/2018, n. 27124, Rv.651448-01), con riguardo ai profili di ammissibilità della domanda exart. 2041 c.c. avanzata dall’opposto nel giudizio di opposizione a de-creto ingiuntivo, risulta infondata la critica rivolta alla seconda ratio de-cidendi.45.

Infatti, è da reputarsi corretta la decisione della Corte d’ap-pello nella parte in cui ha considerato inammissibile la domanda di ar-ricchimento senza causa per difetto di residualità ex art. 2042 c.c.46.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte:«In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali,qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedi-mentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente conl’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione,sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l’azionedi indebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può, comun-que, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell’organo com-petente, che riconosca l’utilità dell’arricchimento, non bastando, a talfine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto in-sufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sullaconciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestioneeconomico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative com-piute» (Cass. Sez. 3, 14/05/2025, n. 12943, Rv. 674697-01),«L’azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un ca-rattere di residualità che ne postula l’inammissibilità ogni qualvolta ildanneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa eser-citare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona,altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e pre-scindendo, quindi, dal relativo esito» (Cass. Sez. 1, 20/11/2018, n.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202629988, Rv. 651892-02, ha ritenuto improponibile l’azione d’ingiustifi-cato arricchimento da parte di un’impresa di pulizie nei confronti di unComune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 deld.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell’azione neiconfronti dei singoli funzionari responsabili dell’acquisizione del servi-zio.

In proposito, come osservato da Cass. Sez.

U., 28/04/2026, n.11513, «La [citata] norma è confluita con modifiche non sostanzialinell’art. 35, comma primo del d.lgs. n. 77/1995 - Ordinamento finan-ziario e contabile degli enti locali - e, successivamente, nell’art. 191 deld.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali – che attualmente dispone che gli enti locali possono effettuarespese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competenteprogramma del bilancio di previsione e l’attestazione della coperturafinanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 di cui al d.lgs. 267/2000.

Sevi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indi-cato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini dellacontroprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore,funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura.

Per le ese-cuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro chehanno reso possibili le singole prestazioni.»).47.

Pertanto, resistendo a censura la ratio decidendi di difettodi residualità (per sussistenza di altra azione tipica esperibile a tuteladelle ragioni del preteso impoverito, come appena ricordato), di per sésola idonea a fondare la conclusione di inammissibilità della domandadi ingiustificato arricchimento, è irrilevante l’eventuale non correttezzadell’altra ratio e il motivo può, solo per questo, essere disatteso.48.

In conclusione, il ricorso principale va respinto; resta assor-bito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Petrosino.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202649.

Consegue al rigetto del ricorso principale la condanna delComune di Campobello di Mazara a rifondere al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri norma-tivi, nella misura indicata nel dispositivo.50.

Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro-cessuali per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale;dichiara assorbito il ricorso incidentale;condanna il Comune di Campobello di Mazara a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad ac-cessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NN55B11C286P), con domicilio digitale exlege- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege- controricorrente ericorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1301 del 2agosto 2021;udita la relazione della causa svolta all’udienza del 2 luglio 2026 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA]. AlbertoMichele Cisterna, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due mo-tivi del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e per il rigettodel ricorso incidentale condizionato;uditi i difensori delle parti e letta la memoria del controricorrente.1. Il Comune di Campobello di Mazara ricorre, sulla base di cinquemotivi, per la cassazione della sentenza n. 1301/21, del 2 agosto 2021,della Corte d’appello di Palermo, che - nel respingerne il gravame espe-rito, in via principale, avverso la sentenza n. 736 del 16 settembre2016, del Tribunale di Marsala (dichiarando, invece, assorbito quelloincidentale condizionato del Comune di Petrosino) - ha confermato l’ac-coglimento dell’opposizione proposta dal Comune di Petrosino contro ildecreto emesso dal medesimo Tribunale, che ingiungeva all’opponenteil pagamento di € 667.282,86 per sorte capitale, oltre a € 430.246,02per interessi moratori ai sensi del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, in fa-vore del predetto Comune di Campobello di Mazara.2. L’odierno ricorrente riferisce, in punto di fatto, di essere l’entegestore della discarica per rifiuti solidi urbani del “Comprensorio 31”,sita nel suo territorio, presso la quale, tra gli altri, pure il Comune diPetrosino era stato autorizzato - giusta determinazione n.65/2002/S.R.U. della Prefettura di Trapani - a conferire i propri rifiuti.3. Poiché il Commissario delegato per l’emergenza rifiuti e la tuteladelle acque aveva determinato - mediante l’ordinanza n. 2382 del 30dicembre 2003 - in € 65,27 per tonnellata, oltre a IVA, l’importo dapagarsi per l’attività di smaltimento per i conferimenti relativi agli anni2003 e 2004, il Comune di Campobello di Mazara invitava al pagamentodel dovuto il Comune di Petrosino.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/20264. Quest’ultimo veniva diffidato - in virtù di atto notificato il 9 no-vembre 2004 - a corrispondere complessivi € 579.983,87 (oltre a inte-ressi legali e rivalutazione monetaria), pari alla somma di € 435.871,75ed € 144.112,12, il primo importo dovuto per il periodo compreso tra il1° gennaio 2003 e il 30 settembre 2004, il secondo, invece, per il pe-riodo dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2002.5. A fronte di tale iniziativa, il Comune di Petrosino trasmettevaall’odierno ricorrente la delibera n. 31/2005 della propria giunta muni-cipale, con la quale veniva dato mandato al Sindaco di richiedere larateizzazione del dovuto, in eguali importi, in sette esercizi finanziari.6. Svoltasi successivamente (in data 7 aprile 2005) presso la casacomunale dell’odierno ricorrente una conferenza di servizi, con parteci-pazione di rappresentanti di ambedue gli enti municipali, per verificarela possibilità della richiesta rateizzazione, il Comune di Petrosino, condelibera del consiglio comunale n. 46 del 29 settembre 2005, si ricono-sceva debitore dell’importo di € 640.000,00.7. Avendo, però, l’ente provveduto a corrispondere soltanto sommeper complessivi € 209.743,93, il Comune di Campobello di Mazara -sulla base di prova scritta, costituita dalle due delibere nn. 31/2005(richiesta di rateizzazione) e 46/2005 (presa d’atto della conferenza diservizi e riconoscimento dell’esposizione debitoria, secondo la prospet-tazione del ricorrente) del Comune di Petrosino - conseguiva il suddettoprovvedimento monitorio, fatto oggetto, però, di opposizione da partedell’ingiunto.8. L’opponente, previamente eccepiti - in rito - il difetto di giurisdi-zione del giudice adito e quello di legittimazione del Comune ingiun-gente, nonché, nel merito, l’intervenuta prescrizione del credito azio-nato, resisteva, comunque, all’avversaria domanda di pagamento, sulpresupposto dell’inesistenza di una valida convenzione scritta tra leparti, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/20269. Si costituiva in giudizio l’opposto, che chiedeva la confermadell’emesso decreto ingiuntivo, sul rilievo che l’obbligazione di paga-mento del Comune di Petrosino discendesse direttamente dalla legge edai provvedimenti autoritativi della Regione e che, comunque, il creditoazionato trovasse «la sua genesi» nell’atto ricognitivo costituito, dap-prima, dalla delibera n. 31/05 e, poi, dalla delibera n. 46 del 29 set-tembre 2005, che aveva approvato l’accordo raggiunto nella conferenzadi servizi del precedente 7 aprile.10. In via subordinata, peraltro, il Comune di Campobello diMazara chiedeva riconoscersi sussistenti i presupposti dell’arricchi-mento senza causa del Comune di Petrosino, ex art. 2041 c.c.11. L’adito Tribunale accoglieva, nel merito, l’opposizione(avendo, invece, ritenuto infondate le eccezioni pregiudiziali in rito, equella preliminare di prescrizione, sollevate dal Comune di Petrosino),con decisione poi confermata in appello.12. Difatti, il giudice del gravame - respingendo l’appello prin-cipale del già opposto (dichiarando, invece, assorbito quello incidentalecondizionato, diretto a contestare il rigetto delle eccezioni pregiudizialie preliminari) - condivideva le conclusioni del primo giudice circa l’as-senza di un valido contratto in forma scritta, come richiesto dall’art. 17del r.d. n. 2440 del 1923, oltre che sull’impossibilità che il preteso rico-noscimento di debito del Comune di Petrosino «supplisca all’indicatacarenza di forma».13. Al pari, poi, del Tribunale di Marsala, il giudice d’appello ri-teneva inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c., differenziandosi«strutturalmente e tipologicamente» da quella di adempimento, nonessendo la sua proposizione giustificata dalle difese proposte dall’oppo-nente con la propria iniziativa ex art. 645 c.p.c. e, infine, difettando ilrequisito della sussidiarietà, poiché, ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. 18Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026agosto 2000, n. 267, il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capoall’amministratore o funzionario che ha consentito la prestazione.14. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo, il Co-mune di Campobello di Mazara ha proposto ricorso per cassazione, ar-ticolato - come detto - in cinque motivi.15. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso,il Comune di Petrosino, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammis-sibile o, comunque, rigettata, proponendo, inoltre, ricorso incidentalecondizionato, sulla base di tre motivi, che reiterano quelli oggettodell’appello incidentale condizionato ritenuti assorbiti dalla Corte paler-mitana.16. All’esito della camera di consiglio del 2/10/2024, con l’ordi-nanza interlocutoria n. 1884 del 27/1/2025, il Collegio - ritenuto il ri-lievo nomofilattico della questione riguardante la possibilità di esperirel’azione ex art. 2041 c.c. in relazione a pretese creditorie nascenti darapporti contrattuali che avrebbero richiesto la forma scritta, ai sensidegli artt. 16 e 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - rin-viava la causa alla pubblica udienza della Sezione.17. Con la propria memoria e nel corso dell’odierna udienzapubblica il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento dei primi duemotivi del ricorso principale, con assorbimento degli altri, e il rigetto delricorso incidentale condizionato.18. Il ricorrente incidentale depositava memoria ex art. 378c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso del Comune di Campobello di Mazaradenuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. - la violazione e falsaapplicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del regio decreto 18 no-vembre 1923, n. 2440, dell’art. 1 della legge regionale della RegioneNumero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026Siciliana 21 agosto 1984, n. 67, degli artt. 6 e 8 del d.P.R. 10 settembre1982, n. 915, nonché degli artt. 22 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n.22; si duole il ricorrente del rigetto del quarto motivo d’appello, peraltroscrutinato pregiudizialmente dalla Corte territoriale, con cui era statacensurata la decisione del Tribunale di ritenere che la fonte dell’obbli-gazione assunta dal Comune di Petrosino dovesse essere contrattuale,sicché, in assenza di una convenzione stipulata in forma scritta, il con-tratto doveva ritenersi inesistente.2. Viene, per contro, ribadito, anche in questa sede, che la fonte delrapporto tra i due Comuni «non stava in un contratto, ma negli attiautoritativi emessi dalla Regione Siciliana e dal Commissario del Go-verno per l’emergenza rifiuti».3. A fronte di tale rilievo, la Corte palermitana - osserva il ricorrente- ha escluso che la fonte dell’obbligazione del Comune di Petrosino po-tesse rinvenirsi negli atti amministrativi da esso indicati, giacché si trat-terebbe di atti «di carattere organizzativo», senza, però, che sia datocomprendere che concetto abbia «inteso esprimere».4. D’altra parte, non scalfirebbe la tesi del ricorrente l’argomenta-zione ulteriore - svolta dalla sentenza impugnata per corroborare la tesidella natura negoziale della fonte della pretesa creditoria del [OSCURATO:PERSONA] di Mazara - secondo cui i rappresentanti dei due Comuninon ebbero mai a sottoscrivere la convenzione, il cui schema pure erastato approvato dal consiglio comunale di Petrosino, con atto n. 84 del21 settembre 1995, e trasmesso all’odierno ricorrente.5. Difatti, si rileva nel ricorso, tale atto «si limita a disciplinare gliaspetti tecnici e organizzativi del conferimento in discarica e non con-tiene alcun accordo di natura contrattuale che ha come contenuto ilconferimento in discarica e il pagamento del prezzo».6. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/20267. Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione e falsa applicazionedi legge di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. deve essere dedotto,a pena di inammissibilità, nel rispetto dell’onere di specificità impostodall’art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., che richiede non soltanto l’indica-zione delle norme di diritto asseritamente violate, ma anche la puntualeindividuazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza im-pugnata che si assumono in contrasto con tali norme, nonché l’esplici-tazione delle ragioni di tale contrasto attraverso un confronto argomen-tativo tra la soluzione accolta dal giudice di merito e quella ritenutacorretta (Cass., Sez. U., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 3, 26luglio 2024, n. 20870).8. Nel caso di specie, il ricorrente denuncia la violazione e falsa ap-plicazione di plurime disposizioni normative in materia di gestione deirifiuti e di contabilità pubblica, ma si limita ad una generica contrappo-sizione tra la propria ricostruzione della vicenda - fondata sull’origineautoritativa dell’obbligazione - e quella accolta dalla Corte territoriale,senza individuare in modo puntuale le specifiche affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata che si porrebbero in contrasto conle norme richiamate.9. In particolare, a fronte dell’ampia motivazione della Corte d’ap-pello, che ha escluso la configurabilità di una fonte non negoziale delrapporto obbligatorio (esaminando gli stessi atti e documenti che il Co-mune di Campobello di Mazara richiama nel ricorso) e ha ritenuto ne-cessaria, ai fini dell’insorgenza dell’obbligazione, la stipulazione di uncontratto in forma scritta tra gli enti coinvolti, il ricorrente non sviluppaalcuna effettiva critica giuridica a tale ratio decidendi, omettendo di in-dicare quali specifiche statuizioni della sentenza sarebbero erronee eper quali ragioni esse contrasterebbero con il corretto precetto norma-tivo.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202610. La censura, infatti, si risolve nella mera reiterazione delletesi già prospettate nei gradi di merito - segnatamente, quella secondocui la fonte dell’obbligazione risiederebbe negli atti autoritativi regionalie prefettizi - senza che venga effettuato il necessario raffronto tra ilcontenuto precettivo delle norme evocate e le argomentazioni giuridi-che poste a fondamento della decisione impugnata; in proposito, è si-gnificativo il passaggio del ricorso (pag. 11) in cui il ricorrente afferma:«La Corte di Appello contesta che la fonte della obbligazione del Co-mune di Petrosino possa rinvenirsi negli atti amministrativi indicati dalComune di Campobello con l’argomentazione che trattasi di atti orga-nizzativi. Non si comprende il concetto che la Corte territoriale ha intesoesprimere, quello che il ricorrente ritiene inconfutabile è che nella ma-teria dello smaltimento dei rifiuti, che ha natura pubblicistica, gli obbli-ghi giuridici possono nascere dalla legge e dagli atti regolamentari e\oamministrativi che da essa discendono».11. Il motivo, dunque, non individua le affermazioni in dirittodella sentenza censurata (invero, nemmeno censura le plurime - e as-solutamente comprensibili - argomentazioni che la Corte territoriale haaddotto per addivenire alla decisione), né chiarisce in quale modo essesi porrebbero in contrasto con l’interpretazione delle norme invocate,limitandosi ad una generica esposizione della propria tesi difensiva (as-seritamente «inconfutabile»).12. Ne consegue che la doglianza non consente a questa Cortedi svolgere il proprio sindacato di legittimità, traducendosi in una richie-sta meramente esplorativa di riesame della vicenda, inammissibile insede di legittimità.13. Il secondo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c. - erronea e falsa applicazione degli artt. 191 e 194 del d.lgs. 18agosto 2000, n. 267, oltre a travisamento della prova in relazioneall’art. 115 c.p.c.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202614. Si censura la sentenza impugnata, la quale - nel pronun-ciarsi sul primo motivo di gravame - ha escluso che potesse attribuirsivalore di ricognizione di un debito fuori bilancio alla delibera del consi-glio comunale di Petrosino n. 46 del 2005, rilevando che, in mancanzadi un contratto (come, appunto, nella specie), il rapporto obbligatoriosorge in capo al funzionario o all’amministratore che ha disposto l’ac-quisizione del servizio, per le prestazioni non riconoscibili ex art. 194,comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 267 del 2000.15. Assume il ricorrente che - ferme le considerazioni di cui alprimo motivo - il debito de quo rientrerebbe tra quelli «riconoscibili»,trattandosi di attività (il conferimento in discarica di rifiuti solidi urbani)di natura vincolata, e non discrezionale, alla quale il Comune di Petro-sino non poteva sottrarsi, essendo imposta da norme imperative di or-dine pubblico a tutela della salute, la cui omissione avrebbe integratoun illecito penale.16. Viene, inoltre, addebitato alla sentenza impugnata di essere«caduta in un grave travisamento della prova», nella parte in cui negache possa attribuirsi valore di riconoscimento di debito alla delibera co-munale suddetta (la n. 46, del 29 settembre 2005), giacché essa - se-condo la Corte territoriale - si limiterebbe a «dare mandato al Sindacopro tempore di richiedere al Comune di Campobello di Mazara una ra-teizzazione di quanto dovuto».17. Così argomentando, però, la sentenza avrebbe confuso ilcontenuto di tale delibera con quello della precedente delibera di giuntadel 7 marzo 2005, n. 31, che aveva conferito il suddetto mandato alSindaco di Petrosino.18. Infine, si censura la sentenza impugnata anche nella partein cui afferma l’illegittimità della delibera consiliare n. 46 del 2005, perinesistenza di un contratto tra i due Comuni.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202619. Assume, infatti, il ricorrente che - fermo quanto già rilevatocirca la natura non negoziale della fonte dell’obbligazione del [OSCURATO:PERSONA] - deve, comunque, ritenersi che tale (predicata) illegitti-mità non precluda alla delibera di esplicare la sua efficacia in assenzadi impugnazione e annullamento in sede giudiziaria, giacché essa risultanulla e non inesistente.20. Ad avviso del Comune ricorrente, «La sentenza impugnata,inoltre, afferma che la delibera del Consiglio Comunale ex art. 194 lett.e) dlt 267\2000 non sarebbe legittima perché il debito riconosciuto nonavrebbe fonte contrattuale per inesistenza del contratto. Orbene, anchetale osservazione è inconducente, sia per ciò che è stato rilevato con ilprimo motivo di ricorso circa la fonte della obbligazione di cui è causa,sia perché la delibera, ammesso che fosse illegittima, non è nulla, nonè affetta da alcuna delle ipotesi di nullità previste dalla legge, sicché inmancanza di una sua impugnazione e di un suo annullamento in sedegiudiziaria, esprime la sua efficacia».21. La censura è inammissibile nella parte in cui ribadisce chel’obbligazione del Comune di Petrosino aveva una fonte normativa, af-fermazione esclusa dalla Corte d’appello e reiterata col primo motivo,qui dichiarato inammissibile.22. È invece infondata nella parte in cui si sostiene l’efficacia evalidità della delibera di riconoscimento del debito, ai sensi degli artt.191 e 194 del d.lgs. n. 267 del 2000, sostenendo che detta delibera-zione avrebbe comunque fatto sorgere l’obbligazione in capo all’ente.23. La Corte territoriale ha, infatti, correttamente escluso ogniefficacia ricognitiva o costitutiva della delibera consiliare invocata dalricorrente, rilevando come, in difetto di un valido titolo negoziale amonte, non potesse configurarsi un riconoscimento di debito idoneo avincolare l’ente, né tantomeno a sanare la mancanza di un contrattostipulato nelle forme di legge.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202624. Tale statuizione si pone in linea con il consolidato orienta-mento di questa Corte, secondo cui la delibera comunale di riconosci-mento di debito fuori bilancio, adottata in assenza di un valido contrattofonte dell’obbligazione, non può configurarsi come ricognizione po-stuma di debito, né è idonea ad innovare la disciplina che regola laconclusione dei contratti della pubblica amministrazione, i quali richie-dono la forma scritta ad substantiam.25. Si è infatti affermato che «la delibera comunale con laquale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il Comune de-stina una somma al pagamento del corrispettivo dell’opera eseguita, inassenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, non puòconfigurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, per-tanto, la disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da partedella P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti nulli o invalidiper difetto della forma scritta richiesta ad substantiam» (Cass., Sez. 2,13 maggio 2022, n. 15303; Cass., Sez. 6, 14 gennaio 2021, n. 510).26. Ne discende che, una volta esclusa - come accertato dallaCorte di merito - l’esistenza di un valido contratto tra le parti, la deliberaconsiliare richiamata dal ricorrente non poteva assumere alcuna effica-cia costitutiva dell’obbligazione o sanante della sua invalida assunzione,né poteva valere quale fonte autonoma della stessa.27. Il terzo motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3),c.p.c. - erronea e falsa applicazione dell’art. 59 del d.lgs. n. 267 del2000, oltre a travisamento della prova in relazione all’art. 115 c.p.c.,nella parte in cui si è escluso che il verbale della conferenza di servizidel 7 aprile 2005 costituisse la contrattualizzazione dell’accordo tran-sattivo intervenuto sul riconoscimento del debito, sulla sua misura e sulmetodo di pagamento deliberato dalla giunta municipale del Comune diPetrosino con la delibera n. 31 del 7 marzo 2005, e ciò in ragione dellamancata partecipazione del Sindaco a tale conferenza.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202628. Rileva il ricorrente che, ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 267del 2000, il Sindaco di un Comune può delegare, su specifici atti o fatti,un proprio assessore a sottoscrivere un accordo negoziale, come risultaavvenuto nel caso di specie.29. Inoltre, si assume che la sentenza impugnata - nell’affer-mare che quanto statuito in sede di conferenza di servizi non è maistato formalizzato - sarebbe, nuovamente, incorsa in travisamentodella prova (visto che dal verbale del 7 aprile 2005 risultava la necessitàdella sua trasmissione «ai Dirigenti dei Settori competenti dei rispettiviComuni al fine dell’adozione degli atti successivi e propedeutici alla for-malizzazione di quanto oggi statuito»); l’affermazione, infatti, sarebbein contrasto «con l’evidenza documentale costituita dalla delibera delconsiglio comunale di Petrosino n. 46 del 29 settembre 2005, nellaquale si dà atto del citato verbale e si assume l’obbligazione del Comunea pagare».30. Il motivo è inammissibile.31. In primo luogo, la censura non rispetta l’art. 366, comma1, n. 6, c.p.c., in quanto il ricorrente, pur fondando la propria doglianzasulla pretesa valenza negoziale della convenzione e del verbale dellaconferenza di servizi, omette di riportarne il contenuto, limitandosi afornire una propria lettura riassuntiva e interpretativa degli atti. In talmodo, non si consente a questa Corte di verificare direttamente la de-cisività delle deduzioni svolte, demandando inammissibilmente al giu-dice di legittimità un’attività integrativa di ricerca e selezione del mate-riale processuale.32. In secondo luogo, la censura si risolve nella sollecitazionedi un riesame del merito della vicenda, non consentito in sede di legit-timità. Il ricorrente, infatti, pretende di contrapporre la propria ricostru-zione dei fatti a quella accolta dalla Corte territoriale, insistendo sullarilevanza della delega sindacale agli assessori e sulla natura negozialeNumero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026degli atti posti in essere; tuttavia, il giudice di merito ha già esaminatotali circostanze, affermando in modo inequivoco che né la convenzione,né il verbale della conferenza di servizi presentavano i requisiti idoneia configurare un valido accordo tra le parti, non risultando la conclu-sione di alcun vincolo negoziale. Le doglianze del ricorrente mirano,dunque, a ottenere una nuova valutazione delle risultanze fattuali edocumentali, inammissibile in questa sede.33. Infine, la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. è formulataal di fuori dei limiti entro i quali essa è ammissibile in sede di legittimità.Secondo il costante insegnamento delle Sezioni Unite, infatti, la viola-zione della norma può essere denunciata solo ove si alleghi che il giu-dice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdottedalle parti o disposte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli, mentreè inammissibile la censura che investa la mera valutazione delle prove,risolvendosi nella critica del convincimento del giudice (Cass., Sez. U.,30 settembre 2020, n. 20867).34. Né si configura il travisamento della prova - secondo le pre-cise coordinate ermeneutiche di Cass., Sez. U., 5 marzo 2024, n. 5792- in un caso, come quello per cui è causa, in cui il significato di quella èricavato da una complessiva interpretazione, in esito alla verifica logicadella riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio.35. Il quarto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c. - nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamen-tando omissione di pronuncia sul terzo motivo d’appello, con il quale siassumeva l’ingiustizia della sentenza di primo grado, nella parte in cuiaveva ritenuto inefficace, sotto il profilo del quantum debeatur, la pre-detta delibera consiliare del n. 46 del 2005 e il verbale della conferenzadi servizi del 7 aprile 2005.36. Il motivo è infondato.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202637. La censura attiene alla quantificazione del credito vantatodal Comune di Campobello di Mazara, ma è evidente che la riconosciutainsussistenza di detto credito (an) rende superflua la necessità di qual-sivoglia statuizione sul quantum, restando logicamente assorbita ognidecisione sul punto.38. Di conseguenza, non si configura la denunciata minuspeti-zione in cui, ad avviso del ricorrente, sarebbe incorsa la Corte d’appello.39. Infine, il quinto motivo denuncia - ex art. 360, comma 1, n.3), c.p.c. - violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., anche conriferimento agli artt. 167 e 183, comma 4, c.p.c.40. Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui haescluso l’ammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c., proposta in viasubordinata dall’odierno ricorrente nella comparsa di costituzione e ri-sposta nel giudizio ex art. 645 c.p.c., esito, questo, al quale la Cortepalermitana è pervenuta sul rilievo che l’opponente, essendosi limitatoa dedurre l’inesistenza di un titolo contrattuale per difetto di formascritta, non aveva determinato quell’allargamento del thema deciden-dum, viceversa necessario perché la domanda di ingiustificato arricchi-mento proposta dall’opposto possa ritenersi ammissibile.41. Assume, per contro, il ricorrente che proprio in virtù delledifese dell’opponente sarebbe stato introdotto un tema di indagine taleda giustificare lo ius variandi.42. D’altra parte, erronea sarebbe pure l’affermazione dellaCorte circa l’assenza del requisito della “sussidiarietà” dell’azione di in-giustificato arricchimento, poiché ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n. 267del 2000 il rapporto obbligatorio sarebbe sorto in capo all’amministra-tore o funzionario che ha consentito la prestazione.43. Come esposto, il motivo si articola in due censure.44. Indipendentemente da quanto statuito da Cass. Sez. U.,27/12/2010, n. 26128, Rv. 615487-01 (e da Cass. Sez. 2, 04/07/2018,Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/2026n. 17482, Rv. 649452-01, e Cass. Sez. 1, 25/10/2018, n. 27124, Rv.651448-01), con riguardo ai profili di ammissibilità della domanda exart. 2041 c.c. avanzata dall’opposto nel giudizio di opposizione a de-creto ingiuntivo, risulta infondata la critica rivolta alla seconda ratio de-cidendi.45. Infatti, è da reputarsi corretta la decisione della Corte d’ap-pello nella parte in cui ha considerato inammissibile la domanda di ar-ricchimento senza causa per difetto di residualità ex art. 2042 c.c.46. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte:«In tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali,qualora le obbligazioni contratte non rientrino nello schema procedi-mentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente conl’amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione,sicché resta esclusa, per difetto del requisito della sussidiarietà, l’azionedi indebito arricchimento nei confronti dell’ente, il quale può, comun-que, riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194del d.lgs. n. 267 del 2000, con apposita deliberazione dell’organo com-petente, che riconosca l’utilità dell’arricchimento, non bastando, a talfine, il mero comportamento degli organi rappresentativi, in quanto in-sufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale sullaconciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestioneeconomico-finanziaria dell’ente e con le scelte amministrative com-piute» (Cass. Sez. 3, 14/05/2025, n. 12943, Rv. 674697-01),«L’azione di ingiustificato arricchimento è contraddistinta da un ca-rattere di residualità che ne postula l’inammissibilità ogni qualvolta ildanneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa eser-citare, tanto contro l’arricchito che nei confronti di una diversa persona,altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e pre-scindendo, quindi, dal relativo esito» (Cass. Sez. 1, 20/11/2018, n.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202629988, Rv. 651892-02, ha ritenuto improponibile l’azione d’ingiustifi-cato arricchimento da parte di un’impresa di pulizie nei confronti di unComune, sul presupposto della riconosciuta esperibilità, ex art. 23 deld.l. n. 66 del 6 marzo 1989, conv. in l. n. 144 del 1989, dell’azione neiconfronti dei singoli funzionari responsabili dell’acquisizione del servi-zio. In proposito, come osservato da Cass. Sez. U., 28/04/2026, n.11513, «La [citata] norma è confluita con modifiche non sostanzialinell’art. 35, comma primo del d.lgs. n. 77/1995 - Ordinamento finan-ziario e contabile degli enti locali - e, successivamente, nell’art. 191 deld.lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-cali – che attualmente dispone che gli enti locali possono effettuarespese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competenteprogramma del bilancio di previsione e l’attestazione della coperturafinanziaria di cui all’articolo 153, comma 5 di cui al d.lgs. 267/2000. Sevi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indi-cato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini dellacontroprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell’articolo194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l’amministratore,funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le ese-cuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro chehanno reso possibili le singole prestazioni.»).47. Pertanto, resistendo a censura la ratio decidendi di difettodi residualità (per sussistenza di altra azione tipica esperibile a tuteladelle ragioni del preteso impoverito, come appena ricordato), di per sésola idonea a fondare la conclusione di inammissibilità della domandadi ingiustificato arricchimento, è irrilevante l’eventuale non correttezzadell’altra ratio e il motivo può, solo per questo, essere disatteso.48. In conclusione, il ricorso principale va respinto; resta assor-bito il ricorso incidentale condizionato del Comune di Petrosino.Numero registro generale 6282/2022Numero sezionale 2157/2026Numero di raccolta generale 24258/2026Data pubblicazione 30/07/202649. Consegue al rigetto del ricorso principale la condanna delComune di Campobello di Mazara a rifondere al controricorrente lespese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri norma-tivi, nella misura indicata nel dispositivo.50. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti pro-cessuali per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso principale;dichiara assorbito il ricorso incidentale;condanna il Comune di Campobello di Mazara a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 12.000,00 percompensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad ac-cessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da partedel ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quanto previsto per il ricorso, se dovuto, anorma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile, in data 2 luglio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 24258/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris